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62000J0287

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Sesta direttiva IVA - Artt. 2, n. 1, e 13, parte A, n. 1, lett. i) - Attività di ricerca svolte a titolo oneroso dagli istituti pubblici di insegnamento superiore - Esenzione. - Causa C-287/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-05811


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ricorso per inadempimento - Procedimento precontenzioso - Oggetto - Parere motivato - Contenuto - Delimitazione dell'oggetto della controversia

(Art. 226 CE)

2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzioni delle prestazioni di servizi strettamente connesse all'insegnamento universitario - Attività di ricerca delle università statali svolte a titolo oneroso - Esclusione

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2 e 13, parte A, n. 1, lett. i)]

Massima


1. Nell'ambito del ricorso per inadempimento, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato l'opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario e, dall'altro, di sviluppare un'utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione.

La regolarità di tale procedimento costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro interessato, ma anche per garantire che l'eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita.

L'oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE è quindi determinato dal procedimento precontenzioso previsto dal medesimo articolo. Pertanto, il ricorso deve essere basato sui medesimi motivi e mezzi del parere motivato, il quale deve contenere un'esposizione coerente e dettagliata delle ragioni che hanno indotto la Commissione al convincimento che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli obblighi impostigli dal Trattato.

La Commissione, richiamandosi per la prima volta nel ricorso ad un argomento addotto anch'esso per la prima volta dallo Stato membro convenuto in risposta al parere motivato, non ha modificato né la definizione né il fondamento dell'asserita trasgressione.

( v. punti 16-19, 24 )

2. Una normativa nazionale che esenti talune operazioni dall'imposta sul valore aggiunto, senza la copertura di un'esenzione prevista dalla sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, o di un'autorizzazione in conformità ad una deroga prevista dalla stessa, costituisce una violazione dell'art. 2 di tale direttiva.

Pertanto, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 2 della sesta direttiva lo Stato membro che esenti dall'imposta sul valore aggiunto la realizzazione a titolo oneroso, da parte di istituti pubblici di insegnamento superiore, di attività di ricerca.

Tali attività non possono infatti essere considerate come prestazioni di servizi strettamente connesse all'insegnamento universitario ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva.

Se è pur vero che la detta nozione non richiede un'interpretazione particolarmente restrittiva, nei limiti in cui l'esenzione delle dette prestazioni di servizi sia intesa a garantire che il beneficio dell'insegnamento universitario non divenga inaccessibile a causa dell'aumento dei costi che si verificherebbe nel caso in cui detto insegnamento - ovvero le prestazioni di servizi e le forniture di beni ad esso strettamente connesse - venisse assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, resta tuttavia il fatto che assoggettare all'imposta la realizzazione a titolo oneroso di progetti di ricerca da parte di istituti pubblici di insegnamento superiore non ha per effetto di accrescere il costo dell'insegnamento universitario.

Inoltre, benché la realizzazione di tali progetti possa essere considerata come molto utile all'insegnamento universitario, essa non è indispensabile per raggiungere l'obiettivo da questo perseguito.

( v. punti 40, 47-49, 52 e dispositivo )

Parti


Nella causa C-287/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Wilms e K. Gross, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e T. Jürgensen, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a fare dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo esentato dall'imposta sul valore aggiunto le attività di ricerca degli istituti pubblici di insegnamento superiore, ai sensi dell'art. 4, n. 21a, dell'Umsatzsteuergesetz (legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari) 27 aprile 1993 (BGBl. 1993 I, pag. 565), come modificato dall'art. 4, n. 5, dell'Umsatzsteuergesetz-Änderungsgesetz 12 dicembre 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 1851), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore), D.A.O. Edward, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 dicembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 luglio 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo esentato dall'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») le attività di ricerca degli istituti pubblici di insegnamento superiore, ai sensi dell'art. 4, n. 21a, dell'Umsatzsteuergesetz (legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari) 27 aprile 1993 (BGBl. 1993 I, pag. 565), come modificato dall'art. 4, n. 5, dell'Umsatzsteuergesetz-Änderungsgesetz 12 dicembre 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 1851; in prosieguo: l'«UStG»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Contesto normativo

La disciplina comunitaria

2 L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva assoggetta all'IVA le cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

3 In virtù dell'art. 4, n. 1, della detta direttiva, si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente una delle attività economiche di cui al n. 2 di tale disposizione. La nozione di «attività economiche» è definita all'art. 4, n. 2, nel senso che comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, in particolare le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

4 L'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva precisa che gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

5 L'art. 13, parte A, n. 1, della detta direttiva, che prevede esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico, così dispone:

«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(...)

i) l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale nonché le prestazioni di servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse compiuti da organismi di diritto pubblico, o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili».

La disciplina nazionale

6 Ai sensi dell'art. 4, n. 21a, dell'UStG, sono esenti dall'IVA «le operazioni realizzate dagli istituti pubblici di insegnamento superiore nell'ambito delle attività di ricerca. Non fanno parte delle attività di ricerca le attività che si limitano ad applicare conoscenze già acquisite, la ripresa di progetti nonché le attività senza rapporto con la ricerca».

Procedimento precontenzioso

7 Ritenendo che l'esenzione dall'IVA concessa a norma dell'art. 4, n. 21a, dell'UStG fosse contraria al diritto comunitario, il 6 novembre 1998 la Commissione ha inviato alla Repubblica federale di Germania una lettera di diffida.

8 In tale lettera la Commissione, dopo avere ricordato il contenuto dell'art. 4, n. 21a, dell'UStG, rilevava che un istituto pubblico di insegnamento superiore costituisce un soggetto passivo ai fini dell'IVA, in quanto esso, non agendo in qualità di autorità pubblica, effettui operazioni a titolo oneroso, e che le attività di ricerca effettuate da un soggetto passivo sono, riguardo alla sesta direttiva, operazioni imponibili e non esenti. Essa ricordava altresì la formulazione dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva e faceva valere che, dato che le attività di ricerca non sono esenti, in particolare in forza dell'art. 13 della sesta direttiva, essa riteneva che, esentando dall'IVA le attività condotte dalle università pubbliche, la Repubblica federale fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva.

9 Poiché la lettera di diffida era rimasta senza risposta, nonostante che, su domanda del governo tedesco, gli fosse stata concessa una dilazione del termine di risposta fino a metà marzo 1999, la Commissione, con lettera 26 agosto 1999, ha emesso un parere motivato invitando la Repubblica federale di Germania ad adottare le misure necessarie per conformarsi ai suoi obblighi in un termine di due mesi a decorrere dalla notifica.

10 Nel parere motivato, dopo avere rilevato che, in virtù dell'art. 4, n. 21a, dell'UStG, le attività di ricerca degli istituti pubblici di insegnamento superiore sono esenti dall'IVA e dopo avere citato l'art. 2, punto 1, della sesta direttiva, la Commissione ha ripetuto, al punto 3 del detto parere, che un istituto pubblico di insegnamento superiore costituisce un soggetto passivo ai fini dell'IVA, in quanto esso, non agendo in qualità di autorità pubblica, effettui operazioni a titolo oneroso, e che le attività di ricerca condotte da un soggetto passivo sono, riguardo alla sesta direttiva, operazioni imponibili e non esenti. Secondo la Commissione, esentando dall'IVA tali attività svolte dalle università pubbliche, la Repubblica federale di Germania era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva. Infine, la Commissione ricordava che, conformemente all'art. 226 CE, essa aveva informato il governo tedesco di tale violazione del diritto comunitario con la lettera di diffida del 6 novembre 1998.

11 Con lettera 4 aprile 2000 il governo tedesco ha risposto al parere motivato, ma poiché tale risposta non ha soddisfatto la Commissione, questa ha proposto il presente ricorso.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

12 Il governo tedesco deduce che il ricorso della Commissione è irricevibile per due motivi.

13 In primo luogo, il procedimento precontenzioso, come imposto dall'art. 226 CE, non sarebbe stato rispettato dalla Commissione. Infatti, contrariamente ai requisiti sviluppati dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 20 marzo 1997, causa C-96/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-1653, punti 22 e 24, nonché 28 ottobre 1999, causa C-328/96, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7479, punto 34), il parere motivato, limitato a sette frasi, non conterrebbe una presentazione completa dei fatti, né una valutazione giuridica dettagliata e coerente dell'oggetto della controversia, ma si limiterebbe essenzialmente a ripetere il contenuto della lettera di diffida.

14 In secondo luogo, il governo tedesco sostiene che, nell'atto introduttivo, l'oggetto della controversia è più ampio di quello che risulta dal parere motivato, il che costituisce una violazione del principio di continuità tra la fase precontenziosa ed il ricorso, che sarebbe l'espressione specifica del principio del diritto di essere ascoltati (v. sentenza 25 aprile 1996, causa C-274/93, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-2019, punto 11).

15 A tale riguardo il governo tedesco osserva che, nel suo atto introduttivo, la Commissione non motiva più il suo ricorso solamente con una violazione dell'art. 2 della sesta direttiva, come nel parere motivato, ma invoca, inoltre, l'art. 13, parte A, della sesta direttiva. L'argomento della Commissione, in quanto si fonda sulla detta disposizione, costituirebbe un aspetto essenziale del ricorso della Commissione e, pertanto, una nuova censura. Infatti, l'art. 2 della sesta direttiva definirebbe soltanto la base imponibile dell'IVA, vale a dire le categorie di cifre d'affari che devono in linea di principio essere integrate nel sistema di tale imposta, ma da tale disposizione non risulterebbe direttamente che le cifre d'affari che vi sono descritte siano soggette all'imposta. Tale assoggettamento risulterebbe solamente dai criteri specifici di esenzione fiscale degli artt. 13 e seguenti della sesta direttiva.

Giudizio della Corte

16 Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato l'opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario e, dall'altro, di sviluppare un'utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (v., in particolare, sentenze Commissione/Germania, citata, punto 22, e 15 gennaio 2002, causa C-439/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-305, punto 10).

17 La regolarità di tale procedimento costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l'eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita (v. sentenza 13 dicembre 2001, causa C-1/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-9989, punto 53).

18 Ne consegue, innanzi tutto, che l'oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE è determinato dal procedimento precontenzioso previsto dal medesimo articolo. Pertanto, il ricorso deve essere basato sui medesimi motivi e mezzi del parere motivato (v., in particolare, sentenza Commissione/Italia, citata, punto 11).

19 Inoltre, il parere motivato deve contenere un'esposizione coerente e dettagliata delle ragioni che hanno indotto la Commissione al convincimento che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli obblighi impostigli dal Trattato (v., in particolare, sentenza Commissione/Italia, citata, punto 12).

20 Nel caso di specie, da una parte, si deve rilevare che, nel corso di tutto il procedimento iniziato con l'invio della lettera di diffida, l'inadempimento contestato alla Repubblica federale di Germania è rimasto identico, vale a dire l'esenzione dall'IVA delle attività di ricerca degli istituti pubblici di insegnamento superiore ai sensi dell'art. 4, n. 21a, dell'UStG. A tale riguardo, nella detta lettera della Commissione è chiaramente indicato come essa consideri che tali attività costituiscono operazioni imponibili, in virtù dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva, e che esse non sono esenti.

21 Dall'altra parte, si deve costatare che la Commissione non ha modificato l'oggetto della controversia adducendo motivi diversi dall'inadempimento contestato. Vero è che solamente nel ricorso la Commissione espone espressamente gli argomenti diretti a dimostrare che l'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva non è applicabile nel caso di specie. Tuttavia, resta il fatto che nella sua lettera di diffida la Commissione aveva già esposto che, a suo parere, le attività di ricerca dei detti istituti non sono esenti, «in particolare ai sensi dell'art. 13 della direttiva». A tale riguardo occorre ricordare che il parere motivato si riferisce espressamente alla lettera di diffida.

22 Si deve dunque considerare che, nel parere motivato, la Commissione ha definito in termini abbastanza precisi l'asserita trasgressione e le ragioni per le quali ritiene che la Repubblica federale di Germania sia venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla sesta direttiva.

23 Inoltre, è pacifico che la lettera di diffida è rimasta senza risposta, benché la Commissione abbia accordato al governo tedesco una dilazione del termine di risposta. Se quest'ultimo avesse risposto a tale lettera, la Commissione avrebbe potuto precisare, nel parere motivato, le censure che aveva già esposto in maniera più generale nella lettera di diffida. In una situazione come quella che risulta dal silenzio del detto governo, non si può rimproverare alla Commissione di avere essenzialmente ripreso in termini quasi identici, nel parere motivato, il contenuto della lettera di diffida.

24 D'altronde la Commissione, richiamandosi, per la prima volta nel ricorso, proprio all'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva, si è limitata così a ribattere ad un argomento addotto anch'esso per la prima volta dal governo tedesco nel riscontrare il parere motivato, e con ciò non ha modificato né la definizione, né il fondamento dell'asserita trasgressione (v., in questo senso, sentenza 15 dicembre 1982, causa 211/81, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 4547, punto 16).

25 Pertanto, si deve osservare che il parere motivato definisce in maniera sufficientemente precisa l'asserita trasgressione e che l'argomento dedotto dalla Commissione nel ricorso, secondo cui l'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva non è applicabile nel caso di specie, non ha prodotto alcuna modifica dell'oggetto del preteso inadempimento.

26 Ne consegue che il ricorso è ricevibile.

Nel merito

Argomenti delle parti

27 La Commissione sostiene che l'attività di cui trattasi nel caso di specie si basa su un contratto di diritto privato, relativo ad un progetto di ricerca tra l'istituto pubblico di insegnamento superiore interessato ed un committente, che disciplina in particolare il tipo e la portata delle prestazioni nonché il corrispettivo delle stesse. Quando svolgono tale attività, gli istituti pubblici di insegnamento superiore applicherebbero dunque le stesse norme di un'impresa privata. Di conseguenza, la deroga prevista all'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva, riguardante le attività od operazioni esercitate da organismi di diritto pubblico che agiscono in quanto pubbliche autorità, non sarebbe applicabile, di modo che i detti istituti sarebbero in linea di principio considerati come soggetti passivi ai sensi della direttiva per quanto riguarda i contratti di ricerca.

28 Essendo eseguite a titolo oneroso sulla base di contratti di opera, tali attività di ricerca degli istituti pubblici di insegnamento superiore sarebbero prestazioni di servizi soggette all'IVA, conformemente all'art. 2 della sesta direttiva. Tale disposizione definirebbe la materia imponibile precisando le attività che, in linea di principio, sono soggette all'IVA. Ove le operazioni degli organismi di diritto pubblico non rientrino nell'esercizio di poteri pubblici, l'obbligo degli Stati membri di assoggettare all'IVA operazioni del genere deriverebbe direttamente dall'art. 2 della sesta direttiva.

29 D'altronde, un'esenzione dei contratti di ricerca degli istituti pubblici di insegnamento superiore non può essere concessa a norma dell'art. 13, parte A, della sesta direttiva.

30 Infatti, secondo la giurisprudenza costante della Corte, dall'economia della sesta direttiva deriverebbe che i termini usati per indicare le esenzioni previste al suo art. 13, parte A, sono soggetti ad interpretazione restrittiva. Tale disposizione non esonererebbe dall'IVA tutte le attività d'interesse generale, ma solamente quelle che vi sono elencate e descritte in modo molto dettagliato (v. sentenze 12 novembre 1998, causa C-149/97, Institute of the Motor Industry, Racc. pag. I-7053, punti 17 e 18, nonché 14 settembre 2000, causa C-384/98, D., Racc. pag. I-6795, punti 19 e 20).

31 Orbene, l'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva non farebbe alcun riferimento alle attività di ricerca degli istituti pubblici di insegnamento superiore che sono esenti dall'IVA in virtù dell'art. 4, n. 21a, dell'UStG. Inoltre, dalla giurisprudenza citata al punto precedente risulterebbe che la definizione delle «prestazioni di servizi strettamente connesse con l'insegnamento universitario», ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva, copre le prestazioni di servizi o le forniture di beni direttamente necessarie all'insegnamento, come la messa a disposizione di materiale pedagogico. Il fatto che le attività di ricerca a vantaggio di privati possano essere utili all'insegnamento non sarebbe sufficiente peraltro a provare l'esistenza, tra questo e le attività di cui trattasi, di una relazione giuridica stretta come quella richiesta dalla detta disposizione.

32 Inoltre, per quanto riguarda l'argomento del governo tedesco secondo cui l'esenzione in questione permette una semplificazione fiscale ed evita spese amministrative, la Commissione ricorda che, in merito ai termini della parte iniziale dell'art. 13, parte B, della sesta direttiva, il cui tenore è identico a quello della parte iniziale dell'art. 13, parte A, n. 1, della stessa, la Corte ha dichiarato che le condizioni delle esenzioni, fissate dagli Stati membri, non possono riguardare la definizione del contenuto delle esenzioni stabilite (v. sentenza 28 marzo 1996, causa C-468/93, Gemeente Emmen, Racc. pag. I-1721, punto 19).

33 Il governo tedesco sostiene che il ricorso non è fondato, in primo luogo perché l'art. 2 della sesta direttiva non costituisce né un obbligo né un divieto. Tale disposizione, precisando che le operazioni indicate sono «soggette» all'IVA, conterrebbe solo una definizione della base di calcolo dell'imposta, vale a dire di ciò che è imponibile («Steuerbarkeit»), e non dell'assoggettamento all'imposta («Steuerpflichtigkeit») (v. sentenza 29 giugno 1999, causa C-158/98, Coffeeshop «Siberië», Racc. pag. I-3971, punti 14, 21 e 23). Orbene, non sarebbe possibile violare una disposizione che contiene solo una semplice definizione. L'assoggettamento delle attività menzionate nella detta disposizione sarebbe possibile solo se questa viene letta in combinato disposto con l'art. 13, parte A, della sesta direttiva, che elenca i criteri delle esenzioni previste a favore di certe attività. Pertanto, la censura formulata dalla Commissione nel suo ricorso andrebbe disattesa.

34 In secondo luogo, il governo tedesco sostiene che il ricorso non è fondato poiché l'esenzione fiscale delle attività di ricerca degli istituti di insegnamento superiore è giustificata dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva.

35 A tale riguardo, esso sostiene che la ricerca costituisce un servizio strettamente legato all'insegnamento negli istituti pubblici di insegnamento superiore. Le attività di ricerca e di formazione in tali istituti non potrebbero essere separate. Questi ultimi necessiterebbero proprio della ricerca per svolgere le proprie attività di insegnamento, perché esse permetterebbero loro di sviluppare e di trasmettere nuove conoscenze. Contrariamente a quello che afferma la Commissione, la collaborazione tra gli istituti pubblici di insegnamento superiore ed il mondo economico, nell'ambito di attività di ricerca finanziate da fondi provenienti da terzi, sarebbe non solamente utile all'insegnamento superiore, ma assolutamente indispensabile, allo stesso titolo del materiale di insegnamento.

36 Infatti, negli istituti di insegnamento superiore, la formazione non sarebbe un'occupazione scientifica fine a se stessa, ma permetterebbe anzitutto di acquisire una qualificazione al fine di esercitare un'attività professionale nell'economia, il che corrisponderebbe anche allo scopo degli studi come definito all'art. 7 dello Hochschulrahmengesetz (legge quadro sugli istituti di insegnamento superiore) 9 aprile 1987 (BGBl. 1987 I, pag. 1170), nella sua versione del 19 gennaio 1999 (BGBl. 1999 I, pag. 18). Nell'ambito del loro lavoro quotidiano, gli insegnanti degli istituti di insegnamento superiore potrebbero garantire il legame richiesto tra l'insegnamento superiore e la vita professionale solo mantenendo essi stessi un tale legame con quest'ultima. Per tale ragione, non sarebbe possibile rinunciare alla realizzazione di progetti di ricerca per contratto ed in collaborazione con gli ambienti economici.

37 Circa l'obiettivo della semplificazione nel pagamento dell'imposta, il governo tedesco afferma che tale obiettivo non costituisce una giustificazione delle esenzioni, ma un aspetto supplementare che è emerso nel contesto di un criterio di esenzione. Se un tale criterio è applicabile, nella specie quello che figura all'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva, sarebbe consentito prendere in considerazione le misure di semplificazione fiscale. L'espressione «le prestazioni di servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse» dovrebbe dunque anch'essa essere interpretata nella prospettiva della semplificazione fiscale. A tale riguardo, il governo tedesco richiama l'attenzione sulla stretta correlazione tra la ricerca e la formazione nonché sull'inefficacia e sulle complicazioni di ordine burocratico che deriverebbero dalla distinzione tra le materie soggette all'IVA e quelle da essa esenti nell'ambito degli istituti pubblici di insegnamento superiore.

Giudizio della Corte

38 In primo luogo si deve respingere l'argomento del governo tedesco secondo cui l'art. 2 della sesta direttiva non contiene una definizione dell'assoggettamento all'IVA. Infatti, come ha ricordato la Corte nella sentenza 21 febbraio 1989, causa 203/87, Commissione/Italia (Racc. pag. 371, punto 2), tale disposizione definisce le operazioni che devono essere assoggettate all'IVA, ossia le «cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale» nonché le «importazioni di beni».

39 La sesta direttiva prevede esenzioni dell'IVA per talune categorie di operazioni, in particolare al suo titolo X, all'interno del quale figura l'art. 13. Nei limiti in cui non venga stabilita nella sesta direttiva, un'esenzione costituisce una deroga alla regola generale dell'art. 2 della stessa. Tale deroga può essere conforme al diritto comunitario solo se è autorizzata in conformità alle disposizioni della detta direttiva (v., in tal senso, sentenza 21 febbraio 1989, Commissione/Italia, citata, punto 10).

40 Pertanto, una normativa nazionale che esoneri talune operazioni dall'IVA, senza la copertura di un'esenzione prevista dalla sesta direttiva o di un'autorizzazione in conformità ad una deroga prevista dalla stessa, costituisce una violazione dell'art. 2 di tale direttiva.

41 In secondo luogo, occorre rilevare che il governo tedesco non contesta che gli istituti pubblici di insegnamento superiore, nell'esercitare le attività di ricerca di cui trattasi nel caso di specie, devono, in linea di principio, essere considerati come soggetti passivi ai sensi dell'art. 4, n. 1, della sesta direttiva, né sostiene che il n. 5 di tale disposizione sia applicabile a tali attività.

42 Ne consegue che la controversia riguarda esclusivamente la questione se le attività di ricerca esercitate a titolo oneroso dagli istituti pubblici di insegnamento superiore costituiscano prestazioni di servizi che sono «strettamente connesse» con l'insegnamento universitario, ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva, e che in quanto tali devono essere esentate dall'IVA in applicazione di tale disposizione.

43 A tale riguardo occorre ricordare che i termini con i quali sono state indicate le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v., in particolare, sentenze 15 giugno 1989, causa C-348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties, Racc. pag. 1737, punto 13, nonché sentenze citate Institute of the Motor Industry, punto 17, e D., punto 15).

44 Per giurisprudenza costante, le dette esenzioni costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario, che mirano ad evitare divergenze nell'applicazione da uno Stato membro all'altro del sistema dell'IVA (v., in particolare, sentenze 25 febbraio 1999, causa C-349/96, CPP, Racc. pag. I-973, punto 15, e 8 marzo 2001, causa C-240/99, Skandia, Racc. pag. I-1951, punto 23).

45 Va rilevato inoltre che l'art. 13, parte A, della sesta direttiva mira ad esentare dall'IVA talune attività di interesse generale. Tale disposizione non esclude peraltro tutte le attività d'interesse generale dall'applicazione dell'IVA, ma solo quelle che vi sono elencate e descritte in modo molto particolareggiato (v., in particolare, sentenza citata Institute of the Motor Industry, punto 18).

46 Si deve altresì osservare che l'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva non contiene alcuna definizione della nozione di prestazioni di servizi «strettamente connesse» con l'insegnamento universitario.

47 Tuttavia, la detta nozione non richiede un'interpretazione particolarmente restrittiva, nei limiti in cui l'esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse all'insegnamento universitario sia intesa a garantire che il beneficio di quest'ultimo non divenga inaccessibile a causa dell'aumento dei costi che si verificherebbe nel caso in cui detto insegnamento - ovvero le prestazioni di servizi e le forniture di beni ad esso strettamente connesse - venisse assoggettato all'IVA (v., per analogia, con riferimento all'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva, sentenza 11 gennaio 2001, causa C-76/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-249, punto 23). Tuttavia, assoggettare all'IVA la realizzazione a titolo oneroso di progetti di ricerca da parte di istituti pubblici di insegnamento superiore non ha per effetto di accrescere il costo dell'insegnamento universitario.

48 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il governo tedesco, benché la realizzazione di tali progetti possa essere considerata come molto utile all'insegnamento universitario, essa non è indispensabile per raggiungere l'obiettivo da questo perseguito, cioè, in particolare, la formazione degli studenti al fine di consentire loro di esercitare un'attività professionale. Infatti, è giocoforza costatare che numerosi istituti di insegnamento universitario raggiungono tale obiettivo senza realizzare progetti di ricerca a titolo oneroso e che esistono altri modi di garantire l'esistenza di un legame tra l'insegnamento universitario e la vita professionale.

49 Pertanto, la realizzazione a titolo oneroso, da parte di istituti pubblici di insegnamento superiore, di progetti di ricerca non può essere considerata come un'attività strettamente connessa all'insegnamento universitario ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva.

50 Per quanto riguarda l'argomento del governo tedesco vertente sull'obiettivo di una semplificazione del pagamento dell'IVA, occorre ricordare come, secondo una costante giurisprudenza, sebbene gli Stati membri, in forza dell'art. 13, parte A, n. 1, della sesta direttiva, stabiliscano i presupposti delle esenzioni al fine di assicurarne la corretta e semplice applicazione e di prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, tali presupposti non possano, tuttavia, riguardare la definizione del contenuto delle esenzioni previste (v., segnatamente, sentenze 7 maggio 1998, causa C-124/96, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-2501, punti 11 e 12, e 11 gennaio 2001, Commissione/Francia, citata, punto 26).

51 Pertanto, in una situazione come quella del caso di specie, nella quale la disciplina nazionale in questione non soddisfa i criteri dell'esenzione prevista all'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva, il fatto che essa possa eventualmente costituire una misura di semplificazione fiscale non è rilevante.

52 Si deve quindi concludere che la Repubblica federale di Germania, avendo esentato dall'IVA le attività di ricerca svolte a titolo oneroso dagli istituti pubblici di insegnamento superiore, ai sensi dell'art. 4, n. 21a, dell'UStG, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 della sesta direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

53 Ai termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica federale di Germania, avendo esentato dall'imposta sul valore aggiunto le attività di ricerca svolte a titolo oneroso dagli istituti pubblici di insegnamento superiore, ai sensi dell'art. 4, n. 21a, dell'Umsatzsteuergesetz (legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari) 27 aprile 1993, come modificato dall'art. 4, n. 5, dell'Umsatzsteuergesetz-Änderungsgesetz 12 dicembre 1996, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.