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61986J0317

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 15 MARZO 1989. - PHILIPPE LAMBERT CONTRO DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ORNE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI ARGENTAN. - IVA - APPARECCHI PER GIOCHI AUTOMATICI. - CAUSE RIUNITE 317/86, 48, 49, 285, 363-367/87, 65 E 78-80/88.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00787
Pub.RJ pagina Pub somm


Massima
Parti
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Riscossione di altre imposte nazionali aventi la natura di imposte sulla cifra d' affari con riferimento a negozi soggetti all' imposta sul valore aggiunto - Inammissibilità

( Direttiva del Consiglio 77/388, art . 33 )

2 . Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Tributi aventi natura di imposte sulla cifra d' affari - Tributo d' entità fissa gravante sulla messa a disposizione del pubblico di un bene - Criteri di valutazione

( Direttiva del Consiglio 77/388, art . 33 )

3 . Disposizioni fiscali - Tributi interni - Art . 95 del trattato - Campo d' applicazione - Tributi che colpiscono l' uso delle merci importate - Inclusione - Presupposti

( Trattato CEE, art . 95 )

4 . Disposizioni fiscali - Tributi interni - Sistema di tassazione differenziata - Tassazione progressiva degli apparecchi da gioco automatici - Ammissibilità - Presupposti

( Trattato CEE, art . 95 )

5 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Art . 30 del trattato - Campo d' applicazione - Provvedimenti che ricadono sotto l' art . 95 - Esclusione

( Trattato CEE, artt . 30 e 95 )

Massima


1 . L' art . 33 della sesta direttiva 77/388/CEE, concernente l' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, va interpretato nel senso che, a decorrere dall' instaurazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, gli Stati membri non possono più far gravare sulle cessioni di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle importazioni assoggettate a tale tributo altre imposte, diritti o tasse che abbiano natura di tributi sulla cifra d' affari .

2 . Non può considerarsi un tributo avente natura d' imposta sulla cifra d' affari riscossa sul prezzo delle prestazioni di servizi un tributo il quale si applichi ad un bene e, pur essendo di diversa entità a seconda delle caratteristiche del bene colpito, ed eventualmente, del luogo in cui esso si trova, gravi sulla semplice messa a disposizione del pubblico del bene stesso, a prescindere dai proventi che possono derivarne . Benché, infatti, un tributo di importo fisso possa, in determinate circostanze, essere considerato come una tassazione forfettaria dei proventi, avente natura di imposta sulla cifra d' affari, tale natura può tuttavia essergli riconosciuta soltanto se, da un lato, l' importo è stato fissato sulla base di una valutazione obiettiva dei ricavi prevedibili con riferimento al numero delle prestazioni di servizi che possono essere fornite ed al loro prezzo e se, d' altro lato, è accertato che l' imposta può essere trasferita sul prezzo delle suddette prestazioni, in modo che, in definitiva, gravi sul consumatore .

3 . L' art . 95 del trattato si applica pure alle imposte interne gravanti sull' uso dei prodotti importati se questi sono essenzialmente destinati a tale uso e sono importati esclusivamente a questo fine .

4 . Un sistema di tassazione progressiva applicato agli apparecchi da gioco automatici in funzione delle diverse categorie in cui si suddividono non è incompatibile con l' art . 95 del trattato se persegue obiettivi sociali legittimi e se non procura alcun vantaggio fiscale ai prodotti nazionali a scapito dei prodotti analoghi o concorrenti di importazione .

5 . L' art . 30 del trattato non si applica alla tassazione di prodotti originari di altri Stati membri, la cui compatibilità con il trattato deve essere valutata alla luce dell' art . 95 .

( In questa sentenza la Corte fornisce a quesiti sostanzialmente identici la stessa risposta già data con la sentenza 3 marzo 1988 nella causa 256/86, Bergandi, Racc . pag . 1343 ).

Parti


Nei procedimenti riuniti 317/86, 48, 49, 285 e da 363 a 367/87, 65 e da 78 a 80/88,

aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale sottoposte alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE,

1 ) nel procedimento 317/86, dal tribunal de grande instance di Argentan, con riferimento alla causa dinanzi ad esso pendente fra

Philippe Lambert, commerciante, residente in Flers,

e

Direttore delle imposte del dipartimento dell' Orne,

2 ) nei procedimenti riuniti 48 e 49/87, dal tribunal de grande instance di Verdun, con riferimento alle cause dinanzi ad esso pendenti fra

Marie-Thérèse Charbonelle, commerciante, residente in Flize ( causa 48/87 ),

Willot Sarl, con sede in Vandoeuvre-les-Nancy ( causa 49/87 ),

e

Direttore delle imposte del dipartimento della Mosa,

3 ) nel procedimento 285/87, dal tribunal de grande instance di Nîmes, con riferimento alla causa dinanzi ad esso pendente fra

Etablissements Dico Sarl, con sede in Avignone,

e

Direttore delle imposte del dipartimento del Gard,

4 ) nei procedimenti da 363 a 367/87 e da 78 a 80/88, dal tribunal de grande instance di Bonneville, con riferimento alle cause dinanzi ad esso pendenti fra

Sofel Sarl, con sede in Sallanches ( cause 363 e 366/87 e 79/88 ),

Jean-Pierre Auber, commerciante, residente in Megève ( cause 364 e 365/87 ),

Pellerey Display Sarl, con sede in Sallanches ( cause 367/87 e 78/88 ),

Jean Mentreau, commerciante, residente in Chatel ( causa 80/88 ),

e

Direttore delle imposte del dipartimento dell' Alta Savoia,

5 ) nel procedimento 65/88, dal tribunal de grande instance di Nîmes, con riferimento alla causa dinanzi ad esso pendente fra

Louis Garcia, commerciante, residente in Nîmes,

e

Direttore delle imposte del dipartimento del Gard,

e volte ad ottenere nelle cause di cui sopra, pendenti di fronte ai suddetti tribunali, l' interpretazione dell' art . 33 della sesta direttiva IVA e degli artt . 30 e 95 del trattato CEE,

LA CORTE ( seconda sezione ),

composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,

( motivazione non riprodotta )

pronunziandosi sulle questioni propostele dai tribunaux de grande instance di Argentan, Verdun, Nîmes e Bonneville, con provvedimenti rispettivamente del 6 novembre 1986, del 12 febbraio 1987, del 29 giugno 1987, del 24 luglio 1987, del 28 ottobre 1987 e del 13 gennaio 1988, dichiara :

Dispositivo


1 ) L' art . 33 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, concernente l' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (( sistema comune d' imposta sul valore aggiunto ( IVA ): base imponibile uniforme )), va interpretato nel senso che, a decorrere dall' instaurazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, gli Stati membri non possono più far gravare sulle cessioni di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle importazioni assoggettate a tale tributo imposte, diritti o tasse che abbiano natura di tributi sulla cifra d' affari .

2 ) Non può considerarsi un tributo avente natura d' imposta sulla cifra d' affari riscossa sul prezzo delle prestazioni di servizi un tributo il quale si applichi ad un bene e, pur essendo di diversa entità a seconda delle caratteristiche del bene colpito, ed eventualmente, del luogo in cui esso si trova, gravi sulla semplice messa a disposizione del pubblico del bene stesso, a prescindere dai proventi che possono derivarne .

3 ) L' art . 95 del trattato CEE si applica pure alle imposte interne gravanti sull' uso dei prodotti importati se questi sono essenzialmente destinati a tale uso e sono importati esclusivamente a questo fine .

4 ) Un sistema di tassazione progressiva applicato agli apparecchi da gioco automatici in funzione delle diverse categorie in cui si suddividono non è incompatibile con l' art . 95 del trattato CEE se persegue obiettivi sociali legittimi e se non procura alcun vantaggio fiscale ai prodotti nazionali a scapito dei prodotti analoghi o concorrenti di importazione .

5 ) L' art . 30 del trattato CEE non si applica alla tassazione di prodotti originari di altri Stati membri, la cui compatibilità con il trattato deve essere valutata alla luce dell' art . 95 .