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61996J0275

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 giugno 1998. - Anne Kuusijärvi contro Riksförsäkringsverket. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Kammarrätten i Sundsvall - Svezia. - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 - Ambito di applicazione ratione personae - Prestazioni parentali - Mantenimento del diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della residenza in un altro Stato membro. - Causa C-275/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-03419


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito di applicazione ratione personae - Disoccupato in uno Stato membro che ivi percepisce prestazioni di disoccupazione ai sensi della normativa di tale Stato membro - Inclusione - Persona avente lo status di disoccupato al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 in tale Stato membro - Ininfluenza

[Regolamento n. 1408/71, artt. 1, lett. a), 2, n. 1, e 94, nn. 2 e 3]

2 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Legislazione applicabile - Persona che ha cessato ogni attività lavorativa sul territorio di uno Stato membro ed ha trasferito la residenza in un altro Stato membro - Normativa del primo Stato membro che subordina il diritto di continuare ad essere soggetto alla sua legislazione a una condizione di residenza - Ammissibilità

[Regolamento n. 1408/71, art. 13, n. 2, lett. f)]

3 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Nozione - Prestazioni parentali destinate a compensare gli oneri di famiglia del beneficiario - Inclusione

[Regolamento n. 1408/71, artt. 1, lett. u), i), e 4, n. 1, lett. h)]

4 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Persona che ha cessato ogni attività lavorativa sul territorio di uno Stato membro, ha trasferito la residenza e vive con la propria famiglia in un altro Stato membro - Diniego di concessione delle prestazioni ai sensi della normativa nazionale del primo Stato membro - Ammissibilità

[Regolamento n. 1408/71, artt. 13, n. 2, lett. f), 73 e 74]

Massima


1 Il regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata con regolamento n. 2001/83, si applica ad una persona la quale, al momento dell'entrata in vigore del detto regolamento in uno Stato membro, soggiornava in questo Stato come disoccupato, dopo avervi in precedenza svolto un'attività lavorativa, e che percepiva di conseguenza prestazioni di disoccupazione ai sensi del regime di previdenza sociale di tale Stato membro.

2 L'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, inserito con regolamento (CEE) n. 2195/91, non osta a che la normativa di uno Stato membro subordini il diritto di una persona che ha cessato di esercitare qualsiasi attività lavorativa sul suo territorio di continuare ad essere assoggettata alla legislazione di tale Stato membro alla condizione che essa ivi conservi la sua residenza.

Infatti, tale disposizione ha proprio lo scopo di regolare una siffatta situazione e a tal fine dichiara che ad una persona la quale non è più soggetta a nessuna delle normative ai sensi delle altre disposizioni dell'art. 13, n. 2, o di quelle degli artt. 14-17 del regolamento n. 1408/71 è applicabile la legislazione dello Stato membro sul cui territorio tale persona risiede.

L'art. 13, n. 2, lett. f), ricomprende del resto ogni ipotesi in cui la normativa di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona, per qualsiasi ragione, e non soltanto perché l'interessato abbia cessato la sua attività lavorativa, a titolo definitivo o temporaneo, in un determinato Stato membro.

3 Deve essere equiparata ad una prestazione familiare, ai sensi degli artt. 1, lett. u), i), e 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71, una prestazione che mira a consentire ad uno dei genitori di dedicarsi all'educazione di un figlio in tenera età, più precisamente a ricompensare l'educazione fornita al bambino, a compensare le altre spese di custodia e di educazione e, eventualmente, ad attenuare gli svantaggi economici determinati dalla rinuncia a un reddito da attività lavorativa.

4 Il regolamento n. 1408/71 non osta a che la legislazione di uno Stato membro preveda che una persona la quale abbia cessato ogni attività lavorativa sul suo territorio perda il diritto al mantenimento delle prestazioni familiari erogate ai sensi di tale normativa per il motivo che ha trasferito la residenza in un altro Stato membro, dove vive con i familiari.

Infatti, una persona che ha trasferito la propria residenza e vive con i propri familiari in un altro Stato membro non soddisfa le condizioni né dell'art. 73, né dell'art. 74 del regolamento n. 1408/71, in quanto né lei né i membri della sua famiglia hanno mai risieduto in uno Stato membro diverso da quello la cui legislazione le era applicabile. Ciò vale in particolare per quanto riguarda una persona trovantesi in una siffatta situazione che, dopo aver trasferito la sua residenza in un altro Stato membro, viene ad essere soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71.

Parti


Nel procedimento C-275/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, da Kammarrätten, Sundsvall (la Corte d'appello amministrativa di Sundsvall, Svezia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Anne Kuusijärvi

e

Riksförsäkringsverket,

domanda vertente sull'interpretazione di varie disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificati con regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195 (GU L 206, pag. 2),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore), G.F. Mancini, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per Riksförsäkringsverket, dalla signora H. Almström, socialförsäkringsombud presso Riksförsäkringsverket;

- per il governo svedese, dal signor E. Brattgård, departmentsråd presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo dei Paesi Bassi, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico, in qualità di agente;

- per il governo finlandese, dall'ambasciatore H. Rotkirch, capo del servizio «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo norvegese, dal signor A. Rygnestad, capodivisione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P. Hillenkamp, consigliere giuridico, e K. Simonsson, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali di Riksförsäkringsverket, rappresentato dagli avv.ti signore A.M. Stenberg e I. Andersson, del foro di Stoccolma, del governo svedese, rappresentato dal signor E. Brattgård, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor M. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo finlandese, rappresentato dalla signora T. Pynnä, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor K. Simonsson, all'udienza del 6 novembre 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 6 agosto 1996, pervenuta in cancelleria il 14 agosto successivo, il Kammarrätten i Sundsvall ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione di varie disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificati con regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195 (GU L 206, pag. 2).

2 Tali questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra la signora Kuusijärvi, cittadina finlandese, e Riksförsäkringsverket (l'ufficio di previdenza sociale svedese) in merito al diritto di questa al mantenimento delle prestazioni di previdenza sociale erogate ai sensi della normativa svedese dopo che l'interessata aveva trasferito la sua residenza in Finlandia senza svolgervi attività lavortiva.

3 La signora Kuusijärvi ha lavorato in Svezia per undici mesi, fino al 10 febbraio 1993. Successivamente percepiva indennità di disoccupazione fino al 1_ febbraio 1994, data alla quale partoriva. Le venivano allora concessi gli assegni per figli previsti dalla normativa svedese nonché le prestazioni denominate «föräldrapenning» (in prosieguo: l'«assegno parentale»), erogate in occasione della nascita di un figlio, che sono disciplinate dall'art. 4 della lag (1962:381) om allmän försäkring (la legge svedese relativa al regime generale di previdenza sociale, in prosieguo: la «legge»).

4 Ai sensi delle disposizioni dell'art. 4 di tale legge, un genitore ha diritto a siffatte prestazioni parentali in occasione della nascita di un figlio, per la durata massima di complessivi 450 giorni, fino al giorno in cui il figlio abbia raggiunto l'età di 8 anni ovvero, al più tardi, fino al termine del suo primo anno di scuola, sempreché il detto genitore sia stato iscritto come assicurato presso un istituto generale di previdenza sociale per almeno 180 giorni consecutivi prima della data in cui ha inizio il pagamento delle prestazioni.

5 Dalle osservazioni del governo svedese emerge che, all'epoca dell'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 1), il 1_ gennaio 1994, che ha reso applicabile in Svezia il regolamento n. 1408/71, il detto governo aveva dichiarato, conformemente all'art. 5 di tale regolamento, tali prestazioni come prestazioni di maternità.

6 Il 24 maggio 1994, la signora Kuusijärvi informava l'istituto di previdenza sociale presso la quale era iscritta della sua intenzione di trasferire la propria residenza in Finlandia e chiedeva se, dopo tale cambiamento di residenza, avrebbe continuato a percepire le prestazioni parentali. Il 1_ luglio 1994, la signora Kuusijärvi s'installava in Finlandia senza svolgervi attività lavorativa.

7 La domanda della signora Kuusijärvi intesa a mantenere le prestazioni parentali dopo il trasferimento della sua residenza in Finlandia veniva respinta dalla Norrbottens läns allmänna försäkringskassa (l'istituto generale di previdenza sociale della circoscrizione amministrativa di Norrbotten), con la motivazione che l'interessata aveva lasciato la Svezia per stabilirsi in Finlandia il 1_ luglio 1994 e che il 2 luglio 1994 era stata cancellata dal registro dell'istituto di previdenza sociale svedese.

8 Secondo l'art. 3 del capitolo 1 della legge, sono infatti assicurati i cittadini svedesi e i cittadini non svedesi residenti sul territorio del Regno. Si considera come ancora residente in Svezia un assicurato che lasci il paese per un soggiorno all'estero di durata prevedibile non superiore a un anno.

9 Ai sensi dell'art. 4 del capitolo 1 della legge, ogni assicurato ai sensi di tale legge è iscritto presso un istituto generale di previdenza sociale a partire dal mese nel corso del quale ha raggiunto l'età di 16 anni, sempreché sia residente nel territorio del Regno. Ai sensi dell'art. 5, l'istituto generale di previdenza sociale deve cancellare dal registro degli iscritti un assicurato non appena venga a conoscenza del fatto che la persona interessata non deve più figurare nel suo registro.

10 Per quanto riguarda la condizione di residenza nel territorio del Regno, le Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1985:16) om inskrivning och avregistrering hos allmän försäkringskassa (circolari dell'ufficio di previdenza sociale svedese relative all'iscrizione e alla cancellazione dal registro presso un istituto generale di previdenza sociale) precisano che una persona è considerata residente in Svezia se è ivi effettivamente domiciliata, o se vi giunge con l'intenzione di soggiornarvi stabilmente ovvero temporaneamente per più di un anno a scopo di lavoro o di studio. Inoltre, una persona che ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione svedese in applicazione del regolamento n. 1408/71 è considerata risiedere in Svezia fintantoché ha diritto a siffatte prestazioni, anche se non soddisfa le condizioni di residenza sopra menzionate.

11 Le circolari dell'ufficio nazionale di previdenza sociale precisano altresì che l'assicurato che trasferisce la sua residenza in un altro Stato nordico con l'intenzione di risiedervi per più di un anno viene cancellato dal registro dell'istituto generale di previdenza sociale a partire dalla data alla quale cessa di essere iscritto nel registro della popolazione in Svezia. Tuttavia, una persona soggetta al regolamento n. 1408/71 che si rechi in un altro Stato membro viene cancellata dal registro dell'istituto di previdenza sociale dal momento in cui essa rientra, ai sensi di tale regolamento, sotto la legislazione dello Stato ospitante, anche se la prevedibile durata del soggiorno in quest'altro Stato membro è inferiore a un anno.

12 La signora Kuusijärvi, dopo che il tribunale amministrativo provinciale della Botnia settentrionale (Länsrätten i Norrbottens län) ha respinto il ricorso da essa proposto contro, da un lato, la decisione che le negava il mantenimento del diritto alle prestazioni controverse dopo il trasferimento della residenza in Finlandia e, dall'altro, la sua cancellazione dal registro dell'istituto di previdenza sociale svedese, interponeva appello davanti alla Corte d'appello con sede in Sundsvall (Kammarrätten i Sundsvall).

13 Dinanzi a tale giudice la signora Kuusijärvi invocava l'art. 22, n. 1, lett. b), ii) del regolamento n. 1408/71, a tenore del quale:

«1. II lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e:

(...)

b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro,

(...)

ha diritto:

(...)

ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che applica (...)».

14 La signora Kuusijärvi sosteneva che, in virtù di tale disposizione, essa aveva diritto, in caso di maternità, al mantenimento delle prestazioni in denaro sotto forma di prestazioni parentali, anche dopo il suo trasferimento in Finlandia, per tutto il periodo in cui un siffatto diritto spetta alle persone residenti in Svezia.

15 L'ufficio di previdenza sociale svedese, che, nella sua qualità di ente di diritto pubblico, si era costituito come parte convenuta dinanzi al giudice a quo, sosteneva che il diritto al versamento delle prestazioni di maternità riconosciute alla signora Kuusijärvi ai sensi della legislazione svedese aveva cessato di esistere in quanto, a seguito del trasferimento della residenza in Finlandia, la predetta non soddisfaceva più la condizione di residenza in Svezia, e la normativa svedese non le era più applicabile.

16 L'ufficio di previdenza sociale svedese faceva, a questo proposito rinvio, da un lato, all'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, quale inserito con regolamento n. 2195/91, a tenore del quale «la persona cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione», e, dall'altro lato, all'art. 10 ter del regolamento n. 574/72, nella versione pure essa inserita con il regolamento n. 2195/91, a tenore del quale «la data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento sono determinate secondo le disposizioni di detta legislazione».

17 Ritenendo che, per dirimere la controversia per la quale era stato adito, fosse necessario interpretare talune disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, il giudice nazionale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se nel suo complesso il regolamento (CEE) n. 1408/71 si applichi ad una persona la quale, prima che detto regolamento entrasse in vigore in Svezia, si era trasferita dalla Finlandia in Svezia, dove aveva svolto lavoro subordinato, ma che, dopo l'entrata in vigore del detto regolamento in Svezia, non risultava più occupata nel territorio svedese e neppure vi si era recata, dopo l'entrata in vigore in Svezia del predetto regolamento, come disoccupata, bensì, a quella data, vi era rimasta disoccupata dopo un precedente periodo di impiego, ivi percependo di conseguenza un sussidio svedese di disoccupazione. In altri termini, se una persona che si trovi in tale situazione possa far valere che essa è assoggettata, a decorrere dal 1_ gennaio 1994, in forza delle disposizioni del regolamento (CEE), n. 1408/71, alla legislazione svedese per quanto riguarda il diritto alle prestazioni svedesi di previdenza sociale sotto forma di prestazioni in danaro erogate a uno dei genitori in occasione della nascita di un figlio ("föräldrapenning").

In caso di soluzione affermativa della prima questione, vengono poste le seguenti questioni:

2) Se l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento (CEE) n. 1408/71, confrontato con l'art. 10, lett. b), del regolamento (CEE) n. 574/72, vada interpretato nel senso che uno Stato membro può imporre un requisito di residenza ad una persona che abbia cessato di lavorare in tale Stato, qualora il versamento di prestazioni pecuniarie previste in caso di maternità debba continuare ad essere disciplinato dalla legislazione di questo Stato.

3) Se l'art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 vada interpretato nel senso che, se una persona comincia a riscuotere prestazioni pecuniarie di maternità in uno Stato competente, la stessa mantiene il diritto di percepire tali prestazioni in danaro qualora si trasferisca in un altro Stato membro unicamente se soddisfa tutte le condizioni poste dalla legislazione dello Stato competente, cioè anche il requisito di residenza nel paese previsto da tale legislazione, oppure se l'art. 22 vada interpretato nel senso che tale diritto sussiste finché la persona di cui trattasi soddisfi tutti gli altri requisiti posti dalla legislazione nazionale, salvo quello della residenza».

Sulla prima questione

18 Con la prima questione il giudice nazionale vuol sapere, in sostanza, se il regolamento n. 1408/71 si applichi ad una persona che, al momento dell'entrata in vigore di tale regolamento in uno Stato membro, soggiornava nel detto Stato come disoccupato, dopo avervi in precedenza svolto un lavoro, e che percepiva, di conseguenza, prestazioni di disoccupazione ai sensi del regime di previdenza sociale di tale Stato membro.

19 Il campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 è definito dal suo art. 2. Ai sensi del n. 1 di tale articolo, il regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri.

20 Le nozioni di «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo» utilizzate dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 sono definite dall'art. 1, lett. a). Esse designano qualsiasi persona coperta da assicurazione nell'ambito di uno dei regimi previdenziali citati all'art. 1, lett. a), contro gli eventi e alle condizioni indicati nella detta norma (sentenze 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits van Heijningen, Racc. pag. I-1755, punto 9, e 30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, Stöber e Piosa Pereira, Racc. pag. I-511, punto 27).

21 Ne consegue che, come dalla Corte affermato, in particolare, nella sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala (Racc. pag. I-2691, punto 36), una persona possiede la qualità di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71 quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale, menzionato nell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, e ciò indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro.

22 Orbene, tale è certamente il caso di una persona che si trova nella situazione di disoccupato in uno Stato membro e vi percepisce prestazioni di disoccupazione ai sensi della normativa di tale Stato.

23 La circostanza che una siffatta persona fosse già in situazione di disoccupazione alla data di entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro di cui trattasi e vi percepisse prestazioni di disoccupazione sulla base di un'occupazione che essa vi aveva svolto prima di tale data non è tale da sottrarla alla sfera di applicazione ratione personae del regolamento.

24 Infatti, l'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71 prevede espressamente che un diritto spetta, ai sensi del regolamento, anche se esso si riferisce ad una eventualità realizzatasi precedentemente alla data di applicazione di questo sul territorio dello Stato membro interessato.

25 Parimenti, l'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71 dispone che ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del regolamento sul territorio di tale Stato membro è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del regolamento.

26 In considerazione di quanto precede, la prima questione dev'essere risolta nel senso che il regolamento n. 1408/71 si applica a una persona che, al momento dell'entrata in vigore del detto regolamento in uno Stato membro, soggiornava in questo Stato come disoccupato, dopo avervi in precedenza svolto una occupazione, e che vi percepiva, di conseguenza, prestazioni di disoccupazione ai sensi del regime di previdenza sociale di tale Stato membro.

Sulla seconda questione

27 Con la seconda questione il giudice nazionale vuol sapere, in sostanza, se l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, come inserito con il regolamento n. 2195/91, osta a che la normativa di uno Stato membro subordini il diritto di una persona, che ha cessato di esercitare ogni attività professionale sul suo territorio, di continuare ad essere soggetto alla legislazione di tale Stato membro alla condizione che essa ivi conservi la sua residenza.

28 Si deve a questo proposito dapprima rilevare che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, di cui fa parte l'art. 13, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto. Dette disposizioni sono intese non solo ad evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 non restino senza tutela in materia di previdenza sociale per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso (v., in particolare, sentenza Kits van Hijningen, citata, punto 12).

29 Si deve di conseguenza sottolineare che l'art. 13, n. 2, del regolamento n. 1408/71 mira unicamente a determinare la normativa nazionale da applicare alle persone che versano in una delle situazioni contemplate nei suoi punti da a) a f). Di per sé, il suddetto articolo non intende stabilire i casi in cui sorge il diritto o l'obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale oppure ad un ramo particolare dello stesso. Come la Corte ha più volte indicato, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire detti casi, ivi compresi quelli relativi alla cessazione dell'affiliazione (v., in tal senso, sentenze Kits van Heijningen, citata, punto 19, e 21 febbraio 1991, causa C-245/88, Daalmeijer, Racc. pag. I-555, punto 15).

30 E' vero che, nel determinare i casi in cui sorge il diritto di iscriversi ad un regime previdenziale, gli Stati membri sono tenuti ad osservare le disposizioni di diritto comunitario vigenti e, in particolare, non possono escludere dall'applicazione della normativa di cui trattasi i soggetti cui detta normativa può essere applicata in forza del regolamento n. 1408/71 (sentenza Kits van Hijningen, citata, punto 20).

31 Come giudicato dalla Corte nella citata sentenza Kits van Hijningen, punto 21, il fatto che la normativa di uno Stato membro subordini l'iscrizione ad un regime di assicurazione previsto da tale legislazione di una persona che svolga un'attività lavorativa sul territorio di tale Stato membro alla condizione che essa ivi risieda priverebbe di ogni effetto utile l'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, il quale dispone che la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro.

32 Si deve tuttavia constatare che il fatto che la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto di una persona che ha cessato qualsiasi attività lavorativa subordinata sul suo territorio, e che pertanto non soddisfa più le condizioni poste dall'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 per essere o restare iscritta al regime di previdenza sociale di tale Stato membro, al requisito che questa abbia la sua residenza sul suo territorio non è tale da privare l'art. 13, n. 2, lett. f), di tale regolamento del suo effetto utile né da sottrarre la persona interessata all'applicazione di ogni normativa in materia di previdenza sociale, in particolare a quella applicabile in virtù del regolamento n. 1408/71.

33 Al contrario, l'art. 13, n. 2, lett. f), ha proprio lo scopo di regolare una siffatta situazione e a tal fine dichiara che ad una persona la quale non è più soggetta a nessuna delle normative ai sensi delle altre disposizioni dell'art. 13, n. 2, punto a), o di quelle degli artt. da 14 a 17 del regolamento n. 1408/71 è applicabile la legislazione dello Stato membro sul cui territorio tale persona risiede.

34 Pertanto, ad una persona che ha cessato qualsiasi attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e che, pertanto, non soddisfa più le condizioni di cui all'art. 13, n. 2, lett. a), e che non soddisfa neanche le condizioni poste da qualsiasi altra disposizione del regolamento n. 1408/71 per essere assoggettata alla legislazione di uno Stato membro, è applicabile, ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), e ai sensi della normativa dello Stato membro sul cui territorio essa risiede, vuoi la legislazione dello Stato membro ove essa ha previamente svolto un'attività lavorativa subordinata, qualora continui ad avere ivi la sua residenza, vuoi quella dello Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza.

35 I governi svedese e norvegese deducono tuttavia che l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 è applicabile solo se l'interessato, che abbia trasferito la sua residenza in un altro Stato membro, ha definitivamente cessato ogni attività lavorativa. Essi ritengono che una persona che abbia solo temporaneamente cessato di lavorare resti soggetta, ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. a), alla normativa dello Stato membro della sua ultima occupazione, anche se ha stabilito la sua residenza in un altro Stato membro.

36 I due governi rimandano, in questo contesto, alla sentenza 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder (Racc. pag. 1821), in cui la Corte ha dichiarato che l'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che al lavoratore che cessa l'attività prestata nel territorio di uno Stato membro e che non è stato occupato nel territorio di un altro Stato membro continua ad applicarsi la legislazione dello Stato membro dell'ultimo impiego, qualunque sia il periodo di tempo trascorso dalla cessazione dell'attività di cui trattasi e dall'estinzione del relativo rapporto di lavoro. Essi aggiungono che dalla sentenza 21 febbraio 1991, causa C-140/88, Noij (Racc. pag. I-387, punti 9 e 10), emerge che soltanto i lavoratori che hanno definitivamente cessato ogni attività professionale si trovano al di fuori del campo di applicazione dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (v., in tale senso, sentenza 10 marzo 1992, causa C-215/90, Twomey, Racc. pag. I-1823, punto 10).

37 Il governo dei Paesi Bassi nonché, nel corso dell'udienza, il governo finlandese hanno obiettato che l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/1 pone una regola di conflitto espressa che si applica a situazioni come quelle di cui si discute nella causa principale, caratterizzate dal fatto che, per una ragione qualunque, una persona ha cessato ogni attività lavorativa in uno Stato membro determinato e risiede in un altro Stato membro senza ivi lavorare, e ha in tal modo reso caduca la giurisprudenza risultante dalla citata sentenza Ten Holder.

38 Per quanto riguarda la Commissione, questa ritiene che la succitata giurisprudenza conservi la sua validità e che l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 sia applicabile solo a partire dalla data di cessazione del diritto ad una prestazione nello Stato di ultima occupazione, salvo nell'ipotesi in cui l'interessato abbia definitivamente cessato ogni attività lavorativa.

39 A questo proposito si deve in primo luogo constatare che nulla, nella formulazione dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, sta ad indicare che questa disposizione sia applicabile soltanto ai lavoratori che hanno definitivamente cessato ogni attività lavorativa e non a quelli che hanno solo cessato le loro attività lavorative in un determinato Stato membro.

40 Al contrario, tale disposizione è redatta in termini generali in modo da coprire ogni ipotesi in cui la normativa di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona, per qualsiasi ragione, e non soltanto perché l'interessato abbia cessato la sua attività lavorativa a titolo definitivo o temporaneo in un determinato Stato membro.

41 Se si limitasse l'applicazione dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 all'ipotesi di cessazione definitiva di qualsiasi attività professionale, si finirebbe pertanto con lo svuotare tale disposizione di una parte del suo contenuto sostanziale.

42 Si deve poi rilevare che, secondo quanto risulta dal terzo `considerando' del regolamento n. 2195/91, l'art. 13, n. 2, lett. f), è stato inserito nel regolamento n. 1408/71 a seguito della citata sentenza Ten Holder.

43 Questa sentenza riguardava la situazione di una persona che aveva cessato l'attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro, dove percepiva indennità di malattia ai sensi della normativa di tale Stato e che era andata a risiedere sul territorio di un altro Stato membro senza ivi riprendere un'attività mentre beneficiava delle dette indennità di malattia, ma con riferimento alla quale non risultava che avesse cessato definitivamente ogni attività lavorativa e che non intendesse ricominciare a lavorare nello Stato di nuova residenza.

44 Per quanto nessuna disposizione del titolo II del regolamento n. 1408/71 regolasse esplicitamente tale situazione, nella menzionata sentenza Ten Holder la Corte ha ritenuto che ad una siffatta persona continua ad essere applicabile, ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. a), la legislazione dello Stato membro ove essa è stata in ultimo occupata.

45 Ciò considerato, si deve riconoscere che, inserendo il punto f) nell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 1408/71, il legislatore comunitario intendeva disciplinare esplicitamente il caso di una persona la quale si trovasse in una siffatta situazione.

46 Come sottolineato dall'avvocato generale nel paragrafo 56 delle sue conclusioni, questo è quanto del resto risulta dall'esposizione dei motivi della proposta di modifica della Commissione che ha portato all'adozione dell'art. 13, n. 2, lett. f). Secondo il tenore di tale motivazione, infatti, si trattava di colmare la «lacuna» esistente nel titolo II del regolamento n. 1408/71 che la menzionata sentenza Ten Holder aveva messo in luce e che derivava dal fatto «che non vi (erano) disposizioni esplicite che determinassero la legislazione applicabile alle persone che hanno cessato di esercitare ogni attività professionale nell'ambito della legislazione di uno Stato membro e che risiedono sul territorio di un altro Stato membro».

47 Una conferma dell'interpretazione sopra fornita può del resto trovarsi in un'altra modifica che il legislatore comunitario ha parallelamente apportato alla pertinente normativa e che, come risulta dal terzo `considerando' del regolamento n. 2195/91, è strettamente connessa all'adozione dell'art. 13, n. 2, lett. f).

48 Ai sensi di tale considerando, infatti, l'inserzione dell'art. 13, n. 2, lett. f), nel regolamento n. 1408/71 ha comportato un adattamento del suo art. 17, il quale consente a due o più Stati membri, alle autorità competenti di tali Stati e agli enti statali da tali autorità designati di prevedere di comune accordo delle eccezioni alle disposizioni degli artt. da 13 a 16.

49 Orbene, a seguito di tale adattamento, siffatte eccezioni possono d'ora innanzi essere decise non soltanto nell'interesse delle persone che svolgono un'attività lavorativa subordinata o autonoma, ma altresì nell'interesse di qualsiasi persona che eserciti o no una siffatta attività, indistintamente.

50 Dall'insieme delle considerazioni che precedono emerge che l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, da un lato, si applica a una persona che ha cessato le sue attività lavorative sul territorio di uno Stato membro e ha trasferito la sua residenza sul territorio di un altro Stato membro e, dall'altro, non osta a che la normativa di uno Stato membro assoggetti l'iscrizione ad un regime di previdenza sociale di tale Stato membro ad una condizione di residenza.

51 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, come inserito con il regolamento n. 2195/91, non osta a che la normativa di uno Stato membro subordini il diritto di una persona che ha cessato di esercitare qualsiasi attività professionale sul suo territorio di continuare ad essere assoggettata alla legislazione di tale Stato membro alla condizione che essa ivi conservi la sua residenza.

Sulla terza questione

52 Con la terza questione il giudice nazionale vuol sapere, in sostanza, se l'art. 22 del regolamento n. 1408/71 osti a che la normativa di uno Stato membro preveda che una persona che ha cessato qualsiasi attività lavorativa sul suo territorio perda il diritto al mantenimento delle prestazioni parentali, quali quelle in considerazione nella causa principale, per il motivo che ha trasferito la sua residenza in un altro Stato membro.

53 Si deve a questo proposito dapprima sottolineare che l'art. 22 rientra nel capitolo 1, intitolato «Malattia e Maternità», del titolo III del regolamento n. 1408/71 e che la sua applicazione presuppone, pertanto, che le prestazioni parentali in considerazione nella causa principale costituiscano prestazioni di malattia o di maternità ai sensi di tale capitolo.

54 Si deve poi ricordare che, come risulta dal punto 5 della presente sentenza, al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 nel territorio svedese, il governo svedese aveva, in applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71, dichiarato le prestazioni parentali come prestazioni di maternità.

55 Nelle osservazioni svolte dinanzi alla Corte, il governo svedese ha tuttavia dedotto che, tenuto conto della sentenza della Corte 10 ottobre 1996, cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e Zachow (Racc. pag. I-4895), le prestazioni in considerazione nella causa principale dovevano d'ora innanzi essere considerate prestazioni familiari ai sensi del regolamento n. 1408/71.

56 Per fornire al giudice a quo una soluzione utile occorre, considerata la situazione, qualificare ai sensi del regolamento n. 1408/71 le prestazioni parentali oggetto del procedimento principale.

57 Secondo la costante giurisprudenza, una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale rientrante nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (sentenza 5 marzo 1998, causa C-160/96, Molenaar, Racc. pag. I-843, punto 20).

58 Per quanto riguarda il primo dei due presupposti, è pacifico che le disposizioni relative alla concessione delle prestazioni parentali conferiscono ai beneficiari un diritto legalmente definito e che queste ultime sono concesse alle persone che rispondano a taluni requisiti obiettivi, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali.

59 Per quanto riguarda il secondo presupposto, si deve ricordare che, a tenore dell'art. 1, lett. u), i), del regolamento n. 1408/71 «il termine `prestazioni familiari' designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una legislazione prevista all'art. 4, n. 1, lett. h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II».

60 Dalla citata sentenza Hoever e Zachow deriva che dev'essere equiparata ad una prestazione familiare ai sensi degli artt. 1, lett. u), i), e 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71 una prestazione che mira a consentire ad uno dei genitori di dedicarsi all'educazione di un figlio in tenera età; più precisamente a ricompensare l'educazione fornita al bambino, a compensare le altre spese di custodia e di educazione e, eventualmente, ad attenuare gli svantaggi economici determinati dalla rinuncia a un reddito da attività lavorativa.

61 Orbene, dagli atti risulta che le prestazioni parentali oggetto del procedimento principale soddisfano tali criteri.

62 Tali prestazioni, che vengono erogate in occasione della nascita di un figlio, sono, in effetti, versate in solido ai genitori per un periodo complessivo massimo di 450 giorni, durante il quale uno dei genitori ha il diritto di non lavorare, e comunque fino al giorno in cui il figlio raggiunge l'età di otto anni o, al più tardi, fino al completamento del suo primo anno scolastico. Quando i genitori hanno la custodia congiunta del loro bambino, ciascuno di essi può beneficiare delle prestazioni per la metà della durata delle stesse. Un genitore che ha la custodia esclusiva del suo bambino può percepire le prestazioni parentali durante tutto il periodo previsto.

63 Se è vero che la madre è ammessa al beneficio delle prestazioni parentali a partire dal sessantesimo giorno che precede quello della prevista nascita del figlio, resta cionondimeno che, poiché, per la maggior parte del periodo di attribuzione, il diritto alle prestazioni parentali compete al genitore che ha principalmente la custodia del figlio, tale diritto può, pertanto, toccare anche al padre.

64 Del resto, l'importo delle prestazioni è, sotto talune condizioni e riserve, direttamente in funzione dell'importo del reddito professionale del genitore considerato. A condizione, infatti, che il genitore considerato sia stato iscritto ad una cassa di malattia per almeno 240 giorni consecutivi prima della nascita o del giorno previsto per la nascita, egli ha diritto, per 360 dei 450 giorni durante i quali sono dovute le prestazioni parentali, ad un assegno il cui importo supera il minimo garantito di 60 SKR per giorno e corrisponde in generale al 75% del reddito da lavoro che egli in precedenza percepiva.

65 Da tali modalità emerge che le prestazioni parentali sono, da un lato, intese a consentire ai genitori di dedicarsi, alternativamente, alla custodia del loro bambino, fino a che questi non abbia iniziato il periodo scolastico e, dall'altro, a compensare, in una certa misura, la perdita di reddito che deriva al genitore che si dedica alla custodia del figlio dal fatto di rinunciare temporaneamente all'esercizio della sua attività lavorativa.

66 Considerato quanto precede, ci si deve rifare alle specifiche disposizioni relative alle prestazioni familiari, le quali costituiscono il capitolo 7 del titolo III del regolamento n. 1408/71, al fine di determinare se una persona che si trovi in una situazione come quella della signora Kuusijärvi abbia il diritto di continuare a percepire prestazioni familiari erogatele ai sensi della legislazione di uno Stato membro, anche dopo aver cessato ogni attività professionale sul territorio di tale Stato membro e aver trasferito la sua residenza in un altro Stato membro.

67 Si deve a questo proposito rilevare che l'art. 73 del regolamento n. 1408/71, come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1), dispone che «il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI».

68 Come rilevato dalla Corte nella sentenza 17 maggio 1984, causa 101/83, Brusse (Racc. pag. 2223, punto 30), questo articolo conferisce al lavoratore che è soggetto alla normativa di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio risiedono i membri della sua famiglia un incontestabile diritto a percepire gli assegni familiari previsti dalla normativa applicabile, che non può venire compresso invocando una clausola, inserita nella detta normativa, che nega la spettanza degli assegni di famiglia a coloro che non risiedono nel territorio dello Stato membro di cui trattasi.

69 Conformemente alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze 19 febbraio 1981, causa 104/80, Beeck, Racc. pag. 503, punti 7 e 8; 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes, Racc. pag. I-4839, punto 28, e Hoever e Zachow, già citata, punto 38), tale disposizione è altresì applicabile a un lavoratore che vive con la sua famiglia in uno Stato membro diverso da quello la cui legislazione gli è applicabile.

70 Altrettanto vale per quanto riguarda l'art. 74 del regolamento n. 1408/71, come modificato con regolamento n. 3427/89, il quale applica la regola dell'art. 73 a un lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione che beneficia delle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

71 Orbene, si deve constatare che una persona che si trova in una situazione come quella della ricorrente nella causa a qua non soddisfa le condizioni né dell'art. 73, né dell'art. 74 del regolamento n. 1408/71, in quanto né lei né i membri della sua famiglia hanno mai risieduto in uno Stato membro diverso da quello la cui legislazione le era applicabile. Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda la fattispecie di una persona trovantesi in una siffatta situazione che, dopo aver trasferito la sua residenza in un altro Stato membro, viene ad essere soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, come emerge dalla soluzione data alla seconda questione.

72 Si deve d'altronde precisare che l'art. 10 del regolamento n. 1408/71, il quale prevede che talune prestazioni acquisite ai sensi della normativa di uno o più Stati membri non possono in particolare subire alcuna soppressione in conseguenza del fatto che il beneficiario risieda sul territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice, è applicabile solo alle prestazioni ivi espressamente menzionate, tra le quali non figurano le prestazioni familiari.

73 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la terza questione nel senso che il regolamento n. 1408/71 non osta a che la legislazione di uno Stato membro preveda che una persona la quale abbia cessato ogni attività professionale sul suo territorio perda il diritto al mantenimento delle prestazioni familiari erogate ai sensi di tale normativa per il motivo che essa ha trasferito la sua residenza in un altro Stato membro, dove vive con i suoi familiari.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

74 Le spese sostenute dai governi svedese, olandese, finlandese e norvegese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele da Kammarrätten, Sundsvall, con ordinanza 6 agosto 1996, dichiara:

75 Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, si applica a una persona la quale, al momento dell'entrata in vigore del detto regolamento in uno Stato membro, soggiornava in questo Stato come disoccupato, dopo avervi in precedenza svolto un'attività lavorativa, e che percepiva di conseguenza prestazioni di disoccupazione ai sensi del regime di previdenza sociale di tale Stato membro.

76 L'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, come inserito con regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195, non osta a che la normativa di uno Stato membro subordini il diritto di una persona che ha cessato di esercitare qualsiasi attività lavortiva sul suo territorio di continuare ad essere assoggettata alla legislazione di tale Stato membro alla condizione che essa ivi conservi la sua residenza.

77 Il regolamento n. 1408/71 non osta a che la legislazione di uno Stato membro preveda che una persona la quale abbia cessato ogni attività lavorativa sul suo territorio perda il diritto al mantenimento delle prestazioni familiari erogate ai sensi di tale normativa, per il motivo che essa ha trasferito la sua residenza in un altro Stato membro, dove vive con i suoi familiari.