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61995J0016

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 dicembre 1995. - Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. - Inadempimento non contestato - Ritardo nel rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese. - Causa C-16/95.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04883


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Necessità di una piena e precisa attuazione

(Trattato CE, art. 189, terzo comma)

Massima


Gli Stati membri hanno l' obbligo di assicurare pienamente, ed in modo preciso, l' applicazione delle disposizioni delle direttive.

Parti


Nella causa C-16/95,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Blanca Rodríguez Galindo e dal signor Enrico Traversa, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dai signori Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo rispettato il termine di sei mesi previsto per il rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel suo territorio, di cui all' art. 7, n. 4, dell' ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Modalità per il rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all' interno del paese (GU L 331, pag. 11), nonché l' obbligo di cooperazione degli Stati membri di cui all' art. 5 del Trattato CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, J.C. Moitinho de Almeida, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: R. Grass

vista la relazione d' udienza,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 ottobre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 18 gennaio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo rispettato il termine di sei mesi previsto per il rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel suo territorio, di cui all' art. 7, n. 4, dell' ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Modalità per il rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all' interno del paese (GU L 331, pag. 11; in prosieguo: la "direttiva"), nonché l' obbligo di cooperazione degli Stati membri di cui all' art. 5 del Trattato CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.

2 L' art. 7, n. 4, della direttiva così dispone:

"Le decisioni concernenti le domande di rimborso devono essere notificate, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione, al servizio competente di cui al paragrafo 3, delle domande corredate di tutti i documenti richiesti dalla presente direttiva per l' istruzione della domanda. Il rimborso deve essere effettuato prima della scadenza del termine di cui sopra, su domanda del richiedente, nello Stato membro del rimborso o nello Stato di residenza. In quest' ultimo caso, le spese bancarie di spedizione sono a carico del richiedente".

3 La Commissione, che aveva ricevuto numerose denunce da operatori economici di altri Stati membri in cui si lamentavano ritardi nel rimborso dell' IVA da parte dell' amministrazione spagnola, ne ha informato con lettera 5 marzo 1991 la rappresentanza permanente del Regno di Spagna, chiedendo un chiarimento alle autorità competenti. Non avendo ricevuto alcuna risposta ufficiale, la Commissione, dopo aver inviato un telex di sollecito, ha deciso di avviare un procedimento per inadempimento e con lettera 10 novembre 1992 ha invitato, in tale contesto, il governo spagnolo a presentarle le sue osservazioni in merito entro il termine di due mesi. Su richiesta delle autorità spagnole, tale termine è stato prorogato al 10 febbraio 1993. In mancanza di risposta, il 28 marzo 1994 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando lo Stato membro a conformarsi alla direttiva nel termine di due mesi dalla sua notifica. Non avendo ricevuto risposta neanche in questo caso, essa ha proposto il presente ricorso.

4 La Commissione osserva che, in base alla direttiva, il rimborso dell' IVA deve essere effettuato entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda corredata di tutti i documenti richiesti per la sua istruzione. Orbene, malgrado l' attuazione della direttiva nell' ordinamento spagnolo, la Commissione constata che i tempi di rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all' interno del Regno di Spagna superano ampiamente tale termine, arrivando talvolta fino a dodici mesi.

5 Si tratta quindi, a suo parere, di un' evidente fattispecie di infrazione all' art. 7, n. 4, della direttiva.

6 Il governo spagnolo non contesta l' inadempimento e chiarisce che il ritardo nel rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti è dovuto a problemi organizzativi e non deriva da un intento deliberato e discriminatorio. In proposito, esso fa notare che l' amministrazione nazionale si adopera per cercare soluzioni affinché venga rispettato il termine semestrale fissato dalla direttiva.

7 Poiché la Commissione ha rinunciato al capo delle sue conclusioni vertente sul dovere di cooperazione sancito dall' art. 5 del Trattato, non occorre pronunciarsi al riguardo.

8 Per quanto riguarda l' art. 7, n. 4, della direttiva, si deve sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, gli Stati membri hanno l' obbligo di assicurare pienamente ed in modo preciso l' applicazione delle disposizioni delle direttive (v., in particolare, sentenza 3 giugno 1992, causa C-287/91, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3515, punto 7).

9 Si deve pertanto constatare che il Regno di Spagna, non avendo rispettato il termine di sei mesi per il rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all' interno del paese, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 7, n. 4, della direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

10 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il Regno di Spagna, non avendo rispettato il termine di sei mesi per il rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all' interno del paese, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 7, n. 4, dell' ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Modalità per il rimborso dell' imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all' interno del paese.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.