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61986J0125

SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 NOVEMBRE 1987. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO - MANCATA RECEZIONE DELL'ORDINAMENTO INTERNO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N. 83/181/CEE - ESENZIONE DALL'IVA PER TALUNI IMPORTAZIONI DEFINITIVE DI BENI. - CAUSA 125/86.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 04669


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

STATI MEMBRI - OBBLIGHI - ESECUZIONE DELLE DIRETTIVE - INADEMPIMENTO - GIUSTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE, ART . 169 )

Massima


UNO STATO MEMBRO NON PUO RICHIAMARSI A DISPOSIZIONI, PRASSI O SITUAZIONI DEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO PER GIUSTIFICARE L' INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E DEI TERMINI STABILITI DALLE DIRETTIVE .

Parti


NELLA CAUSA 125/86,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SIG . SERGIO FABRO, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, EDIFICIO JEAN MONNET,

RICORRENTE,

CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATA DAL SIG . LUIGI FERRARI BRAVO, CAPOSERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI PRESSO IL MINISTERO DEGLI ESTERI, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DALL' AVVOCATO DELLO STATO IVO BRAGUGLIA, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AMBASCIATA D' ITALIA,

CONVENUTA,

CAUSA AVENTE AD OGGETTO UN RICORSO DIRETTO A FAR CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA, NON ADOTTANDO NEL TERMINE PRESCRITTO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA N . 83/181/CEE, DEL CONSIGLIO, 28 MARZO 1983, CHE DETERMINA IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL' ART . 14, N . 1, LETT . D ), DELLA DIRETTIVA N . 77/388/CEE, PER QUANTO CONCERNE L' ESENZIONE DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI TALUNE IMPORTAZIONI DEFINITIVE DI BENI ( GU L 105, PAG . 38 ), E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSA INCOMBENTI IN FORZA DEL TRATTATO CEE,

LA CORTE,

COMPOSTA DAI SIGNORI G . BOSCO, PRESIDENTE DI SEZIONE, F.F . DI PRESIDENTE, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTE DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, C . KAKOURIS, R . JOLIET E F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : C . O . LENZ

CANCELLIERE : B . PASTOR, AMMINISTRATORE

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE SVOLTASI IL 1* APRILE 1987,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 1* APRILE 1987,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 MAGGIO 1986, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO DIRETTO A FAR CONSTATARE CHE, NON ADOTTANDO ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA N . 83/181,DEL CONSIGLIO, 28 MARZO 1983, CHE DETERMINA IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL' ART . 14, N . 1, LETT . D ), DELLA DIRETTIVA N . 77/388 PER QUANTO CONCERNE L' ESENZIONE DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI TALUNE IMPORTAZIONI DEFINITIVE DI BENI ( GU L 105, PAG . 38 ), LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSA INCOMBENTI IN FORZA DEL TRATTATO CEE .

2 L' ART . 93, N . 2, DELLA DIRETTIVA N . 83/181 STABILISCE CHE GLI STATI MEMBRI METTONO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE NECESSARIE ENTRO E NON OLTRE IL 1* LUGLIO 1984 E DEBBONO INFORMARE LA COMMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI COSI ADOTTATI .

3 IL 21 DICEMBRE 1984, NON AVENDO RICEVUTO DAL GOVERNO ITALIANO ALCUNA COMUNICAZIONE RELATIVA AI PROVVEDIMENTI DI TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA DI CUI E CAUSA, LA COMMISSIONE INVIAVA A QUEST' ULTIMO UNA LETTERA DI DIFFIDA INVITANDOLO A PRESENTARE LE SUE OSSERVAZIONI . DOPO AVER EMANATO UN PARERE MOTIVATO IN DATA 18 LUGLIO 1985 E DOPO AVER ACCOLTO TRE RICHIESTE DI PROROGA DEL TERMINE IMPARTITO AL GOVERNO ITALIANO PER CONFORMARSI A TALE PARERE, AL FINE DI CONSENTIRE L' ADOZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE RELATIVO ALLA DIRETTIVA, LA COMMISSIONE HA PROPOSTO IL PRESENTE RICORSO .

4 PER UN' ESPOSIZIONE PIU AMPIA DEGLI ANTEFATTI, DEL PROCEDIMENTO, NONCHE DEI MEZZI E ARGOMENTI DELLE PARTI, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . TALI ELEMENTI DEL FASCICOLO SONO RIPORTATI IN PROSIEGUO SOLO PER QUANTO NECESSARIO ALLE DEDUZIONI DELLA CORTE .

5 IL GOVERNO ITALIANO RICONOSCE DI NON AVER ANCORA ADEMPIUTO I PROPRI OBBLIGHI . ALL' UDIENZA, ESSO HA RIFERITO CHE IL DISEGNO DI LEGGE VOLTO AD OPERARE LA TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA ERA ALL' ESAME DEL PARLAMENTO E AVEVA GIA OTTENUTO IL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE BILANCIO . L' ITER LEGISLATIVO CONTINUEREBBE, MA DIFFICOLTA POLITICHE NE AVREBBERO IMPEDITO LA CONCLUSIONE PRIMA DELL' UDIENZA .

6 OCCORRE RICORDARE CHE, SECONDO UNA GIURISPRUDENZA COSTANTE, UNO STATO MEMBRO NON PUO FAR VALERE NORME, PRASSI O SITUAZIONI DEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO PER GIUSTIFICARE IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E DEI TERMINI PRESCRITTI DALLE DIRETTIVE .

7 VA QUINDI CONSTATATO CHE, NON ADOTTANDO ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA N . 83/181, DEL CONSIGLIO, 28 MARZO 1983, CHE DETERMINA IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL' ART . 14, N . 1, LETT . D ), DELLA DIRETTIVA N . 77/388 PER QUANTO CONCERNE L' ESENZIONE DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI TALUNE IMPORTAZIONI DEFINITIVE DI BENI, LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSA INCOMBENTI IN FORZA DEL TRATTATO CEE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

8 AI SENSI DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1 ) NON ADOTTANDO ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA N . 83/181 DEL CONSIGLIO, 28 MARZO 1983, CHE DETERMINA IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL' ART . 14, N . 1, LETT . D ), DELLA DIRETTIVA N . 77/388 PER QUANTO CONCERNE L' ESENZIONE DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI TALUNE IMPORTAZIONI DEFINITIVE DI BENI, LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSA INCOMBENTI IN FORZA DEL TRATTATO CEE .

2 ) LA REPUBBLICA ITALIANA E CONDANNATA ALLE SPESE .