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61994J0166

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 febbraio 1996. - Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici SpA contro Ministero delle Finanze. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Salerno - Italia. - Regime di perfezionamento attivo - Normativa nazionale che prevede l'applicazione di interessi moratori sui prelievi agricoli e dell'IVA per il periodo compreso tra l'importazione temporanea e l'importazione definitiva. - Causa C-166/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-00331


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Libera circolazione delle merci ° Scambi con i paesi terzi ° Regime di perfezionamento attivo ° Immissione in consumo di merci inizialmente vincolate al regime di perfezionamento attivo ° Recupero del prelievo agricolo ° Riscossione di interessi di mora ° Liceità

(Direttiva del Consiglio 69/73/CEE, art. 16)

2. Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto ° Fatto generatore ed esigibilità dell' imposta ° Regime di perfezionamento attivo ° Immissione in consumo di merci inizialmente vincolate al regime di perfezionamento attivo ° Recupero dell' imposta dovuta all' importazione ° Riscossione di interessi di mora ° Illiceità

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 10, n. 3, quarto comma)

Massima


1. La direttiva 69/73, relativa al regime di perfezionamento attivo, consentiva che uno Stato membro prevedesse che, in caso di immissione in consumo nella Comunità di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo, il prelievo agricolo dovuto venisse assoggettato ad interessi moratori per il periodo compreso tra l' importazione temporanea e l' importazione definitiva.

2. La sesta direttiva 77/388 non consente che uno Stato membro imponga, per il periodo compreso tra l' importazione temporanea e quella definitiva, la riscossione di interessi moratori sull' imposta sul valore aggiunto dovuta in caso di immissione in consumo nella Comunità di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo.

Tale possibilità è infatti esclusa dall' art. 10, n. 3, quarto comma, della direttiva, il quale si applica al regime di perfezionamento attivo e dispone che l' esigibilità dell' imposta sorge solo al momento in cui i beni escono dal detto regime e vengono dichiarati ai fini dell' immissione in consumo.

Parti


Nel procedimento C-166/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Corte d' appello di Salerno (Italia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici SpA

e

Ministero delle Finanze,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 9, 12, 13, 30 e 38 del Trattato CE, dell' art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), nonché dell' art. 16 della direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, 69/73/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (GU L 58, pag. 1),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann (relatore), giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato;

° per la Commissione, dal signor Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 ottobre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 31 maggio 1994, pervenuta alla Corte il 20 giugno seguente, la Corte d' appello di Salerno ha posto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 9, 12, 13, 30 e 38 del Trattato CE, dell' art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), nonché dell' art. 16 della direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, 69/73/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (GU L 58, pag. 1).

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la società Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici SpA (in prosieguo: la "Pezzullo") e il ministero delle Finanze (in prosieguo: il "ministero delle Finanze").

3 Il 21 maggio 1982 la Pezzullo importava in via temporanea 1 000 t di grano duro provenienti dal Canada ai fini della trasformazione in semola e della riesportazione della medesima. Successivamente alla riesportazione, la Pezzullo immetteva in commercio in Italia i sottoprodotti della trasformazione (semolino, crusca e farinetta), che venivano in tal modo definitivamente importati il 15 gennaio 1985.

4 Per quanto attiene all' importazione definitiva di tali sottoprodotti, l' amministrazione doganale di Salerno ingiungeva il pagamento di un prelievo nonché dell' imposta sul valore aggiunto. Il detto ufficio chiedeva inoltre, ai sensi dell' art. 191 della legge italiana in materia doganale (DPR 23 gennaio 1973, n. 43), il pagamento di interessi moratori per il periodo compreso tra l' importazione temporanea e l' importazione definitiva. Gli interessi dovuti venivano fissati in complessive 18 315 610 LIT, di cui 17 382 352 LIT a titolo di prelievo agricolo e 933 258 LIT a titolo di IVA.

5 La Pezzullo provvedeva al versamento del prelievo e dell' IVA nonché degli interessi moratori. Tuttavia, ritenendo che le disposizioni di legge italiane in base alle quali gli interessi erano stati riscossi fossero incompatibili con il diritto comunitario, proponeva dinanzi al Tribunale di Salerno domanda di ripetizione degli interessi versati. A seguito del rigetto di tale domanda, la Pezzullo ricorreva dinanzi alla Corte d' appello di Salerno.

6 Dinanzi al detto giudice essa sosteneva che gli interessi moratori di cui le era stato imposto il pagamento costituissero un dazio interno o una tassa di effetto equivalente incompatibile con gli artt. 9, 12, 13, 30 e 38 del Trattato. La Pezzullo deduceva inoltre la violazione del regolamento del Consiglio 20 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1962, n. 30, pag. 933), nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 117, pag. 2269), sulla base del rilievo che tali regolamenti vietavano la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente negli scambi con i paesi terzi.

7 Il ministero delle Finanze sosteneva che, all' epoca dell' importazione temporanea, i regolamenti nn. 19/62 e 120/67 non erano più in vigore, essendo stati abrogati per effetto del menzionato regolamento n. 2727/75. Il detto ministero affermava inoltre la conformità dell' art. 191 della legge doganale italiana con la menzionata direttiva 69/73.

8 La Corte d' appello di Salerno disponeva la sospensione del giudizio e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se l' imposizione di interessi di mora, prevista dall' art. 191 della legge doganale italiana per il caso di definitiva importazione, fosse, nell' epoca dell' importazione considerata dalla controversia (1982), in contrasto con disposizioni di diritto comunitario preminenti sulla norma nazionale".

9 Considerato che, nel caso di specie, gli interessi moratori sono stati riscossi sia sul prelievo sia sull' IVA dovuta, occorre esaminare anzitutto se il diritto comunitario osti alla riscossione di interessi moratori sul prelievo e, successivamente, se esso osti alla riscossione di interessi moratori sull' IVA.

Sulla percezione di interessi moratori sul prelievo

10 Atteso che il prelievo è stato riscosso nell' ambito del regime di perfezionamento attivo, occorre procedere all' esame delle norme comunitarie vigenti in materia all' epoca dell' importazione oggetto della lite, vale a dire la menzionata direttiva 69/73.

11 La direttiva 69/73 istituisce norme comuni relative al regime di perfezionamento attivo. Tale regime doganale consente, subordinatamente a talune condizioni, di assoggettare a trasformazione sul territorio doganale della Comunità, per sottoporle a una o più operazioni di perfezionamento (lavorazione, trasformazione, riparazione o utilizzazione), merci non comunitarie destinate ad essere riesportate al di fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza che tali merci siano soggette a dazi doganali o a prelievi agricoli.

12 L' art. 15, n. 1, lett. a) e b), primo trattino, della direttiva 69/73 dispone che, quando le circostanze lo giustifichino e, in particolare, quando si tratti di imprese che hanno flussi continui di fabbricazione destinati al tempo stesso al mercato della Comunità e ai mercati esterni, le autorità competenti possono consentire che prodotti compensatori o merci vincolate al regime di perfezionamento attivo siano immessi in consumo.

13 Il successivo art. 16 così dispone: "In caso di immissione in consumo autorizzata alle condizioni previste all' articolo 15, paragrafo 1, lettera a) oppure lettera b), primo trattino, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli da riscuotere sui prodotti compensatori, sui prodotti intermedi o sulle merci tal quali sono quelli afferenti alle merci importate, in base all' aliquota o ammontare applicabili alla data in cui le autorità competenti hanno accettato il relativo documento doganale, nonché in base al valore in dogana e agli altri elementi di tassazione riconosciuti o ammessi a tale data, fatti salvi gli interessi di mora eventualmente esigibili".

14 L' ultima parte del detto articolo, vale a dire la locuzione "fatti salvi gli interessi di mora", indica come il Consiglio abbia espressamente previsto che gli Stati membri possano riscuotere interessi moratori sul pagamento dei dazi all' importazione e dei prelievi agricoli per i prodotti soggetti al regime di perfezionamento attivo.

15 Tale regola non si pone in contrasto con gli artt. 9, 12, 13, 30 e 38 del Trattato CE invocati dalla Pezzullo dinanzi al giudice di rinvio. Come rilevato dall' avvocato generale al paragrafo 11 delle conclusioni, tali articoli non sono applicabili o direttamente pertinenti nella specie.

16 La detta regola non si pone parimenti in contrasto con l' art. 18, n. 2, del regolamento n. 2727/75 che così recita:

"Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, sono vietate:

° la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente

(...)".

17 Infatti, come rilevato dall' avvocato generale al paragrafo 17 delle conclusioni, anche a voler supporre che gli interessi moratori contestati possano essere qualificati come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, l' art. 16 della direttiva 69/73 costituisce una deroga al divieto enunciato dall' art. 18, n. 2, del regolamento n. 2727/75, stabilita dal Consiglio e quindi espressamente ammessa.

18 Tale parte della questione pregiudiziale dev' essere quindi risolta nel senso che la direttiva 69/73, vigente all' epoca dei fatti, consentiva che uno Stato membro prevedesse che, in caso di immissione al consumo nella Comunità di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo, il prelievo agricolo dovuto venisse assoggettato ad interessi moratori per il periodo compreso tra l' importazione temporanea e l' importazione definitiva.

Sulla percezione di interessi moratori sull' IVA

19 Atteso che interessi moratori sono stati riscossi anche sull' IVA per il periodo compreso tra l' importazione temporanea e quella definitiva, occorre esaminare se tale riscossione sia conforme alle norme comunitarie in materia di IVA, vale a dire la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) nel testo vigente all' epoca dei fatti.

20 L' art. 10, n. 3, della detta direttiva così recita:

"All' importazione, il fatto generatore si verifica e l' imposta diventa esigibile all' atto dell' introduzione del bene all' interno del paese ai sensi dell' articolo 3.

Quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali, a prelievi agricoli o a tasse di effetto equivalente, instaurati nel quadro di una politica comune, il fatto generatore e l' esigibilità dell' imposta possono essere assimilati dagli Stati membri ai termini stabiliti per questi diritti comunitari.

Qualora i beni importati non siano soggetti ad alcuna di tali imposizioni comunitarie, gli Stati membri, per quanto riguarda il fatto generatore e l' esigibilità dell' imposta, possono applicare le disposizioni in vigore per i dazi doganali.

Quando i beni sono assoggettati, sin dalla loro importazione, a uno dei regimi previsti dall' articolo 16, paragrafo 1, punto A, o a un regime di ammissione temporanea o di transito, il fatto generatore e l' esigibilità dell' imposta intervengono soltanto al momento in cui i beni cessano di essere assoggettati a tale regime e vengono dichiarati per l' immissione al consumo".

21 Ai sensi dell' art. 16, n. 1, punto A, lett. e), della direttiva 77/388, l' ultimo comma dell' art. 10, n. 3, si applica al regime del perfezionamento attivo.

22 Emerge quindi espressamente dalla detta direttiva che il fatto generatore e l' esigibilità dell' imposta sorgono unicamente nel momento in cui i beni fuoriescono dal regime e vengono dichiarati ai fini dell' immissione in consumo. Ai sensi dell' art. 10, n. 1, lett. b), il momento in cui l' imposta diviene esigibile è quello in cui l' Erario può pretendere dal debitore il pagamento dell' imposta, anche se il pagamento può essere differito. Gli interessi per il mancato pagamento dell' imposta non possono quindi decorrere prima di tale momento.

23 Ne consegue che l' art. 10, n. 3, ultimo comma, della direttiva 77/388 esclude la possibilità, per uno Stato membro, di esigere, nell' ambito del regime del perfezionamento attivo, interessi moratori sull' IVA per il periodo compreso tra l' importazione temporanea e l' importazione definitiva.

24 Tale parte della questione pregiudiziale dev' essere quindi risolta nel senso che la direttiva 77/388 non consente che uno Stato membro imponga, per il periodo compreso tra l' importazione temporanea e quella definitiva, la riscossione di interessi moratori sull' IVA dovuta in caso di immissione in consumo nella Comunità di merci precedentemente vincolate al regime del perfezionamento attivo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

25 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d' appello di Salerno con ordinanza 31 maggio 1994, dichiara:

1) La direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, 69/73/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, vigente all' epoca dei fatti, consentiva che uno Stato membro prevedesse che, in caso di immissione in consumo nella Comunità di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo, il prelievo agricolo dovuto venisse assoggettato ad interessi moratori per il periodo compreso tra l' importazione temporanea e l' importazione definitiva.

2) La direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, non consente che uno Stato membro imponga, per il periodo compreso tra l' importazione temporanea e quella definitiva, la riscossione di interessi moratori sull' IVA dovuta in caso di immissione in consumo nella Comunità di merci precedentemente vincolate al regime del perfezionamento attivo.