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61996J0118

Sentenza della Corte del 28 aprile 1998. - Jessica Safir contro Skattemyndigheten i Dalarnas län, già Skattemyndigheten i Kopparbergs län. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Länsrätten i Dalarnas län - Svezia. - Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei capitali - Imposizione fiscale del risparmio effettuato sotto forma di assicurazione sulla vita - Normativa di uno Stato membro che istituisce regimi impositivi diversi a seconda della sede dell'impresa prestatrice dei servizi. - Causa C-118/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-01897


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Imposizione fiscale del risparmio effettuato sotto forma di assicurazione sulla vita - Normativa nazionale che prevede regimi impositivi diversi a seconda della sede delle compagnie di assicurazioni - Inammissibilità

(Trattato CE, art. 59)

Massima


Benché la materia delle imposte dirette non rientri, in quanto tale, nella competenza della Comunità, ciò non toglie tuttavia che gli Stati membri siano tenuti ad esercitare nel rispetto del diritto comunitario le competenze da essi conservate.

Per quanto attiene alla libera prestazione dei servizi, l'art. 59 del Trattato osta all'applicazione di una normativa di uno Stato membro che preveda un regime fiscale diverso per le assicurazioni sulla vita di capitalizzazione a seconda che siano concluse presso compagnie stabilite o meno nel medesimo Stato membro, atteso che una siffatta normativa presenta una serie di elementi atti a dissuadere i contraenti dalla conclusione di contratti di assicurazione sulla vita di capitalizzazione presso compagnie stabilite in altri Stati membri oltre che a dissuadere tali compagnie di assicurazioni dall'offrire i loro servizi sul mercato di quello Stato membro.

Parti


Nel procedimento C-118/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Länsrätt del län di Dalarna, già Länsrätt del Län di Kopparberg (Svezia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Jessica Safir

e

Skattemyndigheten i Dalarnas län, già Skattemyndigheten i Kopparbergs län,

">domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, 59, 60, 73 B e 73 D del Trattato CE,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signorina Safir, dagli avv.ti J.-M. Bexhed e G. Lundsten, del foro di Stoccolma;

- per il governo svedese, dalla signora L. Nordling, rättschef presso il segretariato giuridico (UE) del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo danese, dal signor Peter Biering, capodivisione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Christopher Vajda, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori A. Caeiro, consiglire giuridico, e K. Simonsson, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signorina Safir, rappresentata dai sig.ri J.-M. Bexhed e G. Lundsten, del governo svedese, rappresentato dalla signora L. Nordling, del governo danese, rappresentato dal signor P. Biering, dal governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, assistito dal signor C. Vajda, e della Commissione, rappresentata dal signor K. Simonsson e dalla signora H. Michard, membro del servizio giuridico, all'udienza del 10 giugno 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 settembre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con decisione 22 marzo 1996, pervenuta alla Corte il 12 aprile seguente, il Länsrätt del län di Dalarna, già Länsrätt del län di Kopparberg, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 6, 59, 60, 73 B e 73 D del Trattato medesimo.

2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la signorina Safir, residente in Svezia, e Skattemyndigheten i Dalarnas län, già Skattemyndigheten i Kopparbergs län (amministrazione finanziaria del dipartimento di Kopparberg, in prosieguo: «Skattemyndigheten»), vertente sul pagamento dell'imposta sui premi di assicurazione sulla vita di capitalizzazione dalla medesima versati nel 1995 alla Skandia Life Assurance Company Ltd (in prosieguo: la «Skandia Life»), compagnia di assicurazioni britannica operante sul mercato svedese, controllata al 100% dalla compagnia di assicurazioni svedese Skandia.

La normativa svedese

3 La tassazione del risparmio effettuato sotto forma di contratti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione (assicurazioni K) conclusi con una compagnia stabilita in Svezia grava sia sulle compagnie assicuratrici sia su coloro che stipulano l'assicurazione (in prosieguo: i «contraenti»).

4 Le compagnie di assicurazioni stabilite in Svezia sono tenute a versare un'imposta ai sensi della lag (1990: 661) om avkastingsskatt på pensionsmedel (legge sull'imposizione fiscale dei fondi di investimento delle pensioni). Tale imposta presenta le caratteristiche tecniche di un imposta sulla rendita del capitale assicurato, percepita dall'assicurato. Essa è calcolata secondo un metodo forfettario che si basa sul capitale della compagnia, risultante alla fine dell'anno precedente la tassazione, ridotto in ragione del valore degli oneri finanziari esistenti alla stessa data, quindi moltiplicato per il tasso di interesse medio dei titoli di Stato durante l'anno precedente quello d'imposizione. La rendita così determinata è tassata al 27%.

5 I contraenti di compagnie con sede in Svezia non possono dedurre i premi dal proprio reddito imponibile. In compenso, i capitali liquidati non sono soggetti ad imposta.

6 Le stesse regole si applicano con riguardo ai contraenti di compagnie stabilite all'estero.

7 Il risparmio effettuato sotto forma di contratti di assicurazione sulla vita di capitalizzazione conclusi presso compagnie stabilite all'estero è tassato in base alla lag (1990: 662) om skatt på vissa premiebetalningar (premieskattelagen) (legge relativa all'imposizione di determinate somme versate a titolo di premi, in prosieguo: la «premieskattelag»), entrata in vigore il 1_ gennaio 1991.

8 Ai termini del provvedimento di rinvio, la premieskattelag mira a garantire la neutralità, sotto il profilo della concorrenza, tra il risparmio effettuato sotto forma di contratti di assicurazione sulla vita di capitalizzazione con una compagnia di assicurazioni stabilita in Svezia e lo stesso risparmio effettuato con una compagnia stabilita all'estero.

9 L'art. 1 della premieskattelag prevede che le persone fisiche o giuridiche domiciliate o permanentemente residenti in Svezia, che abbiano concluso un'assicurazione sulla vita presso compagnie non stabilite in Svezia, sono tenute a corrispondere allo Stato un'imposta sui premi versati. Ai sensi dell'art. 3 della premieskattelag, l'imposta ammonta al 15% dell'importo del premio.

10 Tali contribuenti devono inoltre procedere alla propria registrazione e dichiarare il pagamento del premio presso un organo centrale, Skattemyndigheten.

11 Infine, l'art. 5 della premiskattelag prevede che tale organo possa concedere, su richiesta del contraente, l'esenzione dal pagamento dell'imposta o ridurre l'imposta medesima della metà, qualora la compagnia con la quale l'assicurazione sia stata conclusa sia soggetta, nello Stato in cui essa è stabilita, ad un'imposta sui redditi analoga a quella gravante sulle compagnie di assicurazioni stabilite in Svezia. L'imposta sui premi può essere ridotta della metà quando l'imposta straniera sia pari ad almeno un quarto dell'imposta vigente in Svezia e può venir totalmente meno quando l'imposta straniera sia pari almeno alla metà dell'imposta vigente in Svezia.

12 Secondo il giudice di rinvio, la possibilità di esenzione o riduzione dell'imposta è diretta ad evitare che il risparmiatore che stipuli una assicurazione sulla vita di capitalizzazione presso una compagnia stabilita all'estero sia soggetto ad un'imposizione più elevata rispetto a colui che stipuli la medesima assicurazione presso una compagnia con sede in Svezia.

I fatti della causa principale

13 La signorina Safir, avendo stipulato agli inizi dell'anno 1995 un'assicurazione sulla vita di capitalizzazione presso la Skandia Life, chiedeva a Skattemyndigheten l'esenzione dal pagamento dell'imposta sui premi assicurativi, ai sensi dell'art. 5 della premieskattelag.

14 Con decisione 12 aprile 1995, Skattemyndigheten riduceva l'imposta della metà, fissandola al 7,5% dell'importo dei premi versati alla Skandia Life nel 1995, vale a dire all'importo di 75 SKR.

15 Avverso tale decisione la signorina Safir proponeva ricorso dinanzi all'organo competente in materia di esenzioni, Riksskatteverket, che, in data 3 luglio 1995, respingeva il ricorso con decisione non impugnabile.

16 Il 4 gennaio 1996 la signorina Safir dichiarava pertanto a Skattemyndigheten i premi versati, facendo tuttavia valere di non essere debitrice dell'imposta sui premi, atteso che tale imposta sarebbe stata incompatibile con il diritto comunitario.

17 Lo Skattemyndigheten, esaminata la questione, confermava, con decisioni 17 gennaio e 25 gennaio 1996, la propria decisione in merito alla tassazione dei premi.

18 Con atti introduttivi 22 gennaio e 13 febbraio 1996 la signorina Safir proponeva quindi ricorso dinanzi al Länsrätt del län di Dalarna al fine di ottenere l'annullamento della decisione di Skattemyndigheten in merito alla tassazione dei premi.

19 Nell'ordinanza di rinvio il detto giudice rileva che, malgrado l'obiettivo del legislatore svedese di mantenere una situazione di neutralità, sotto il profilo della concorrenza, tra i risparmiatori operanti con compagnie di assicurazione svedesi e quelli operanti con compagnie di assicurazioni straniere, la struttura dell'imposizione fiscale è tecnicamente diversa secondo che la compagnia di assicurazioni sia stabilita in Svezia o all'estero e che tale differenza potrebbe risultare incompatibile con il Trattato. Esso ha quindi sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Qualora in uno Stato membro la tassazione del risparmio realizzato mediante contratti di assicurazione sulla vita di capitalizzazione conclusi con compagnie di assicurazione nazionali e con compagnie straniere che esercitino la loro attività nello Stato membro mediante una loro sede presenti le caratteristiche tecniche di un'imposta sulla rendita del capitale assicurato, calcolata forfettariamente e riscossa tramite l'assicuratore, se la tassazione - al fine di salvaguardare la neutralità, sotto il profilo della concorrenza, fra le compagnie di assicurazioni nazionali e quelle straniere che raccolgono il risparmio - dei premi assicurativi versati da un contraente residente nel predetto Stato membro in base ad un contratto di assicurazione sulla vita stipulato con un assicuratore stabilito in un altro Stato membro, il quale eserciti la propria attività nel primo Stato membro conformemente alle norme relative all'attività assicurativa transfrontaliera, si ponga in contrasto con gli artt. 6, 59, 60 o 73 B e 73 D del Trattato di Roma, considerato che l'imposta su detti premi assicurativi può essere soppressa o ridotta della metà dall'amministrazione finanziaria nel caso in cui la compagnia di assicurazione con sede all'estero sia soggetta nello Stato ove è stabilita ad un'imposta sul reddito analoga alla tassazione del risparmio operato mediante contratti di assicurazione conclusi con compagnie nazionali nell'altro Stato membro».

20 Con la questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se gli artt. 6, 59, 60 o 73 B e 73 D del Trattato ostino all'applicazione di una normativa nazionale relativa all'imposizione fiscale dell'assicurazione vita di capitalizzazione, del genere oggetto della causa principale.

21 Si deve anzitutto rilevare che, se è vero che allo stato attuale del diritto comunitario la materia delle imposte dirette non rientra, in quanto tale, nella competenza della Comunità, ciò non toglie tuttavia che gli Stati membri sono tenuti ad esercitare nel rispetto del diritto comunitario le competenze da essi conservate (v., in particolare, sentenza 14 febbraio 1995, Schumacker, C-279/93, Racc. pag. I-225, punto 21).

22 Atteso che le assicurazioni costituiscono servizi ai sensi dell'art. 60 del Trattato, si deve inoltre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'art. 59 del Trattato osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale la quale, senza giustificazioni oggettive, ostacoli la possibilità per un prestatore di servizi di esercitare effettivamente tale libertà (v., in particolare, sentenza 5 ottobre 1994, Commissione/Francia, Causa C-381/93, Racc. pag. I-5145, punto 16).

23 Nell'ottica di un mercato unico, e per consentire la realizzazione degli obiettivi di quest'ultimo, l'art. 59 del Trattato osta parimenti all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che produca l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro (v. sentenza Commissione/Francia, citata supra, punto 17).

24 Si deve rilevare che la normativa di cui trattasi nella causa principale ha istituito per le assicurazioni sulla vita di capitalizzazione un regime fiscale diverso secondo che esse siano concluse presso compagnie stabilite o meno in Svezia. Tale diversità di trattamento trova la sua spiegazione, a parere del governo svedese, nell'impossibilità di applicare lo stesso regime nei due casi e nella necessità di colmare la lacuna fiscale che risulterebbe dalla mancata tassazione del risparmio sotto forma di assicurazione sulla vita di capitalizzazione operato con compagnie non stabilite in Svezia.

25 Occorre quindi verificare se tale normativa crei ostacoli alla libera prestazione dei servizi e se tali ostacoli siano eventualmente giustificati dai motivi dedotti dal governo svedese.

26 In primo luogo, i contraenti di assicurazioni sulla vita di capitalizzazione concluse presso compagnie non stabilite in Svezia, a differenza dei contraenti delle medesime assicurazioni concluse con compagnie stabilite nel detto paese, devono procedere alla propria registrazione e dichiarare il pagamento del premio presso un organo centrale, Skattemyndigheten, il quale è competente anche per quanto attiene all'esenzione dall'imposta o alla sua riduzione. I contraenti devono inoltre provvedere essi stessi al pagamento dell'imposta utilizzando a tal fine risorse finanziarie, il che, come fatto valere dalla signorina Safir, comporta per i medesimi conseguenze negative in termini di liquidità. Obblighi di tal genere non possono essere certamente considerati di per sé contrari al diritto comunitario. Si deve tuttavia necessariamente rilevare che tali obblighi, accompagnati dalla necessità di seguire una procedura centralizzata, possono dissuadere gli interessati dal concludere contratti di assicurazione sulla vita di capitalizzazione presso compagnie non stabilite in Svezia, considerato che nessun particolare provvedimento o operazione incomberebbe loro ove sottoscrivessero assicurazioni di tal genere presso compagnie stabilite in Svezia, atteso che in tal caso l'imposta viene riscossa direttamente presso la compagnia.

27 In secondo luogo, dalle spiegazioni fornite in udienza dal governo svedese emerge che, se è pur vero che il riscatto, effettuato dopo un lungo periodo, di un'assicurazione sulla vita di capitalizzazione conclusa con una compagnia non stabilita in Svezia non risulta più oneroso per il contraente del riscatto di un'assicurazione conclusa con una compagnia stabilita nel detto Stato, il risultato può essere diverso quando il riscatto sia effettuato dopo un breve periodo. La maggiore onerosità del riscatto, dopo un breve periodo, di un'assicurazione vita conclusa con una compagnia non stabilita in Svezia costituisce un altro elemento atto a dissuadere il contraente dalla conclusione di una siffatta assicurazione, considerato che questi, al momento della conclusione del contratto, ignora se, ed eventualmente quando, procederà al riscatto.

28 In terzo luogo, quando il contraente di un'assicurazione conclusa con una compagnia non stabilita in Svezia chiede l'esenzione o la riduzione dell'imposta sui premi, Skattemyndigheten esige informazioni precise in merito all'imposta sui redditi cui è soggetta tale compagnia, salvo che tale detta autorità non ne sia già informata. Orbene, come fatto valere dalla signorina Safir, tale onere è particolarmente gravoso per il contraente. Esso può parimenti dissuadere le compagnie di assicurazioni che non operino ancora sul mercato svedese a offrire ivi i loro servizi, considerato che il detto onere implica che le compagnie forniscano ai loro potenziali clienti informazioni precise in ordine al regime fiscale al quale esse sono soggette in un altro Stato membro.

29 In quarto luogo, la normativa di cui trattasi nella causa principale prevede che la determinazione dell'imposta applicabile ai premi assicurativi dipenda dalla valutazione, da parte dell'Amministrazione, del regime tributario applicabile ad un assicuratore non stabilito in Svezia. Orbene, come emerge dal fascicolo, Skattemyndigheten e Riksskatterverket hanno emanato nel 1995 decisioni diverse in merito alle richieste di esenzione presentate da talune compagnie di assicurazioni sulla vita britanniche, mentre il regime tributario britannico non aveva subito modifiche. Emerge, quindi, che divergenze di valutazione di tal genere in ordine al regime tributario cui sono soggetti gli assicuratori non stabiliti in Svezia sono idonee a far sorgere un'incertezza che può dissuadere i contraenti dal concludere, con una compagnia non stabilita in Svezia contratti di lunga durata, quali i contratti di assicurazione sulla vita di capitalizzazione.

30 Ciò premesso, una normativa del genere di cui trattasi nella causa principale presenta una serie di elementi atti a dissuadere il contraente dal concludere assicurazioni sulla vita di capitalizzazione presso compagnie non stabilite in Svezia oltreché a dissuadere le compagnie di assicurazioni dall'offrire i loro servizi sul mercato svedese.

31 Si deve aggiungere che, se la normativa di cui trattasi nella causa principale consente che venga presa in considerazione l'imposta vigente in un altro Stato membro per soddisfare, secondo il governo svedese, il principio di parità di trattamento imposto dal diritto comunitario, un effetto scriminante risulta tuttavia, come fatto valere dalla signorina Safir, dal fatto che tale imposta è presa in considerazione solamente quando raggiunga quanto meno un quarto dell'imposta vigente in Svezia. Infatti, l'imposta applicabile in uno Stato membro deve costituire almeno un quarto dell'imposta sui premi assicurativi ed almeno la metà dell'imposta medesima per consentire, rispettivamente, la sua riduzione alla metà ovvero la sua eliminazione. Da un tale effetto scriminante deriva che l'imposizione del risparmio effettuato sotto forma di assicurazione di capitalizzazione con compagnie non stabilite in Svezia può risultare, nella maggior parte dei casi, più elevata di quella che grava sulla medesima forma di risparmio effettuata con compagnie stabilite nel detto Stato.

32 Si deve rilevare inoltre che una normativa del genere di quella svedese rende difficile, se non impossibile, per il giudice nazionale che debba verificare che il regime tributario non sia discriminatorio, il raffronto tra l'imposta sulla rendita gravante sulle assicurazioni concluse presso compagnie stabilite in Svezia, da un lato, e l'imposta sui premi assicurativi versati a compagnie non stabilite nel detto Stato, dall'altro.

33 Orbene, sono ipotizzabili altri sistemi, più trasparenti e parimenti idonei a colmare la lacuna fiscale invocata dal governo svedese, risultando al tempo stesso meno restrittivi per la libera prestazione dei servizi, in particolare un sistema di tassazione delle rendite del capitale dell'assicurazione sulla vita determinato forfettariamente, applicabile con uguali modalità a tutte le assicurazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano concluse con compagnie stabilite nello Stato membro interessato ovvero in un altro Stato membro.

34 Ciò premesso, i motivi dedotti dal governo svedese, vale a dire l'impossibilità di applicare alle assicurazioni sulla vita di capitalizzazione concluse presso compagnie non stabilite in Svezia il medesimo regime fiscale previsto per gli stessi contratti conclusi con compagnie ivi stabilite nonché l'esigenza di colmare la lacuna fiscale che risulterebbe dalla mancata tassazione del risparmio sotto forma di assicurazione sulla vita di capitalizzazione effettuato con compagnie non stabilite in Svezia, non costituiscono elementi atti a giustificare una normativa nazionale relativa all'imposizione fiscale dell'assicurazione sulla vita di capitalizzazione che implichi un complesso di elementi così restrittivi della libera prestazione dei servizi come quello oggetto della causa principale.

35 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non occorre esaminare se una siffatta normativa sia parimenti incompatibile con gli artt. 6, 73 B e 73 D del Trattato.

36 La questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che l'art. 59 del Trattato osta all'applicazione di una normativa nazionale relativa all'imposizione fiscale dell'assicurazione sulla vita di capitalizzazione, del genere di quella oggetto della causa principale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

37 Le spese sostenute dai governi svedese, danese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente provvedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Länsrätt del län di Dalarna, già Länsrätt del län di Kopparberg, con ordinanza 22 marzo 1996, dichiara:

L'articolo 59 del Trattato CE osta all'applicazione di una normativa nazionale relativa all'imposizione fiscale dell'assicurazione sulla vita di capitalizzazione del genere di quella oggetto nella causa principale.