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61992J0024

SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 MARZO 1993. - PIERRE CORBIAU CONTRO ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS - GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO. - NOZIONE DI'GIURISDIZIONE NAZIONALE'AI SENSI DELL'ART. 177 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA C-24/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-01277
edizione speciale svedese pagina I-00105
edizione speciale finlandese pagina I-00117


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Questioni pregiudiziali ° Adizione della Corte ° Giudice nazionale ai sensi dell' art. 177 del Trattato ° Nozione ° Direttore delle imposte chiamato a pronunciarsi sul reclamo di un contribuente rivolto contro un' imposizione operata dagli uffici posti sotto la sua autorità ° Esclusione

(Trattato CEE, art. 177)

Massima


La nozione di giudice, ai sensi dell' art. 177 del Trattato, riveste un carattere comunitario e, per la sua stessa natura, può indicare solo un' autorità che ha la qualità di terzo rispetto a quella che ha adottato la decisione che costituisce oggetto del ricorso.

Tale qualità, a causa del legame organico evidente con i servizi che hanno accertato l' imposizione contestata, non può essere riconosciuta al direttore delle imposte di uno Stato membro chiamato a pronunciarsi sul reclamo di un contribuente.

Parti


Nel procedimento C-24/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal direttore delle imposte dirette e indirette del Granducato del Lussemburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Pierre Corbiau

e

Administration des contributions,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 48 del Trattato,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate, per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H. Étienne, consigliere giuridico principale, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del governo lussemburghese, rappresentato dal signor J.-M. Klein, consigliere di direzione di prima classe presso il ministero delle Finanze, e della Commissione, all' udienza del 12 gennaio 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 febbraio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con decisione 28 gennaio 1992, pervenuta in cancelleria nella stessa data, il direttore delle imposte dirette ed indirette del Granducato del Lussemburgo ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 48 del Trattato.

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento non contenzioso avviato dinanzi al direttore delle imposte dal signor Corbiau e inteso ad ottenere il rimborso di quanto pagato in eccesso relativamente all' imposta sui redditi.

3 Il signor Corbiau, che è cittadino belga, lavora presso la banca Paribas a Lussemburgo. Egli ha risieduto nel Lussemburgo fino al 25 ottobre 1990, data in cui ha trasferito la sua residenza in Belgio pur mantenendo il suo impiego a Lussemburgo. Da contribuente residente egli è allora diventato contribuente non residente nel Lussemburgo.

4 Per il periodo 1 gennaio 1990 - 25 ottobre 1990 il suo datore di lavoro ha operato trattenute sulla sua retribuzione all' aliquota che sarebbe stata applicabile se egli fosse stato contribuente residente a Lussemburgo per tutto l' anno.

5 Successivamente, all' atto della determinazione definitiva dell' imposta, i redditi percepiti dal signor Corbiau durante i primi dieci mesi del 1990 sono stati assoggettati ad imposta sulla base dell' aliquota progressiva che corrisponde normalmente a questi redditi, quando sono percepiti per tutto l' anno. Essendo tale aliquota inferiore a quella che era servita come base per il calcolo dell' importo delle trattenute, dalla bolletta d' imposta relativa al 1990 è risultato un eccesso di riscossione per 180 048 LFR.

6 L' amministrazione fiscale lussemburghese ha negato il rimborso dell' imposta percepita in eccesso basandosi sull' art. 154, n. 6, della legge sull' imposta sul reddito, che stabilisce che rimangono acquisite al Tesoro le trattenute d' imposta sulle retribuzioni operate a carico dei lavoratori dipendenti che sono contribuenti residenti solo durante una parte dell' anno, sia che essi si stabiliscano nel Paese sia che essi lo lascino nel corso dell' anno.

7 Il 28 giugno 1991, l' interessato ha inviato un reclamo al direttore delle imposte, sulla base del n. 131 dell' Abgabenordnung.

8 In base a tale disposizione, "il ministro delle Finanze può concedere, in casi particolari (anche in presenza di diversi casi particolari, come in caso di intemperie o altre circostanze eccezionali), l' esenzione totale o parziale dalle imposte dello Stato la cui riscossione sarebbe iniqua tenuto conto del caso di specie o ordinare, in tali casi, il rimborso o l' imputazione di imposte dello Stato già versate".

9 Ai sensi dell' art. 8 del decreto granducale 26 ottobre 1944, "i reclami nonché le domande di esenzione o di riduzione presentati dai contribuenti sono esaminati dal capo dell' amministrazione competente o dal suo delegato salvo ricorso ad un' autorità da designare con decreto ministeriale".

10 Ai sensi dell' art. 2, n. 1, della legge 17 aprile 1964 relativa alla riorganizzazione dell' amministrazione delle imposte dirette ed indirette, come modificata dalla legge 20 marzo 1970, tale amministrazione è affidata ad un direttore, che è il capo dell' amministrazione.

11 Infine l' art. 1 del decreto ministeriale 10 aprile 1946 ha designato il Consiglio di Stato, sezione contenzioso, che siede in formazione di tre membri, per statuire in ultimo grado sui ricorsi in materia di imposte, di tasse, di contributi e di diritti.

12 Dinanzi al direttore delle imposte, il signor Corbiau ha fatto valere la sentenza 8 maggio 1990, causa C-175/88, Biehl (Racc. pag. I-1779), in cui la Corte ha dichiarato che "l' art. 48, n. 2, del Trattato osta a che la normativa fiscale di uno Stato membro stabilisca che le trattenute d' imposta sulle retribuzioni effettuate a carico di un lavoratore subordinato cittadino di uno Stato membro, che sia contribuente residente durante una parte dell' anno soltanto, in quanto si stabilisce nel Paese o lo lascia durante l' anno fiscale, rimangano acquisite al Tesoro e non siano restituibili".

13 Nutrendo dubbi circa l' applicazione da dare a tale sentenza nel caso che è a lui sottoposto, il direttore delle imposte lussemburghese ha deciso di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se l' art. 48 del Trattato CEE osti a che, in uno Stato membro nel quale ai lavoratori subordinati che sono stati contribuenti residenti durante tutto l' anno fiscale spetta il rimborso dell' imposta sulle retribuzioni trattenuta per legge dal datore di lavoro se ed in quanto l' ammontare di detta trattenuta superi l' imposta sul reddito accertata secondo un' aliquota corrispondente al loro reddito complessivo annuo, un cittadino comunitario che è stato contribuente residente durante una parte dell' anno ottenga il rimborso dell' imposta trattenuta per legge solo alle stesse condizioni e nelle stesse proporzioni".

14 Prima di risolvere tale questione pregiudiziale occorre chiedersi se il direttore delle imposte costituisca un giudice ai sensi dell' art. 177 del Trattato e pertanto se la sua questione sia ricevibile.

15 Occorre rilevare a riguardo che la nozione di giudice riveste un carattere comunitario e che, per la sua stessa natura, può designare solo un' autorità che si trova in posizione di terzietà rispetto a quella che ha adottato la decisione che costituisce oggetto del ricorso.

16 Nella fattispecie, il direttore delle imposte dirette ed indirette non ha una tale qualità. Collocato a capo di tale amministrazione, egli presenta un legame organico evidente con i servizi che hanno accertato l' imposizione contestata e contro cui è rivolto il reclamo presentato dinanzi a lui. Tale constatazione è confermata, del resto, dal fatto che, in occasione di un eventuale ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, detto direttore è parte in causa.

17 Ne deriva che il direttore delle imposte non è un giudice ai sensi dell' art. 177 del Trattato e che la sua questione deve essere dichiarata irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

18 Le spese sostenute dal governo lussemburghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

dichiara:

La questione posta dal direttore delle imposte dirette ed indirette del Granducato del Lussemburgo è irricevibile.