Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61998J0156

Sentenza della Corte del 19 settembre 2000. - Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti concessi a imprese dei nuovi Länder tedeschi - Misure fiscali a favore degli investimenti. - Causa C-156/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06857


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Sgravio fiscale che costituisce una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici - Esclusione

[Trattato CE, art. 92, n. 1, (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

2. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Rinuncia di uno Stato membro alle entrate tributarie al fine di consentire agli investitori di acquisire partecipazioni in determinate imprese a condizioni fiscalmente più vantaggiose - Intervento di una decisione autonoma degli investitori - Irrilevanza - Inclusione

3. Aiuti concessi dagli Stati - Incidenza sugli scambi fra Stati membri - Pregiudizio per la concorrenza - Aiuto al funzionamento

4. Aiuti concessi dagli Stati - Incidenza sugli scambi fra Stati membri - Criteri di valutazione - Aiuto a favore delle imprese aventi sede sociale e direzione nei nuovi Länder ovvero a Berlino

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

5. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti a favore delle regioni sfavorite dalla divisione della Germania - Portata della deroga - Interpretazione restrittiva - Svantaggi economici causati dall'isolamento determinato dalla demarcazione del confine tra le due zone

[Trattato CE, art. 92, nn. 1 e 2, lett. c) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 1 e 2, lett. c), CE)]

6. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune - Potere discrezionale della Commissione - Aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate regioni

[Trattato CE, art. 92, n. 3, lett. a) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. a), CE); comunicazione della Commissione 88/C 212/02, punto 6]

7. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Normativa fiscale - Normativa nazionale che concede un'agevolazione fiscale alle imprese con sede nel territorio nazionale negandone il beneficio alle imprese con sede in un altro Stato membro - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e art. 58 (divenuto art. 48 CE)]

8. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione in linea con decisioni precedenti - Motivazione sommaria

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), e art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

Massima


1. Uno sgravio fiscale di cui beneficiano i contribuenti che cedono taluni beni economici potendo portare in detrazione l'utile che ne deriva in caso di acquisizione di altri beni economici conferisce loro un vantaggio che, trattandosi di misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici, non costituisce, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), un aiuto ai contribuenti medesimi.

( v. punto 22 )

2. L'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In particolare, sono considerati aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.

Ciò si verifica nel caso di un'agevolazione indirettamente concessa alle imprese e che scaturisce dalla rinuncia dello Stato membro alle entrate tributarie che avrebbe normalmente percepito, laddove proprio tale rinuncia offre agli investitori la possibilità di acquisire partecipazioni in tali imprese a condizioni fiscalmente più vantaggiose. Poiché l'intervento di una decisione autonoma da parte degli investitori non produce l'effetto di far venire meno il nesso esistente tra lo sgravio fiscale ed il beneficio a favore delle imprese interessate, atteso che, in termini economici, la modifica delle condizioni di mercato che genera tale beneficio costituisce la risultante del venir meno di entrate tributarie per i pubblici poteri, un simile sgravio fiscale implica un trasferimento di risorse statali.

( v. punti 25-28 )

3. Gli aiuti al funzionamento, vale a dire gli aiuti che sono diretti a sollevare un'impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell'ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività, falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza. Giustamente quindi la Commissione ha ritenuto che, non avendo le autorità nazionali provato l'erroneità del suo giudizio, un aiuto che abbia l'effetto di sgravare i costi delle imprese interessate da taluni oneri finanziari minacci di falsare la concorrenza.

( v. punti 29-31 )

4. L'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria di tale aiuto non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi fra Stati membri. Infatti, allorché un aiuto concesso da uno Stato o per mezzo di risorse statali rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto. Tale ipotesi ricorre quando alle imprese con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino sia concesso uno sgravio fiscale, in quanto nessun'altra impresa diversa da quelle interessate da detto provvedimento può incrementare i propri capitali solo a condizioni meno favorevoli, indipendentemente dal fatto di essere stabilita in Germania o in un altro Stato membro.

( v. punti 32-34 )

5. Poiché l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, lett. c), CE], ai sensi del quale sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione», non è stato abrogato successivamente alla riunificazione della Germania né dal Trattato sull'Unione europea né dal Trattato di Amsterdam, non si può presumere che tale disposizione sia divenuta priva di oggetto a seguito della riunificazione della Germania.

Tuttavia, trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato dall'art. 92, n. 1, del Trattato, l'art. 92, n. 2, lett. c), deve essere oggetto di interpretazione ristrettiva. Inoltre, al fine di interpretarla, si deve tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Peraltro, se, a seguito della riunificazione della Germania, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato resta applicabile ai nuovi Länder, tale applicazione non può essere intesa se non alle stesse condizioni vigenti per i vecchi Länder nel periodo antecedente alla data della riunificazione.

A tale riguardo, poiché l'espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla demarcazione nel 1948 della linea di separazione tra le due zone occupate, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riguardare solamente quelli causati in talune regioni tedesche dall'isolamento conseguente alla creazione di tale linea di confine fisica, quali l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco.

Per contro, la tesi secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato consentirebbe di compensare totalmente l'arretratezza economica, per quanto incontestabile essa sia, di cui soffrono i nuovi Länder, si pone in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue. Infatti, gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della Germania, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. Pertanto si deve necessariamente rilevare che le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania, in particolare con i differenti regimi politico-economici istituiti negli Stati dell'una e dell'altra parte della Germania.

( v. punti 46-55 )

6. La Commissione dispone, ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE), di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario.

A questo proposito, dal punto 6 della comunicazione della Commissione 88/C 212/02 sul metodo di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato agli aiuti regionali emerge che gli aiuti al funzionamento non possono essere concessi nelle regioni assistite ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), se non a titolo eccezionale, vale a dire quando l'aiuto sia atto a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica.

( v. punti 67-68 )

7. La libertà di stabilimento, conferita dall'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) ai cittadini di uno Stato membro e che consente loro di accedere alle attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese alle stesse condizioni definite dalla normativa dello Stato membro di insediamento per i propri cittadini, comprende, conformemente all'art. 58 del Trattato (divenuto art. 48 CE), per le società costituite in base al diritto di uno Stato membro e che hanno la sede sociale, l'amministrazione centrale o il loro stabilimento principale all'interno della Comunità, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro interessato tramite una succursale, un'agenzia o una società controllata. La sede delle società nel senso summenzionato serve a determinare, al pari della cittadinanza delle persone fisiche, il loro collegamento all'ordinamento giuridico di uno Stato.

Inoltre, le norme sulla parità di trattamento vietano non solo le discriminazioni palesi a motivo della cittadinanza, o della sede nel caso delle società, ma anche ogni forma dissimulata di discriminazione che, applicando altri criteri distintivi, porti in pratica allo stesso risultato. E' evidente che una discriminazione consiste nell'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse, e, in materia di imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non residenti in un determinato Stato non sono di regola analoghe.

Ne consegue che, qualora uno Stato membro conceda, quand'anche indirettamente, un'agevolazione fiscale alle imprese con sede sul proprio territorio negando il beneficio dell'agevolazione medesima alle imprese con sede in un altro Stato membro, la disparità di trattamento tra queste due categorie di beneficiari risulterà in linea di principio vietata dal Trattato, quando non sussista tra le due categorie medesime alcuna obiettiva diversità di situazione.

( v. punti 81-85 )

8. La motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) deve fare apparire in maniera chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti ed al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Non si richiede, però, che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la rispondenza della motivazione di un atto ai requisiti di cui all'art. 190 del Trattato non va valutata solo con riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia.

Tale principio, applicato alla qualificazione di un provvedimento di aiuto, esige che vengano indicati i motivi per i quali la Commissione ritiene che il provvedimento di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE). A tale riguardo, anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto a incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della propria decisione.

Tuttavia, quando una decisione in tema di aiuti di Stato è stata emanata in un contesto ben noto al governo interessato e si allinea ad una costante prassi in materia di decisioni, con riguardo, in particolare, al governo medesimo, tale decisione può essere sommariamente motivata.

( v. punti 96-98, 105 )

Parti


Nella causa C-156/98,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso il Ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, assistito dall'avv. K. A. Schroeter, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in D-53117 Bonn, Referat E C 2, 108, Graurheindorfer Straße,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori P. F. Nemitz e D. Triantafyllou, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dal signor M. Hilf, direttore dell'istituto di diritto comunitario dell'università di Amburgo, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio medesimo, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/476/CE, relativa agli sgravi fiscali previsti dall'art. 52, paragrafo 8, della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz) (GU L 212, pag. 50),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, L. Sevón, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet (relatore) e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: A. Saggio

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 9 novembre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 gennaio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 24 aprile 1998 la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), diretto all'annullamento della decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/476/CE, relativa agli sgravi fiscali previsti dall'art. 52, paragrafo 8, della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz) (GU L 212, pag. 50; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Il contesto normativo e quello di fatto

La normativa comunitaria

2 L'art. 52, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43, primo comma, CE) così recita:

«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro».

3 L'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) dispone quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

4 Ai termini dell'art. 92, n. 2, del Trattato:

«Sono compatibili con il mercato comune:

(...)

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione».

5 Ai sensi dell'art. 92, n. 3, del Trattato:

«Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

(...)

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (...)

(...)».

6 Ai termini del punto 6 della comunicazione della Commissione 88/C 212/02 sul metodo di applicazione dell'art. 92, paragrafo 3, lett. a) e c), agli aiuti regionali (GU C 212, pag. 2; in prosieguo: la «comunicazione del 1988»), gli aiuti al funzionamento possono essere concessi solo eccezionalmente ed in presenza di talune condizioni alle regioni di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato.

7 Ai termini della comunicazione della Commissione, 96/C 68/6, relativa agli aiuti de minimis (GU C 68, pag. 9; in prosieguo: la «comunicazione de minimis»), comunicazione che modifica la disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese di cui alla precedente comunicazione della Commissione 20 maggio 1992, 92/C 213/02 (GU C 213, pag. 2), l'art. 92, n. 1, del Trattato può essere considerato non applicabile agli aiuti il cui importo non superi la soglia di ECU 100 000 su un periodo di 3 anni decorrente dalla data del primo aiuto de minimis. Tale regola non si applica ai settori ricompresi nella sfera del Trattato CECA, alle costruzioni navali, ai settori dei trasporti ed agli aiuti concessi per spese relative all'attività dell'agricoltura o della pesca.

La normativa nazionale

8 L'art. 6 b) dell'Einkommensteuergesetz (in prosieguo: l'«EStG») consente alle persone fisiche residenti in Germania ed alle persone giuridiche con sede in tale Stato membro di reinvestire, secondo determinate modalità, le riserve latenti che si siano formate nel corso di un periodo di almeno sei anni in taluni beni del capitale immobilizzato e che siano emerse in occasione di un'alienazione a titolo oneroso dei beni medesimi. In caso di cessione di quote di società di capitali facenti parte del capitale di esercizio, l'art. 6 b), n. 1, secondo periodo, dell'EStG consente la deduzione dell'eventuale beneficio derivante da tale cessione, segnatamente in caso di cessione di quote di società di capitali, subordinatamente alla condizione che tale acquisizione venga effettuata da una società holding ai sensi della legge tedesca sulle società holding 17 dicembre 1986. Tali società holding possono dedurre dal costo di acquisizione di nuove quote di società di capitali il 100% degli utili ottenuti all'atto della cessione di quote di società di capitali.

9 Le possibilità di riporto delle riserve latenti, offerte dall'art. 6 b) dell'EStG, sono state ampliate nella legge tributaria annuale del 1996 per mezzo dell'introduzione dell'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG. Tale disposizione, entrata in vigore il primo gennaio 1996, prevede, con riguardo agli esercizi 1996, 1997 e 1998, l'estensione dello sgravio fiscale già previsto dall'art. 6 b) dell'EStG. L'utile della cessione può essere pertanto dedotto dai costi di acquisizione di nuove quote di società di capitali sino a concorrenza del 100%, sempre che tale acquisizione sia connessa con un aumento di capitale o con la costituzione di nuove società di capitali, che queste abbiano la sede sociale nonché la direzione nei nuovi Länder ovvero in Berlino e che dispongano al massimo di 250 lavoratori dipendenti alla data di acquisizione delle partecipazioni; la deduzione può essere parimenti operata quando tali società siano costituite sotto forma di società holding il cui oggetto sociale esclusivo consista, in base allo statuto o all'atto costitutivo della società, nell'acquisizione di partecipazioni limitate nel tempo o nella gestione e vendita delle partecipazioni medesime in imprese che, al momento dell'acquisizione delle partecipazioni, dispongano al massimo di 250 lavoratori e che abbiano sede sociale e direzione nei nuovi Länder ovvero in Berlino.

La decisione impugnata

10 Con lettera 13 ottobre 1995 il governo tedesco notificava alla Commissione, a seguito di richiesta espressa della medesima, l'introduzione nell'EStG dell'art. 52, paragrafo 8.

11 Con decisione 26 febbraio 1997 la Commissione avviava la procedura prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) con riguardo alla modificazione del regime fiscale risultante dall'art. 6 b) dell'EStG per l'effetto dell'art. 52, paragrafo 8, della legge medesima. In esito a tale procedimento la Commissione emanava la decisione impugnata.

12 Dal punto IV della motivazione della decisione impugnata emerge che la Commissione ha ritenuto che dall'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG traessero indirettamente vantaggio le imprese site nei nuovi Länder ed in Berlino Ovest indicate nella disposizione stessa. Ai termini del sesto comma del detto punto IV nella motivazione della decisione impugnata: «il vantaggio economico consiste nella maggior domanda di partecipazioni al capitale delle imprese indirettamente beneficiarie rispetto alla situazione di diritto antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 52, paragrafo 8, della EStG; in tal modo gli investitori (beneficiari diretti) sono disposti ad assumere partecipazioni al capitale di imprese dei nuovi Länder e di Berlino a condizioni che, rispetto alla situazione esistente in caso di mancata introduzione della misura in questione, sono più favorevoli. Sulla base di questo fatto, il volume di partecipazioni alle imprese menzionate è destinato a crescere e/o le condizioni pattizie (prezzo della partecipazione rispetto al valore nominale, sua durata e corrispettivo, ecc.) sono destinate a migliorare se è assunta una partecipazione nelle imprese in questione».

13 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della decisione impugnata:

«Lo sgravio fiscale previsto dalla Germania in forza dell'articolo 52, paragrafo 8, della legge relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz) a favore delle imprese con un organico fino a 250 dipendenti e con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino Ovest costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato CE e all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE».

14 Il successivo art. 2, n. 1, prevede quanto segue:

«Qualora in forza dell'art. 1, paragrafo 1, del regime di aiuto citato fossero stati già versati aiuti, essi sono illegittimi, in quanto concessi prima della decisione della Commissione».

15 L'art. 2, n. 2, obbliga la Repubblica federale di Germania a provvedere alla ripetizione degli aiuti illegittimamente versati.

I motivi dedotti dalla Repubblica federale di Germania ed il giudizio della Corte

16 A sostegno della domanda di annullamento il governo tedesco deduce sei motivi. I primi due sono fondati sulla pretesa violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) da parte della decisione impugnata nonché sull'errore di diritto nel quale la Commissione sarebbe incorsa nell'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato. In subordine viene fatto valere il mancato rispetto della regola de minimis, il fatto che non è stato preso in considerazione l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, il preteso non corretto esercizio del potere di valutazione della Commissione nell'ambito dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato, nonché la violazione da parte della Commissione medesima dell'art. 52 del Trattato.

In ordine all'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato

17 Con il secondo motivo, che appare opportuno esaminare in primo luogo, il governo tedesco contesta la fondatezza della decisione impugnata sulla base del rilievo che il beneficio fiscale derivante dall'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG non risponderebbe a tutti i requisiti sostanziali previsti dall'art. 92, n. 1, del Trattato. Nell'ambito di tale motivo viene esaminata la durata del beneficio fiscale concesso, l'assenza di un trasferimento di risorse di provenienza statale, l'esistenza di un'eventuale distorsione della concorrenza nonché gli effetti della detta disposizione nazionale sugli scambi tra gli Stati membri.

18 Il governo tedesco fa anzitutto valere che lo sgravio fiscale sarebbe solamente temporaneo. Il beneficio della cessione di azioni potrebbe essere dedotto dal costo di acquisizione di nuovi beni economici solamente quando il costo reale di questi ultimi ecceda l'importo del beneficio oggetto della detrazione. Ne conseguirebbe, a parere del governo medesimo, che una siffatta acquisizione di un nuovo bene economico comporterebbe di per sé la creazione di riserve latenti, che dovrebbero essere successivamente esposte ed assoggettate ad imposizione fiscale.

19 Il governo tedesco sostiene, inoltre, che il fatto che un vantaggio economico venga concesso ad un'impresa non sarebbe sufficiente, in assenza di un trasferimento di risorse di fonte statale, a comprovare l'esistenza di un aiuto. Orbene, l'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG non implicherebbe alcun trasferimento di capitale, atteso che l'investitore beneficiario dello sgravio fiscale previsto dalla detta disposizione non avrebbe alcun motivo di trasferire parte di tale beneficio all'impresa nella quale operi l'investimento.

20 La causa in esame si discosterebbe, inoltre, dalla fattispecie oggetto della sentenza 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione (Racc. pag. 219), in cui lo Stato o enti pubblici disponevano del potere di determinare la condotta dei terzi sino al momento in cui il beneficiario indiretto avesse definitivamente ottenuto un beneficio. Nella specie, infatti, la decisione di un investitore privato di reinvestire l'utile derivante dalla vendita nell'acquisizione di partecipazioni in una società di capitali o in una società holding resterebbe del tutto autonoma, ancorché lo sgravio fiscale previsto dall'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG incoraggi l'investitore ad agire in tal senso.

21 Il governo tedesco sostiene infine che, nella decisione impugnata, la Commissione si sarebbe erroneamente limitata ad affermare l'impossibilità di escludere i rischi, da un lato, di una distorsione della concorrenza e, dall'altro, di effetti sugli scambi tra gli Stati membri.

22 Si deve ricordare, in primo luogo, che è pacifico che lo sgravio fiscale di cui beneficiano i contribuenti che cedono taluni beni economici potendo portare in detrazione l'utile che ne deriva in caso di acquisizione di altri beni economici conferisce loro un vantaggio che, trattandosi di misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici, non costituisce, ai sensi delle pertinenti disposizioni del Trattato, un aiuto ai contribuenti medesimi.

23 Si deve parimente ricordare che la decisione impugnata non qualifica come aiuto di Stato lo sgravio fiscale concesso dall'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG se non limitatamente al fatto che tale sgravio opera a beneficio di talune imprese site nei nuovi Länder ed in Berlino Ovest, il che ne esclude il carattere di misura generale di politica fiscale economica.

24 Indipendentemente dal fatto che un semplice riporto di imposte può parimenti costituire un aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza 29 giugno 1999, causa C-256/97, DM Transport, Racc. pag. I-3913), ne consegue che l'argomento del governo tedesco, secondo cui il beneficio concesso per mezzo dello sgravio fiscale non sarebbe che temporaneo, non può incidere sulla validità della decisione impugnata, atteso che tale argomento riguarda unicamente i benefici concessi agli investitori e non quelli concessi alle imprese interessate, site nei nuovi Länder e in Berlino Ovest.

25 Si deve rilevare, in secondo luogo, che l'art. 92, n. 1, del Trattato, dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Sono considerati in particolare come aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (v., in particolare, sentenze 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punto 13, e 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-3671, punto 23).

26 Si deve rilevare, nella specie, che il beneficio indirettamente concesso alle imprese di cui all'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG scaturisce dalla rinuncia dello Stato membro alle entrate tributarie che avrebbe normalmente percepito, laddove proprio tale rinuncia offre agli investitori la possibilità di acquisire partecipazioni in tali imprese a condizioni fiscalmente più vantaggiose.

27 L'intervento di una decisione autonoma da parte degli investitori non produce l'effetto di far venire meno il nesso esistente tra lo sgravio fiscale ed il beneficio a favore delle imprese interessate, atteso che, in termini economici, la modificazione delle condizioni di mercato che genera tale beneficio costituisce la risultante del venir meno di entrate tributarie per i pubblici poteri.

28 Ne consegue che la Commissione ha giustamente ritenuto che lo sgravio fiscale implicasse un trasferimento di risorse statali.

29 In terzo luogo, per quanto attiene al rischio di una distorsione della concorrenza, si deve rilevare che il governo tedesco non ha provato l'erroneità del giudizio della Commissione secondo cui l'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG produrrebbe l'effetto di sgravare i costi delle imprese interessate da taluni oneri finanziari.

30 Orbene, gli aiuti al funzionamento, vale a dire gli aiuti che, al pari di quelli ex art. 52, paragrafo 8, dell'EStG, sono diretti a sollevare un'impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell'ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività, falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (v., al riguardo, sentenze 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères», Racc. pag. I-307, e 6 novembre 1990, causa C-86/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3891).

31 Ne consegue che legittimamente la Commissione ha ritenuto che l'aiuto istituito dal provvedimento contestato minacciasse di falsare la concorrenza.

32 Quanto agli effetti del provvedimento contestato sugli scambi tra gli Stati membri, l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori, secondo consolidata giurisprudenza, l'eventualità che vengano influenzati gli scambi fra Stati membri (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I-959, punto 43, e 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punti 40-42).

33 Infatti, allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato o per mezzo di risorse statali rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto (v. sentenze 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 11, e 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 17).

34 Tale ipotesi ricorre nella specie, in quanto nessuna impresa, ad esclusione di quelle di cui al provvedimento contestato, può incrementare i propri capitali se non a condizioni meno favorevoli, indipendentemente dal fatto di essere stabilita in Germania o in un altro Stato membro.

35 Ne consegue che legittimamente la Commissione ha ritenuto che l'aiuto istituito dal provvedimento contestato incidesse sugli scambi tra gli Stati membri.

36 Ciò premesso, il secondo motivo dedotto dalla Repubblica federale di Germania deve essere respinto.

In ordine al principio de minimis

37 Con il terzo motivo il governo tedesco deduce, in subordine, che la Commissione avrebbe violato il diritto comunitario non applicando nella causa in esame il principio così detto «de minimis».

38 Il governo tedesco sostiene che, in considerazione dell'impossibilità di misurare il preteso vantaggio economico, la Commissione non potesse respingere l'applicazione del principio de minimis in base al rilievo che non vi erano impegni da parte della Repubblica federale di Germania ad applicare le regole fissate dalla comunicazione di minimis. Il provvedimento controverso non si presterebbe, infatti, all'applicazione delle regole di tale comunicazione, il che renderebbe impossibile un siffatto impegno. La Commissione avrebbe dovuto peraltro ritenere che tale comunicazione altro non rappresentava che la concretizzazione del principio generale secondo cui aiuti di rilevanza minima non devono essere considerati quali aiuti incompatibili con il mercato comune.

39 Si deve ricordare, da un lato, che l'entità relativamente esigua di un aiuto e le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono che un aiuto, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 92, n. 1, del Trattato, risulti incompatibile con il mercato comune (v., in tal senso, la menzionata sentenza Tubemeuse, punto 43).

40 Si deve rilevare, dall'altro, che l'aiuto operato con il provvedimento controverso non risponde ai requisiti della comunicazione de minimis, segnatamente in quanto nessun elemento garantisce che non verrà superato il limite di ECU 100 000 fissato dalla comunicazione medesima e in quanto il detto provvedimento non esclude il cumulo con altri aiuti statali.

41 La Commissione poteva quindi legittimamente ritenere, nella specie, che la regola enunciata nella comunicazione de minimis non potesse trovare applicazione.

42 Ne consegue che il terzo motivo del governo tedesco deve essere respinto.

In ordine all'applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato

43 Con il quarto motivo il governo tedesco deduce, in subordine, che l'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG, anche qualora costituisse un aiuto di Stato, rientrerebbe nella sfera di applicazione della deroga di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

44 Il detto governo sottolinea, al riguardo, che tale disposizione è tuttora vigente, anche successivamente alla riunificazione della Germania. Orbene, nell'ambito dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, disposizione che non attribuisce alla Commissione alcun potere discrezionale, quest'ultima sarebbe tenuta a limitarsi alla verifica della sussistenza dei requisiti ai fini dell'applicazione della deroga.

45 Il governo tedesco sostiene che l'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG, risponde a tali requisiti, attesa la necessità di tale disposizione al fine di compensare gli svantaggi economici subìti dalle piccole e medie imprese private nell'ex Germania dell'Est a causa della divisione della Germania. Infatti, al momento della riunificazione del paese, i promotori di tali imprese nei nuovi Länder non erano in grado di trovare i capitali necessari per la loro creazione.

46 Si deve ricordare, al riguardo, che, ai termini dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione».

47 Successivamente alla riunificazione della Germania tale disposizione non è stata abrogata né dal Trattato sull'Unione europea né da quello di Amsterdam.

48 In considerazione del valore oggettivo delle norme del diritto comunitario, di cui occorre tutelare l'autorità e l'effetto utile, non può pertanto presumersi che tale disposizione sia divenuta priva di oggetto a seguito della riunificazione della Germania.

49 Si deve tuttavia rilevare che, trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciata dall'art. 92, n. 1, del Trattato, la disposizione di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del medesimo deve essere oggetto di interpretazione ristrettiva.

50 Inoltre, come la Corte ha già avuto modo di affermare, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12, e 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei und Likörfabrik, Racc. pag. 1051, punto 10).

51 Peraltro, se, a seguito della riunificazione della Germania, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato resta applicabile ai nuovi Länder, tale applicazione non può essere intesa se non alle stesse condizioni vigenti per i vecchi Länder nel periodo antecedente alla data della riunificazione.

52 A tal riguardo, l'espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla demarcazione nel 1948 della linea di separazione tra le due zone occupate. Pertanto, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riguardare solamente quelli insorti in talune regioni tedesche per l'isolamento causato dalla creazione di tale linea di confine fisica, quali l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco.

53 Per contro, la tesi del governo tedesco, secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato consentirebbe di compensare totalmente l'arretratezza economica, per quanto incontestabile essa sia, di cui soffrono i nuovi Länder, si pone in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue.

54 Infatti, gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della Germania, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

55 Si deve pertanto necessariamente rilevare che le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania e, in particolare, con i differenti regimi politico-economici attuati negli Stati dell'una e dell'altra parte della Germania.

56 Orbene, atteso che il governo tedesco non ha dimostrato che il provvedimento controverso fosse necessario per compensare uno svantaggio economico causato dalla divisione della Germania, intesa nel senso precisato al punto 52 della presente sentenza, non risulta comprovata alcuna violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

57 Ciò premesso, il quarto motivo del governo tedesco non può trovare accoglimento.

In ordine all'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato

58 In via parimenti subordinata il governo tedesco sostiene, con il quinto motivo, che, nell'ipotesi in cui l'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG dovesse essere considerato quale aiuto idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e non ricompreso nella sfera di applicazione della deroga di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, l'aiuto stesso dovrebbe essere dichiarato compatibile con il mercato comune in applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato. Il governo tedesco contesta alla Commissione di essere incorsa in un eccesso di potere laddove ha ritenuto che il provvedimento controverso non rispondesse ai requisiti fissati dall'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato.

59 Il detto governo ricorda che la Commissione ritiene il provvedimento contestato incompatibile con il mercato comune, malgrado riconosca che i cinque nuovi Länder (Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia) siano stati designati regioni assistite ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, sino al termine dell'anno 1999. In tale modo la Commissione violerebbe il dettato di tale disposizione.

60 Il governo tedesco deduce al riguardo, da un lato, che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto qualificando il provvedimento contestato come aiuto al funzionamento, aiuto che potrebbe essere dichiarato compatibile con il mercato comune, anche con riguardo alle regioni idonee ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, solamente in casi eccezionali. Infatti, l'acquisizione di quote di società di capitali avverrebbe sempre a titolo oneroso.

61 Dall'altro, il governo tedesco ritiene erronea la tesi della Commissione secondo cui il regime di aiuti non consentirebbe di escludere che il capitale messo in tal modo a disposizione venga dirottato a favore di grandi imprese, cui apparterrebbero le imprese previste dall'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG, o a favore di imprese stabilite al di fuori delle regioni assistite. La Commissione riterrebbe, in modo parimenti erroneo, che non sarebbe esclusa l'applicazione di tale regime ad imprese operanti in settori delicati ovvero ad imprese in difficoltà.

62 Il governo tedesco deduce, in proposito, che sarebbe poco probabile che un investitore acquisisca una partecipazione in una società di capitali appartenenti ad una grande impresa che, in genere, possiede il capitale necessario alle proprie attività e non ha alcun interesse a che terzi investano in una propria società controllata. La Commissione avrebbe peraltro omesso di verificare, come sarebbe stato invece suo compito fare, l'esistenza, nella prassi normale di tali investimenti, di una minima possibilità che un investitore, al fine di beneficiare di uno sgravio fiscale, acquisisca partecipazioni in imprese operanti in settori economici delicati affette da problemi strutturali o di sovraccapacità. La Commissione avrebbe inoltre erroneamente ritenuto che non potesse essere esclusa l'acquisizione, da parte di un investitore, di una partecipazione in un'impresa in difficoltà. Infine, l'argomento dedotto dalla Commissione nella decisione impugnata, secondo cui le imprese beneficiarie potrebbero investire al di fuori delle regioni assistite, sarebbe del tutto teorico. In ogni caso, quand'anche dovesse derivarne un'estensione dell'investimento, tale estensione opererebbe a favore della regione in cui le imprese sono stabilite, con conseguente rafforzamento delle medesime.

63 Per quanto attiene alle società con sede e con direzione in Berlino Ovest, il governo tedesco ritiene che la Commissione avrebbe escluso il provvedimento controverso dalla sfera di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, basandosi unicamente sull'erronea premessa secondo cui si tratterebbe di un aiuto al funzionamento ammissibile solamente nelle regioni idonee ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, ipotesi che non ricorre nel caso di Berlino Ovest. Orbene, a parere del governo medesimo, il vantaggio derivante alle imprese di cui all'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG, non potrebbe essere qualificato come aiuto al funzionamento.

64 Si deve ricordare, in limine, come già rilevato al precedente punto 30 della presente sentenza, che il regime di aiuti contestato deve essere inteso nel senso che esso concede un aiuto al funzionamento delle imprese beneficiarie, ragion per cui l'argomento del governo tedesco, secondo cui l'acquisizione di quote verrebbe sempre operata a titolo oneroso, non può produrre l'effetto di far venir meno il favor insito nelle condizioni di finanziamento di tali imprese.

65 Per quanto riguarda Berlino Ovest, regione interessata dal regime di aiuti istituito dall'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG, è pacifico che ha beneficiato dello status di regione assistita, ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, in misura parziale sino al 1996 e totale per gli anni 1997-1999. E' invece parimenti pacifico che, nel pertinente periodo, Berlino Ovest non costituiva una regione assistita ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato.

66 Ne consegue che la Commissione ha legittimamente ritenuto che il provvedimento controverso, in considerazione della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, non potesse risultare compatibile con il mercato comune nella parte in cui riguardava le imprese site in Berlino Ovest.

67 Per quanto attiene alle altre regioni interessate dal regime di aiuti controverso, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la Commissione dispone, ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (v., sentenza 21 marzo 1991, Italia/Commissione, citata supra, punto 34).

68 Per quanto riguarda l'esercizio del potere discrezionale della Commissione, dal punto 6 della comunicazione del 1988 - la cui portata non è contestata dal governo tedesco - emerge che gli aiuti al funzionamento non possono essere concessi nelle regioni assistite ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, se non a titolo eccezionale, vale a dire quando l'aiuto sia atto a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica.

69 Orbene, come risulta dal punto V della motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha giustamente ritenuto nella specie che l'applicazione del regime di aiuti di cui trattasi non garantiva che le imprese beneficiarie impiegassero i capitali messi a loro disposizione ai fini dello sviluppo di attività economiche in regioni idonee ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, e che non era escluso che il regime medesimo potesse trovare applicazione nei confronti di imprese in difficoltà o operanti in settori delicati disciplinati da norme specifiche in materia di aiuti.

70 Ciò premesso, il governo tedesco non ha fornito elementi che consentano di concludere che la Commissione abbia ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale laddove ha ritenuto che il regime di aiuti istituito dall'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG non rispondeva ai requisiti che consentissero di ricomprendere tale disposizione nella sfera di applicazione della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato.

71 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la Commissione non è incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto che il regime di aiuti istituito dal provvedimento controverso non rientrasse nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 3, lettere a) e c), del Trattato, ragion per cui il motivo relativo alla pretesa violazione di tale disposizione deve essere parimenti respinto.

In ordine all'art. 52 del Trattato

72 Con il sesto motivo il governo tedesco contesta l'affermazione della Commissione secondo cui l'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG violerebbe l'art. 52 del Trattato.

73 Il governo deduce che l'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG non contiene alcuna discriminazione né palese né occulta, idonea a violare la libertà di stabilimento, in quanto tale disposizione non si richiama alla nazionalità delle imprese come criterio di differenziazione, atteso che l'agevolazione fiscale ivi prevista si limita alla partecipazione al capitale di imprese stabilite in una determinata parte della Germania, con conseguente esclusione dal detto beneficio fiscale delle imprese stabilite nel resto della Germania.

74 Inoltre, la giurisprudenza della Corte, secondo cui l'art. 52 del Trattato può essere parimenti violato quando esistano ostacoli non discriminatori nei confronti dello stabilimento in uno Stato membro di cittadini comunitari di altri Stati membri, non potrebbe trovare applicazione nella specie. Ostacoli di tal genere sarebbero vietati solamente quando lo Stato membro ospitante neghi il riconoscimento di diplomi ottenuti in un altro Stato membro ovvero l'autorizzazione ad un secondo stabilimento sulla base del rilievo che il primo stabilimento è situato in un altro Stato membro. Orbene, il provvedimento contestato non riguarderebbe nessuno di questi due settori.

75 Il governo tedesco aggiunge che, in ogni caso, la Commissione non potrebbe dare ad una decisione emanata ex art. 93, n. 2, del Trattato, - ai fini della declaratoria di illegittimità dell'aiuto - una motivazione subordinata fondata sull'art. 52 del Trattato nell'ipotesi in cui non dovessero sussistere i requisiti previsti dall'art. 92. Se non vi è violazione dell'art. 92 del Trattato, una decisione emanata ex art. 93, n. 2, del Trattato deve essere annullata, indipendentemente dalla questione dell'eventuale violazione dell'art. 52 del Trattato.

76 A tal riguardo è pacifico che la Commissione, ove giunga alla conclusione che una misura non costituisce aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato, non può ricorrere alla procedura di cui al successivo art. 93 al fine di dichiarare la violazione di un'altra disposizione del Trattato, quale l'art. 52.

77 Tale ipotesi non ricorre tuttavia nella specie, atteso che la Commissione era giunta alla conclusione che il provvedimento contestato costituiva un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato e che, pertanto, era suo dovere esaminarne l'eventuale compatibilità con il mercato comune.

78 Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, dall'economia generale del Trattato si ricava che la procedura prevista dall'art. 93 del Trattato non deve mai pervenire ad un risultato contrario a norme specifiche del Trattato stesso. Pertanto, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizione del Trattato, non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune (v., in tal senso, sentenze 21 maggio 1980, causa 73/79, Commissione/Italia, Racc. pag. 1533, punto 11, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 41).

79 Ciò premesso, giustamente la Commissione ha verificato se l'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG costituisse violazione dell'art. 52 del Trattato.

80 Si deve ricordare in proposito che, se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, tuttavia questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 27 giugno 1996, causa C-107/94, Asscher, Racc. pag. I-3089, punto 36, e 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 19).

81 Secondo costante giurisprudenza, la libertà di stabilimento, conferita dall'art. 52 del Trattato ai cittadini di uno Stato membro e che consente loro di accedere alle attività autonome e di esercitarne nonché di costituire e gestire imprese alle stesse condizioni definite dalla normativa dello Stato membro di insediamento per i propri cittadini, comprende, conformemente all'art. 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE), per le società costituite in base al diritto di uno Stato membro e che hanno la sede sociale, l'amministrazione centrale o il loro stabilimento principale all'interno della Comunità, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro interessato tramite una succursale, un'agenzia o una società controllata (v., sentenze ICI, citata supra, punto 20; 8 luglio 1999, causa C-254/97, Baxter e a., Racc. pag. I-4809, punto 9, e 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN, Racc. pag. I-6161, punto 35).

82 Per quanto riguarda le società è importante rilevare in questo contesto che la loro sede nel senso summenzionato serve a determinare, al pari della cittadinanza delle persone fisiche, il loro collegamento all'ordinamento giuridico di uno Stato (v. la menzionata sentenza Saint-Gobain ZN, punto 36).

83 Emerge parimenti dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze 13 luglio 1993, causa C-330/91, Commerzbank, Racc. pag. I-4017, punto 14, e Baxter e a., citata supra, punto 10) che le norme sulla parità di trattamento vietano non solo le discriminazioni palesi a motivo della cittadinanza, o della sede nel caso delle società, ma anche ogni forma dissimulata di discriminazione che, applicando altri criteri distintivi, porti in pratica allo stesso risultato.

84 E' certamente vero che, in base alla giurisprudenza della Corte, una discriminazione consiste nell'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse e che, in materia di imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non residenti in un determinato Stato non sono di regola analoghe (v., sentenza 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker, Racc. pag. I-225, punti 30 e 31).

85 Ne consegue che, qualora uno Stato membro conceda, quand'anche indirettamente, un'agevolazione fiscale alle imprese con sede sul proprio territorio negando il beneficio dell'agevolazione medesima alle imprese con sede in un altro Stato membro, la disparità di trattamento tra le due dette categorie di beneficiari risulterà in linea di principio vietata dal Trattato, quando non sussista tra le due categorie medesime alcuna obiettiva diversità di situazione (v., in tal senso, sentenza Asscher, citata supra, punto 42).

86 Orbene, una siffatta obiettiva diversità di situazione non può sussistere tra una società stabilita in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania che svolga un'attività economica nei nuovi Länder tramite una succursale, un'agenzia o un impianto stabile - società che non può beneficiare dell'agevolazione prevista dal provvedimento controverso - ed una società con sede sul territorio tedesco, che beneficia invece dello sgravio fiscale istituito dal provvedimento medesimo.

87 Atteso che tale disparità di trattamento non risulta in alcun modo giustificata, emerge dalle suesposte considerazioni che legittimamente la Commissione è giunta alla conclusione che l'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG costituiva una discriminazione vietata dall'art. 52 del Trattato.

88 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni e atteso che il motivo del governo tedesco relativo alla pretesa violazione dell'art. 92 del Trattato non ha trovato accoglimento, il motivo relativo all'insussistenza di una violazione dell'art. 52 dev'essere parimenti respinto.

In ordine all'obbligo di motivazione

89 Con il primo motivo, che appare opportuno esaminare per ultimo, il governo tedesco contesta alla Commissione di non aver sufficientemente motivato la decisione impugnata. Tale motivo si articola in cinque capi.

90 Con il primo capo del primo motivo il governo tedesco afferma che la motivazione della decisione impugnata non consentirebbe di comprendere quale sia l'elemento di aiuto contenuto nel regime fiscale in questione né quali siano i criteri in base ai quali quantificarlo.

91 Il detto governo contesta alla Commissione di utilizzare, nella definizione dell'elemento dell'aiuto, tre variabili diverse. La Commissione si baserebbe, anzitutto, su un raffronto tra i requisiti in presenza dei quali un'impresa ai sensi dell'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG possa ottenere un conferimento di capitale a seconda che essa benefici o meno dell'agevolazione fiscale di cui trattasi. Inoltre, essa affermerebbe - affermazione non comprovata nella decisione impugnata - che l'investitore beneficiario dell'agevolazione fiscale trasferirebbe parte di tale agevolazione all'impresa nella quale acquisirebbe una partecipazione. Infine, la Commissione riterrebbe l'aiuto quantificato in base all'importo del capitale messo a disposizione dell'impresa dall'investitore nell'ambito dell'acquisizione della partecipazione, senza spiegare sotto quale profilo un siffatto investimento rappresenterebbe la concessione di un aiuto proveniente da risorse statali.

92 Con il secondo capo dello stesso motivo il governo tedesco sostiene che la Commissione ha omesso di motivare sufficientemente l'affermazione secondo cui sussisterebbe un rischio di distorsione della concorrenza e di ostacolo agli scambi tra gli Stati membri. Il detto governo fa valere, da un lato, che la Commissione si limita ad asserire l'esistenza di un rischio di distorsione della concorrenza, richiamandosi unicamente al carattere di aiuto di Stato del regime fiscale nazionale invece di provare distintamente la sussistenza di un rischio di tal genere, laddove si tratterebbe proprio di un elemento costitutivo dell'aiuto, postulato dell'art. 92 del Trattato affinché l'aiuto medesimo possa essere dichiarato incompatibile. Il governo tedesco deduce, d'altro canto, che la Commissione non può limitarsi, come nella specie, ad affermare che la modesta entità dell'aiuto non sarebbe sufficiente ad escludere il rischio di effetti sugli scambi tra Stati membri, senza esporre i motivi per i quali essa ritiene che l'aiuto de quo inciderebbe effettivamente sugli scambi medesimi.

93 Con il successivo terzo capo il governo tedesco sostiene che la Commissione avrebbe dovuto verificare d'ufficio la sussistenza dei requisiti necessari affinché l'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG ricada nella sfera di applicazione della deroga prevista dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, obbligo che la decisione impugnata non assolve. Essa non consente inoltre di comprendere perché, a parere della Commissione, il regime fiscale nazionale non sarebbe necessario per compensare gli svantaggi economici causati dalla divisione della Germania. In ogni caso, la Commissione avrebbe dovuto chiedere ulteriori chiarimenti al governo tedesco, atteso che altri elementi di fatto sarebbero stati necessari per stabilire se lo sgravio fiscale fosse necessario ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

94 Con il quarto capo del medesimo primo motivo il governo tedesco deduce che, nell'ambito dell'art. 92, n. 3, del Trattato, la Commissione avrebbe dovuto provare in termini comprensibili che fosse realistico ritenere che un investitore accorto potesse investire in settori delicati o in imprese in difficoltà.

95 Con l'ultimo capo del motivo il governo tedesco deduce l'esistenza di un difetto di motivazione della decisione impugnata nella parte in cui impone l'abrogazione della normativa piuttosto che la sua modificazione, come la Commissione avrebbe potuto ragionevolmente fare. Infatti, se è sufficiente modificare un aiuto per renderlo compatibile con il mercato comune, l'esigenza di eliminazione totale dell'aiuto medesimo costituirebbe una misura sproporzionata.

96 Secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti ed al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (v. sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag 19, punto 22).

97 Non si richiede, però, che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la rispondenza della motivazione di un atto ai requisiti di cui all'art. 190 del Trattato non va valutata solo con riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia (v. sentenze 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86, e 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17).

98 Tale principio, applicato alla qualificazione di un provvedimento di aiuto, esige che vengano indicati i motivi per i quali la Commissione ritenga che il provvedimento di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato. A tal riguardo, anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della propria decisione (v. sentenze 7 giugno 1998, causa 57/86, Grecia/Commissione, Racc. pag. 2855, punto 15, e 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I-5151, punto 52).

99 Per quanto attiene all'elemento dell'aiuto, la Commissione afferma, nella specie, al punto IV, primo comma, della motivazione della decisione impugnata, che l'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG costituisce un aiuto ai sensi degli artt. 92, n. 1, del Trattato e 61, n. 1, dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

100 Come emerge allo stesso punto IV della motivazione della decisione impugnata, la Commissione indica chiaramente ed applica nella specie i criteri che devono essere soddisfatti affinché un provvedimento statale costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato con riguardo al requisito del vantaggio economico riservato a talune imprese, al trasferimento di risorse statali ed al rischio di falsare la concorrenza o di incidere sugli scambi intracomunitari.

101 Quanto alla valutazione, da parte della Commissione, degli effetti dell'aiuto istituito dal provvedimento controverso sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari, emerge che la decisione impugnata deduce in base a criteri logici dalle caratteristiche del provvedimento de quo, diretto al miglioramento delle modalità contrattuali con cui possono essere operate le acquisizioni di partecipazioni in talune imprese, che l'applicazione del provvedimento stesso è idonea a falsare la concorrenza, in quanto rende le altre imprese meno attraenti sul mercato dei capitali, ed è idonea ad incidere sugli scambi intracomunitari cui partecipano le imprese della Comunità, indipendentemente dal fatto che siano beneficiarie dell'agevolazione prevista dal provvedimento di cui trattasi o che ne siano escluse.

102 Da tale motivazione si evince che la Commissione ha esaminato se sussistessero i requisiti ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato. In tal modo la Commissione ha esposto i fatti e le considerazioni giuridiche fondamentali nell'economia della decisione impugnata. Tale motivazione consente alla Repubblica federale di Germania ed al giudice comunitario di conoscere i motivi per i quali la detta istituzione ha ritenuto che sussistessero nella specie i requisiti ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

103 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il primo ed il secondo capo del primo motivo di ricorso dedotti dalla Repubblica federale di Germania devono essere respinti.

104 Quanto al terzo capo del motivo, è pur vero che la decisione impugnata contiene solamente un'esposizione sommaria delle ragioni per le quali la Commissione ha negato l'applicazione alla fattispecie in esame della deroga di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

105 Si deve tuttavia sottolineare che la decisione impugnata è stata emanata in un contesto ben noto al governo tedesco e che si allinea ad una costante prassi in materia di decisioni, con riguardo, in particolare, al governo medesimo. Ciò premesso, tale decisione può essere sommariamente motivata (v. sentenza 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31).

106 Nell'ambito dei propri rapporti con la Commissione il governo tedesco si è infatti più volte richiamato, dal 1990 in poi, all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, insistendo sull'importanza di tale disposizione ai fini della ripresa economica nei nuovi Länder.

107 Le tesi dedotte al riguardo dal governo tedesco sono state respinte da diverse decisioni della Commissione quali, in particolare, la decisione 21 dicembre 1993, 94/266/CE, sul progetto di concessione di aiuti alla SST-Garngesellschaft mbH, Turingia (GU 1994, L 114, pag. 21), nonché la decisione 5 dicembre 1994, 94/1074/CE, relativa alla concessione di aiuti da parte della Germania all'impresa Textilwerke Deggendorf GmbH, Turingia (GU L 386, pag. 13).

108 Ne consegue che il governo tedesco non può fondatamente sostenere che la motivazione della decisione impugnata non gli consentisse di individuare i motivi per i quali l'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG restava escluso dalla deroga prevista dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato e che, in assenza di qualsiasi specifica argomentazione da parte delle autorità tedesche, la Commissione non era tenuta a motivare più ampiamente al riguardo la decisione medesima.

109 Ne consegue che il terzo capo del motivo non è fondato.

110 Quanto all'argomento relativo alla pretesa insufficienza della motivazione relativa all'applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, è sufficiente osservare che, richiamando i criteri definiti nella comunicazione del 1988 e rilevando, al punto V, terzo, quinto e sesto comma della motivazione della decisione impugnata, che tali criteri non erano soddisfatti nella specie, la Commissione ha sufficientemente motivato, in diritto, l'applicazione di tale disposizione. Infatti, il governo tedesco ed il giudice comunitario sono perfettamente in grado di individuare i motivi per i quali il beneficio delle deroghe previsto all'art. 92, n. 3, lett. a) o c), del Trattato sia stato negato nella specie.

111 Conseguentemente anche il quarto capo del primo motivo non appare fondato.

112 Quanto all'ultimo capo del motivo, relativo alla pretesa insufficiente motivazione della decisione impugnata nella parte in cui invita le autorità tedesche a procedere all'abrogazione dell'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG, si deve ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante il recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità (v., in tal senso, sentenza Tubemeuse, citata supra, punto 66).

113 Ciò premesso, la Commissione non può essere tenuta, dopo aver regolarmente accertato che un provvedimento statale costituisce un aiuto di stato incompatibile - in considerazione delle deroghe previste nel Trattato - con il mercato comune, a disporre una diversa configurazione dell'aiuto medesimo anziché la sua eliminazione.

114 Ne consegue che la Commissione, imponendo l'abrogazione dell'art. 52, paragrafo 8, dell'EStG piuttosto che la sua modificazione, non ha violato l'obbligo di motivazione.

115 Atteso che anche il quinto capo del primo motivo non può trovare accoglimento, il motivo medesimo dev'essere respinto in quanto infondato.

116 Considerato che nessuno dei motivi dedotti dal governo tedesco è risultato fondato, il ricorso dev'essere conseguentemente respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

117 Ai termini dell'art. 169, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica federale di Germania, essendo rimasta soccombente ed avendone la Commissione chiesto la condanna, dev'essere pertanto condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.