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61994J0340

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 gennaio 1997. - E.J.M. de Jaeck contro Staatssecretaris van Financiën. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi. - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Determinazione della legislazione applicabile - Nozioni di attività lavorativa subordinata e di attività autonoma. - Causa C-340/94.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00461


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Legislazione applicabile - Nozioni di attività subordinata e di attività autonoma ai sensi degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento n. 1408/71 - Determinazione secondo la legislazione previdenziale dello Stato membro in cui è svolta l'attività - Mancanza di una definizione comunitaria di tali nozioni

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 14 bis e 14 quater]

2 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Legislazione applicabile - Persona che esercita contemporaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma in due diversi Stati membri - Legislazione di uno dei due Stati membri che assicura solo contro una parte dei rischi coperti dalla previdenza sociale - Ammissibilità - Assicurato che esercita un'attività in detto Stato membro solo in taluni giorni lavorativi della settimana - Determinazione dell'importo dei contributi da versare effettuata senza tener conto dei contributi versati nell'altro Stato membro - Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 14 quater, n. 1, lett. b)]

Massima


3 Ai fini dell'applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del titolo II del regolamento n. 1408/71, relativo alla determinazione della legislazione applicabile, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, per «attività subordinata» e «attività autonoma» si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte.

Infatti, poiché dal testo dell'art. 13, n. 1, del regolamento discende che il titolo II di quest'ultimo riguarda, in particolare, i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi come definiti dall'art. 1, lett. a), del medesimo regolamento, un'interpretazione logica e coerente dell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento e del sistema di norme di conflitto da esso istituito impone di interpretare le nozioni di attività subordinata e di attività autonoma, contenute nel titolo II del regolamento, alla luce delle definizioni di cui all'art. 1, lett. a), del medesimo. Orbene, la qualifica di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo relativa a un lavoratore ai sensi di questo articolo deriva dal regime nazionale di previdenza sociale al quale detto lavoratore è iscritto, regime le cui definizioni, che possono divergere da quelle accolte dal diritto del lavoro, devono essere tenute presenti in via esclusiva.

A detto rinvio alle definizioni delle legislazioni nazionali previdenziali non può opporsi l'esistenza di una definizione comunitaria del lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 48 del Trattato, poiché il regolamento n. 1408/71, da un lato, non contiene alcuna indicazione da cui possa evincersi che esso ha inteso fare riferimento alla suddetta definizione e, dall'altro, in considerazione del suo scopo limitato al coordinamento delle legislazioni nazionali di previdenza sociale, non presuppone una definizione del genere, contrariamente all'art. 48 del Trattato, di cui lo stesso diritto comunitario deve consentire di identificare i beneficiari.

4 Nell'ipotesi in cui si applichi l'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno dei due Stati membri assicuri la persona interessata solo contro una parte dei rischi coperti dal regime previdenziale, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri Stati membri. Spetta infatti alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale o a questo o a quel ramo di tale regime.

In caso di applicazione del suddetto articolo, il diritto comunitario non osta a che uno dei due Stati membri determini l'importo dei contributi che devono essere versati dall'assicurato, che svolga un'attività lavorativa nel suo territorio solo in taluni giorni lavorativi della settimana, senza tener conto dei contributi che il medesimo assicurato versi eventualmente nell'altro Stato membro a causa dell'attività lavorativa da lui ivi svolta negli altri giorni. Nessuna disposizione del regolamento obbliga infatti uno Stato membro a tener conto, per il calcolo dei contributi che esso riscuote sulla quota dei redditi percepiti dall'assicurato nel suo territorio, della circostanza che tale persona svolge un'attività lavorativa nel detto territorio solo in alcuni giorni lavorativi della settimana.

Parti


Nel procedimento C-340/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

E.J.M. de Jaeck

e

Staatssecretaris van Financiën,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori L. Sevón, presidente della Prima Sezione, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), P. Jann e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia e dal signor P. Van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo olandese, rappresentato dal signor M. Fierstra, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora P. Watson, barrister, dal Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor G. Houttuin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor P. Van Nuffel, all'udienza del 4 luglio 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 settembre 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 dicembre 1994, pervenuta alla Corte il 29 dicembre successivo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha posto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento»).

2 Tale questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor de Jaeck e lo Staatssecretaris van Financiën avente ad oggetto il versamento di contributi al regime generale delle assicurazioni sociali dei Paesi Bassi.

3 Il signor de Jaeck, cittadino belga, svolgeva nel 1984 una duplice attività lavorativa. Oltre ad attività lavorative autonome nel territorio belga, dove risiedeva, il signor de Jaeck era direttore ed unico azionista di una società a responsabilità limitata nei Paesi Bassi, dove egli si recava generalmente due giorni a settimana. In base a quest'ultima attività egli veniva invitato a versare contributi al regime generale delle assicurazioni sociali olandesi.

4 Intendendo negare il suo assoggettamento a tale regime, il signor de Jaeck adiva il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch per ottenere il rimborso della somma versata a tale titolo. A seguito di un nuovo computo, detto giudice riduceva l'importo dei contributi. Esso tuttavia respingeva per il resto la domanda in quanto, conformemente alla giurisprudenza dello Hoge Raad dei Paesi Bassi, il direttore di una società a responsabilità limitata che detiene una quota di maggioranza di questa società è considerato come dipendente della società medesima per quanto concerne sia le imposte sui redditi, sia il versamento dei contributi al regime generale delle assicurazioni sociali. Alla luce di tali circostanze, il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch giudicava che, in forza dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento, in combinato disposto con l'allegato VII del medesimo, l'interessato, per il fatto di svolgere un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi e una autonoma in Belgio, dovesse essere soggetto alla legislazione di ciascuno di tali Stati.

5 Il signor de Jaeck ha proposto un ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi. Facendo riferimento alla giurisprudenza relativa alle assicurazioni dei lavoratori subordinati del Centrale Raad van Beroep di Utrecht, in virtù della quale il direttore di una società a responsabilità limitata che detenga una quota di maggioranza della medesima non può essere considerato un lavoratore subordinato, egli ha dedotto, in via principale, che, svolgendo allora nei Paesi Bassi, così come in Belgio, un'attività lavorativa autonoma, egli doveva essere soggetto soltanto alla legislazione di quest'ultimo Stato, dove risiedeva, conformemente all'art. 14 bis, n. 2, del regolamento.

6 Il signor de Jaeck allega in subordine che, se tuttavia egli dovesse essere soggetto alla legislazione olandese per le attività lavorative da lui svolte nei Paesi Bassi, il calcolo dei contributi dovrebbe tener conto della circostanza che egli esercitava queste ultime solo per due giorni alla settimana, e che contemporaneamente egli svolgeva negli altri giorni un'attività lavorativa autonoma in Belgio, per la quale era soggetto alla legislazione belga.

7 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione del regolamento, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se per l'applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, la nozione di "attività subordinata" debba essere interpretata nel senso che in essa rientri il rapporto di lavoro di un amministratore, retribuito come direttore, di una società il cui capitale è ripartito in quote, il quale amministratore detiene anche una quota di maggioranza della società e quindi può esercitare un potere effettivo nell'assemblea generale della società.

2) Se, qualora per la soluzione della prima questione si debba fare riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato, le norme di diritto comunitario consentano che - come nella presente fattispecie deriverebbe dall'applicazione del diritto nazionale dei Paesi Bassi - l'art. 14 quater del regolamento n. 1408/71 venga applicato in modo che una persona, come quella di cui trattasi nella prima questione, sia assicurata solo per una parte dei rischi coperti dal sistema previdenziale dello Stato membro interessato - nella presente fattispecie, quelli presi in considerazione dalle assicurazioni sociali -, e relativamente agli altri rischi coperti da tale sistema - nella presente fattispecie, quelli cui provvedono le assicurazioni per i lavoratori subordinati - non venga considerata assicurata, e di conseguenza sia tenuta al versamento dei contributi.

3) Se, qualora a seguito dell'applicazione di quanto disposto nell'art. 14 quater, n. 1, inizio e lett. b), del regolamento, si applichi la normativa di due Stati membri, le norme di diritto comunitario ostino alla riscossione da parte di uno degli Stati membri dei contributi previdenziali in base alla sua normativa per l'attività lavorativa svolta nel territorio di tale Stato membro - non per tutti i giorni della settimana - senza che al riguardo si tenga conto del fatto che forse, in base alla normativa dell'altro Stato membro, vengono riscossi contributi relativamente all'attività lavorativa svolta nel territorio di tale Stato membro - durante i rimanenti giorni della settimana - e, in caso di soluzione affermativa di tale questione, entro quali limiti».

Sulla prima questione

8 Con la prima questione, il giudice a quo domanda se le attività lavorative svolte nei Paesi Bassi da una persona nella posizione del signor de Jaeck debbano essere considerate attività subordinate o attività autonome ai fini dell'applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento. Detta questione induce ad approfondire l'interpretazione delle nozioni di «attività subordinata» e di «attività autonoma» di cui al titolo II del regolamento, riguardante la determinazione della legislazione applicabile.

9 L'ambito di applicazione ratione personae del regolamento è definito dall'articolo 2, nel contesto delle disposizioni generali contenute nel titolo I. Ai sensi del n. 1 di tale disposizione, il regolamento si applica, in particolare, «ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri».

10 I termini «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo» utilizzati da tale disposizione sono definiti dall'art. 1, lett. a), del regolamento. Essi designano qualsiasi persona coperta da assicurazione, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, nell'ambito di uno dei regimi previdenziali menzionati all'art. 1, lett. a).

11 L'art. 13, che apre il titolo II del regolamento, relativo alla determinazione della legislazione applicabile, nel n. 1 dispone che, fatto salvo l'art. 14 quater, le persone cui è applicabile il regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Pertanto, conformemente all'art. 14 bis, n. 2, del regolamento, la persona che di norma svolge un'attività lavorativa autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

12 L'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento dispone tuttavia che, nei casi menzionati nell'allegato VII, le persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro ed un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro sono soggette alla legislazione di ciascuno di tali Stati membri per quanto concerne l'attività lavorativa svolta nel loro territorio. Il punto 1 dell'allegato VII riguarda le persone che svolgono un'attività lavorativa autonoma in Belgio e un'attività subordinata in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo.

13 Pertanto, le disposizioni del titolo II, a differenza di quelle del titolo I, non si riferiscono ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi, bensì riguardano le persone che svolgono un'attività lavorativa subordinata e le persone che svolgono un'attività autonoma. Orbene, queste due ultime nozioni non sono definite dal regolamento.

14 Secondo la Commissione e il governo del Regno Unito, con le espressioni «attività subordinata» e «attività autonoma» occorre intendere, ai sensi del titolo II del regolamento, le attività lavorative che sono considerate tali in sede di applicazione della legislazione previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività sono espletate.

15 La Commissione sottolinea che questa interpretazione, la quale trae origine dalle definizioni di «lavoratore subordinato» e di «lavoratore autonomo» di cui all'art. 1, lett. a), del regolamento, garantisce la coerenza tra l'art. 2, n. 1, e il titolo II del regolamento, facendo sì che le norme di conflitto che quest'ultimo prevede siano applicabili a qualsiasi persona che rientri nella sua sfera di applicazione.

16 Viceversa, fondandosi sulla differenza di termini utilizzati dall'art. 2, n. 1, e dal titolo II del regolamento, il governo olandese deduce che le nozioni di attività subordinata e di attività autonoma dovrebbero essere oggetto di un'interpretazione comunitaria uniforme con riferimento agli artt. 48 e 52 del Trattato CE, come la Corte stessa avrebbe dichiarato nella sentenza 24 marzo 1994, causa C-71/93, Van Poucke (Racc. pag. I-1101).

17 Secondo una giurisprudenza consolidata, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche, eventualmente, del suo contesto e degli scopi perseguiti alla normativa di cui essa fa parte (v., segnatamente, sentenza 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12).

18 L'art. 51 del Trattato CE, cui il regolamento dà attuazione, prevede un coordinamento delle normative degli Stati membri e non la loro armonizzazione. Le diversità sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro, e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati, vengono quindi lasciate inalterate da tale disposizione (v. segnatamente, sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc. pag. 1, punto 20).

19 Infatti il regolamento, nel determinare le persone che possono avvalersi delle disposizioni di coordinamento dei regimi previdenziali nazionali da esso istituiti, fa riferimento alle persone iscritte a tali regimi. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, lett. a), e 2, n. 1, del regolamento, quest'ultimo si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, fermo restando che per lavoratori subordinati e lavoratori autonomi si devono intendere le persone iscritte, all'uno o all'altro titolo, ad un regime di previdenza sociale. Come giustamente rilevato dalla Commissione, le nozioni di lavoratore subordinato e di lavoratore autonomo cui fa riferimento il regolamento rinviano quindi alle definizioni date dalle normative previdenziali degli Stati membri e prescindono dalla natura che l'attività lavorativa svolta possa avere ai sensi del diritto del lavoro.

20 L'art. 13, n. 1, del regolamento, relativo alla determinazione della legislazione applicabile, prevede poi che, fatto salvo l'art. 14 quater, «le persone cui è applicabile il (...) regolamento» sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro determinata conformemente alle disposizioni del titolo II.

21 Dal dettato di questa disposizione discende che il titolo II riguarda, in particolare, i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi cui fa riferimento l'art. 2, n. 1, del regolamento, così come risultano definiti dall'art. 1, lett. a), del medesimo regolamento.

22 In considerazione di tali elementi, benché le disposizioni del titolo II del regolamento si riferiscano letteralmente alle persone che svolgono un'attività lavorativa subordinata o autonoma, e non ai lavoratori subordinati o autonomi, un'interpretazione logica e coerente dell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento e del sistema di norme di conflitto da esso istituito impone di interpretare le nozioni di cui trattasi, contenute nel titolo II del regolamento alla luce delle definizioni di cui all'art. 1, lett. a), del medesimo.

23 Di conseguenza, così come lo status di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli artt. 1, lett. a), e 2, n. 1, del regolamento, risulta dal regime previdenziale nazionale al quale detto lavoratore è iscritto, si devono intendere per attività subordinata e attività autonoma ai sensi del titolo II del regolamento le attività lavorative considerate tali dalla normativa previdenziale vigente nello Stato membro nel cui territorio le attività vengono svolte.

24 Gli argomenti dedotti dal governo olandese in favore della tesi secondo cui la nozione di «persona che esercita un'attività subordinata» di cui al titolo II del regolamento corrisponderebbe alla definizione di lavoratore ex art. 48 del Trattato quale risulta dalla giurisprudenza della Corte non sono atti a rimettere in discussione l'interpretazione prima illustrata.

25 A questo proposito si deve ricordare che la Corte ha statuito che il termine «lavoratore» che viene usato nel Trattato, in particolare nell'art. 48 di quest'ultimo, non può definirsi mediante rinvio al diritto degli Stati membri, bensì ha una portata comunitaria. Altrimenti l'applicazione delle norme comunitarie di libera circolazione dei lavoratori verrebbe vanificata, in quanto il contenuto di detto termine potrebbe venir determinato e modificato unilateralmente, senza controllo delle istituzioni della Comunità, dalle normative nazionali che avrebbero quindi la possibilità di escludere ad libitum determinate categorie di persone dai vantaggi offerti dal Trattato (v., segnatamente, sentenza 11 luglio 1985, causa 105/84, Danmols Inventar, Racc. pag. 2639, punto 24).

26 La Corte ha stabilito di conseguenza che la nozione di lavoratore dev'essere definita secondo criteri oggettivi, che qualifichino il rapporto di lavoro in base ai diritti e agli obblighi delle persone interessate; e ciò tenendo presente che la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (v., in ultimo, sentenza 27 giugno 1996, causa C-107/94, Asscher, Racc. pag. I-3089, punto 25).

27 Nel caso di specie occorre osservare che le disposizioni del titolo II del regolamento non hanno lo scopo di attribuire ai soggetti cui esse fanno riferimento diritti specifici di cui, in determinate ipotesi, potrebbero essere privati dagli Stati membri. Come la Corte ha dichiarato in relazione all'art. 13, n. 2, lett. a), queste disposizioni mirano unicamente a determinare la normativa nazionale da applicare e non a stabilire i casi in cui sorge il diritto o l'obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale (sentenza 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits van Heijningen, Racc. pag. I-1755, punto 19).

28 Pertanto, in mancanza di qualsiasi indicazione in senso contrario nel regolamento, non è ipotizzabile che il legislatore comunitario, ai fini dell'applicazione delle norme per la determinazione della normativa nazionale da applicare contenute nel medesimo regolamento, abbia inteso attribuire alle nozioni di attività subordinata e di attività autonoma, utilizzate da queste disposizioni, un significato comunitario autonomo, ispirato per di più al diritto del lavoro. Ciò è tanto più valido in quanto le dette disposizioni si trovano inserite nell'ambito di un regolamento il quale si limita a coordinare le normative previdenziali degli Stati membri.

29 Al riguardo occorre aggiungere che, come ha giustamente sottolineato la Commissione, l'interpretazione sostenuta dal governo olandese presenterebbe l'inconveniente che, in certi casi, le norme di conflitto di cui al titolo II del regolamento non potrebbero essere applicate a talune persone, assicurate in qualità di lavoratori subordinati o lavoratori autonomi presso il regime previdenziale nazionale e quindi ricomprese nell'ambito d'applicazione ratione personae del regolamento, essendo escluse dalla sfera di applicazione degli artt. 48 o 52 del Trattato CE. Ciò avverrebbe, per esempio, nel caso di un assicurato che espletasse attività lavorative talmente ridotte da apparire puramente marginali e accessorie (sentenze 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 17, e Asscher, già citata, punto 25).

30 Certo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che le disposizioni del titolo II del regolamento disciplinano solo le situazioni cui esse fanno riferimento e che una persona la quale rientri nel campo d'applicazione ratione personae del regolamento può non trovarsi in nessuna di queste situazioni (v. segnatamente, sentenza 21 febbraio 1991, causa C-245/88, Daalmeijer, Racc. pag. I-555, punti 11 e 12). La corretta applicazione del regolamento impone non di meno di interpretare, nei limiti del possibile, in modo coerente le disposizioni concernenti la sua sfera di applicazione ratione personae e quelle relative alla determinazione della legislazione applicabile.

31 Il governo olandese ha inoltre prospettato che l'interpretazione in via analogica delle nozioni contenute nell'art. 1, lett. a), e di quelle utilizzate nel titolo II del regolamento contrasterebbe con la diversità dei termini utilizzati. Dalla citata sentenza Van Poucke, discenderebbe inoltre che le persone alle quali fa riferimento il titolo II corrisponderebbero necessariamente alle persone di cui agli artt. 48 e 52 del Trattato.

32 Sul primo punto la Commissione, in risposta ad un quesito scritto della Corte, ha giustamente rilevato che, ai fini dell'applicazione del regolamento, lo status di lavoratore subordinato o autonomo può essere definitivamente accertato solo dopo aver determinato la normativa da applicare. E' quindi logico che il titolo II del regolamento, il quale ha proprio lo scopo di individuare la detta normativa, eviti di utilizzare queste nozioni e faccia riferimento, più in generale, alle persone che svolgono un'attività lavorativa subordinata o autonoma. A questo riguardo, benché tali formule possano talvolta dar luogo a confusione, come nel caso di specie, resta vero non di meno che, nella maggior parte dei casi, sussiste una corrispondenza tra la natura dell'attività lavorativa svolta da un assicurato e il suo assoggettamento a un regime previdenziale in qualità di lavoratore subordinato o autonomo.

33 Per quanto concerne il secondo punto, è vero che nella sentenza Van Poucke la Corte ha fatto ricorso alla nozione di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato per decidere se l'attività lavorativa svolta come pubblico dipendente da una persona che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sia un'attività subordinata ai sensi dell'art. 14 quater del medesimo. Tuttavia occorre ricordare che in quella causa la Corte doveva risolvere un problema d'interpretazione riguardante specificamente il titolo II del regolamento. Infatti il signor Van Poucke cumulava l'attività lavorativa di pubblico dipendente in uno Stato membro con un'attività lavorativa autonoma svolta in un altro Stato membro. Orbene, mentre l'art. 13, n. 2, del regolamento, riguardante le ipotesi di un'unica attività lavorativa, pone una distinzione tra i pubblici dipendenti e le persone che svolgono un'attività lavorativa subordinata o autonoma, l'art. 14 quater, che si applica in caso di cumulo di attività lavorative di natura diversa, riguarda soltanto le persone che svolgono un'attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività lavorativa autonoma nel territorio di un altro Stato membro, senza fare riferimento espresso ai pubblici dipendenti. In tale ottica specifica la Corte ha concluso che, nel sistema del Trattato, i pubblici dipendenti sono considerati come lavoratori subordinati. Ad ogni modo, essa ha adottato questa soluzione solo dopo aver verificato se non fosse contraddetta dalle stesse disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento.

34 In considerazione di quanto sin qui esposto occorre risolvere la prima questione nel senso che, ai fini dell'applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento n. 1408/71, per «attività subordinata» e «attività autonoma» si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte.

Sulla seconda questione

35 Con la seconda questione, il giudice a quo solleva il problema se, nell'ipotesi in cui si applichi l'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento, il diritto comunitario osti a che la normativa di uno dei due Stati membri assicuri la persona interessata solo contro una parte dei rischi coperti dal suo regime previdenziale.

36 Conformemente a una giurisprudenza costante, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale o a questo o a quel ramo di tale regime, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri Stati membri (v., segnatamente, sentenze 24 aprile 1980, causa 110/79, Coonan, Racc. pag. 1445, punto 12, e Daalmeijer, già citata, punto 15).

37 Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che, nell'ipotesi in cui si applichi l'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento, il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno dei due Stati membri assicuri la persona interessata solo contro una parte dei rischi coperti dal suo regime previdenziale purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri Stati membri.

Sulla terza questione

38 Con la terza questione il giudice a quo domanda se, in caso di applicazione dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento, il diritto comunitario osti a che uno dei due Stati membri determini l'importo dei contributi che devono essere versati dall'assicurato che svolga un'attività lavorativa nel suo territorio solo in taluni giorni lavorativi della settimana, senza tener conto dei contributi che il medesimo assicurato versi eventualmente nell'altro Stato membro a causa dell'attività lavorativa da lui ivi svolta durante gli altri giorni.

39 Come la Corte ha rilevato nel punto 12 della presente sentenza, dall'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento, risulta che, nei casi indicati nell'allegato VII, la persona che svolge contemporaneamente un'attività lavorativa subordinata in uno Stato membro e un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro è soggetta simultaneamente alla normativa di ciascuno di tali Stati. Questa persona è pertanto obbligata a versare i contributi che le siano eventualmente imposti da entrambe le legislazioni.

40 Come il governo olandese e la Commissione hanno giustamente rilevato, ciascuno degli Stati membri interessati può tuttavia riscuotere contributi solo sulla quota dei redditi percepiti nel suo territorio. Infatti l'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento prevede, nei casi menzionati nell'allegato VII, l'applicazione della normativa di ciascuno di tali Stati solo per quanto concerne l'attività lavorativa svolta nel suo territorio.

41 Pertanto, nessuna disposizione del regolamento obbliga uno Stato membro a tener conto, per il calcolo dei contributi che esso riscuote sulla quota dei redditi percepiti dall'assicurato nel suo territorio, della circostanza che tale persona svolge un'attività lavorativa nel detto territorio solo in alcuni giorni lavorativi della settimana.

42 Occorre quindi risolvere la terza questione nel senso che, in caso d'applicazione dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento, il diritto comunitario non osta a che uno dei due Stati membri determini l'importo dei contributi che devono essere versati dall'assicurato che svolga un'attività lavorativa nel suo territorio solo in taluni giorni lavorativi della settimana, senza tener conto dei contributi che il medesimo assicurato versi eventualmente nell'altro Stato membro a causa dell'attività lavorativa da lui ivi svolta negli altri giorni.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

43 Le spese sostenute dai governi olandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con ordinanza 21 dicembre 1994, dichiara:

1) Ai fini dell'applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, per «attività subordinata» e «attività autonoma» si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte.

2) Nell'ipotesi in cui si applichi l'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del citato regolamento, il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno dei due Stati membri assicuri la persona interessata solo contro una parte dei rischi coperti dal suo regime previdenziale, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante ed i cittadini degli altri Stati membri.

3) In caso d'applicazione dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del citato regolamento, il diritto comunitario non osta a che uno dei due Stati membri determini l'importo dei contributi che devono essere versati dall'assicurato che svolga un'attività lavorativa nel suo territorio solo in taluni giorni lavorativi della settimana, senza tener conto dei contributi che il medesimo assicurato versi eventualmente nell'altro Stato membro a causa dell'attività lavorativa da lui ivi svolta negli altri giorni.