Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

62001J0305

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 giugno 2003. - Finanzamt Groß-Gerau contro MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Campo di applicazione - Factoring - Società di factoring che acquista crediti assumendo il rischio di insolvenza dei debitori. - Causa C-305/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-06729


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Attività economiche ai sensi della sesta direttiva - Nozione - Acquisto di crediti con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori - Inclusione

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2, 4 e 17)

2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Operazioni bancarie considerate all'art. 13, parte B, lett. d), punto 3 - Esclusione del «ricupero dei crediti» - Nozione - Acquisto di crediti con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori - Inclusione

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 3]

Massima


1. La sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari dev'essere interpretata nel senso che un operatore che acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e che, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione (factoring in senso proprio) esercita un'attività economica ai sensi degli artt. 2 e 4 della stessa direttiva, di modo che lo stesso ha la qualità di soggetto passivo ed ha quindi diritto alla deduzione in forza dell'art. 17 di tale direttiva.

Infatti, da un lato, è pacifico che il factor presta un servizio al cedente, il quale consiste essenzialmente nel sollevare quest'ultimo dalle operazioni di ricupero dei crediti e dal rischio di mancato pagamento degli stessi. D'altra parte, come corrispettivo del servizio così ricevuto, il cliente deve al factor una remunerazione, equivalente alla differenza tra il valore nominale dei crediti da lui ceduti al factor e l'importo che quest'ultimo gli versa come pagamento dei crediti.

( v. punti 49, 59, dispositivo 1 )

2. Un'attività economica, con cui un operatore acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione (factoring vero e proprio), costituisce un «ricupero dei crediti» ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, in fine, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari e, pertanto, è esclusa dall'esenzione stabilita dalla stessa disposizione.

Infatti, per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il ricupero e l'incasso di crediti di un terzo. Pertanto, il factoring dev'essere considerato nel senso che costituisce una mera variante del concetto più generale di «ricupero dei crediti», a prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene praticato.

( v. punti 77, 80, dispositivo 2 )

Parti


Nel procedimento C-305/01,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Finanzamt Groß-Gerau

e

MKG-Kraftfahrzeuge-Factory GmbH,

domanda vertente sull'interpretazione di alcune disposizioni della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e C. Gulmann, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH, dal sig. P.A. Schultheis, Steuerberater;

- per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e K. Gross, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A. Böhlke, Rechtsanwalt,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH, rappresentata dal sig. N. Ebbert, Rechtsanwalt, del governo tedesco, rappresentato dal sig. M. Lumma, e della Commissione, rappresentata dal sig. K. Gross, assistito dal sig. A. Böhlke, all'udienza del 9 gennaio 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 17 maggio 2001, pervenuta alla Corte il 3 agosto seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto due questioni pregiudiziali, in applicazione dell'art. 234 CE, relative all'interpretazione di alcune disposizioni della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2 Le dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il Finanzamt Groß-Gerau (in prosieguo: il «Finanzamt») e la società MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH (in prosieguo: la «MKG-GmbH») in merito al metodo di calcolo dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») dovuta dalla MKG-GmbH in quanto società che pratica il factoring detto «in senso proprio».

Contesto normativo

La sesta direttiva

3 Ai sensi dell'art. 2, che costituisce il capo II, intitolato «Campo di applicazione», della sesta direttiva:

«Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto:

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

2. (...)».

4 L'art. 4 della sesta direttiva, che ne costituisce il capo IV, intitolato «Soggetti passivi», dispone ai nn. 1 e 2:

«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità».

5 L'art. 13 della sesta direttiva, intitolato «Esenzioni all'interno del paese», che fa parte del capo X, intitolato «Esenzioni», così dispone:

«A. Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

(...)

B. Altre esenzioni

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(...)

d) le operazioni seguenti:

1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

(...)

3. le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;

(...)

C. Opzioni

Gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione nel caso di:

(...)

b) operazioni di cui al punto B, lett. d) (...).

Gli Stati membri possono restringere la portata del diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di esercizio».

6 Le versioni inglese e svedese dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva menzionano in fine il factoring, insieme al ricupero dei crediti.

7 L'art. 17 della sesta direttiva, intitolato «Origine e portata del diritto a deduzione», che è inserito nel capo XI, intitolato «Deduzioni», dispone che:

«1. Il diritto a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diventa esigibile.

2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore:

a) L'imposta sul valore aggiunto dovuta o sorta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

(...)».

La normativa nazionale

8 L'art. 1 dell'Umsatzsteuergesetz 1991 (legge tedesca sull'imposta sulla cifra d'affari; in prosieguo: l'«UStG 1991»), intitolato «Operazioni imponibili», è formulato come segue:

«1) Sono soggette all'imposta sulla cifra d'affari le seguenti operazioni:

1. Le cessioni e le altre prestazioni effettuate a titolo oneroso da un imprenditore all'interno del paese nell'ambito della sua impresa. (...)

(...)».

9 Ai sensi dell'art. 2 dell'UStG 1991, intitolato «Imprenditore, impresa»:

«1) E' imprenditore chi esercita in forma autonoma un'attività commerciale o professionale. L'impresa ricomprende l'intera attività commerciale o professionale dell'imprenditore. Commerciale o professionale è ogni attività permanente diretta a produrre redditi, anche se manca l'intenzione di produrre redditi ovvero se un'associazione di persone agisce solo nei confronti dei suoi aderenti.

(...)».

10 L'art. 4 dell'UStG 1991, intitolato «Esenzioni in caso di cessioni e altre prestazioni e uso proprio», recita:

«Delle operazioni rientranti nell'art. 1, n. 1, punti 1-3, sono esenti:

(...)

8. a) la concessione, la negoziazione e la gestione di crediti, nonché la gestione di garanzie di crediti;

(...)

c) le operazioni relative ai crediti e la negoziazione di tali operazioni, eccettuata la riscossione di crediti;

(...)

(...)».

11 L'art. 9 dell'UStG 1991, intitolato «Rinuncia ad esenzioni», dispone che:

«1) L'imprenditore può trattare come imponibile un'operazione esente ai sensi dell'art. 4, punto 8, lett. a)-g) (...), se l'operazione viene eseguita nei confronti di un altro imprenditore per l'impresa di questi.

(...)».

12 L'art. 15 dell'UStG 1991, intitolato «Deduzioni», prevede che:

«1) L'imprenditore può dedurre i seguenti importi:

1. le imposte, imputate separatamente su fatture ai sensi dell'art. 14, per cessioni o altre prestazioni eseguite da altri imprenditori per la sua impresa. (...)

(...)

2) E' esclusa dalla deduzione l'imposta per le cessioni (...) di beni nonché per le altre prestazioni che l'imprenditore impiega per l'esecuzione delle seguenti operazioni:

1. operazioni esenti;

(...)».

13 Nelle Umsatzsteuer-Richtlinien 2000 (direttive in materia di imposta sulla cifra d'affari; in prosieguo: le «UStR 2000»), l'amministrazione finanziaria ha adottato le seguenti disposizioni:

- Il capo 18, n. 4, terza frase, delle UStR 2000 è formulato come segue:

«Il factoring in senso proprio (acquisto di crediti con piena assunzione del rischio di insolvenza) non rappresenta, nel caso dell'istituto del factoring, un'attività di impresa in quanto tale istituto non configura una prestazione a titolo oneroso né con l'acquisto del credito né con la sua riscossione (v. sentenza del Bundesfinanzhof - BFH - 10 dicembre 1981, V R 75/76, in: BFHE 134, 470; BStBl. II 1982, pag. 200)».

- Ai sensi del capo 57, n. 3, delle UStR 2000, frasi dalla prima alla sesta:

«Si configura un factoring in senso improprio se il cliente, detto cedente ["Anschlusskunde"] cede sì al factor i propri crediti derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi, ma è integralmente responsabile per la solvibilità del debitore. Sul piano economico il cedente rimane titolare dei crediti. L'attività del factor nei confronti del cedente, in caso di factoring in senso improprio, consiste nella concessione di crediti, nell'esame della solvibilità del debitore, nella tenuta dei conti debitori, nella redazione di prospetti e documenti statistici nonché nell'incasso. Si tratta al riguardo di più prestazioni principali. La concessione di crediti ai cedenti da parte del factor è esente da imposta ai sensi dell'art. 4, punto 8, lett. a), dell'UStG 1991. Le altre prestazioni del factor sono per contro soggette ad imposta (sentenza del BFH in: BFHE 134, 470; BStBl. II 1982, pag. 200)».

- Ai sensi del capo 60, n. 3, frasi prima e seconda, delle UStR 2000:

«In caso di factoring in senso proprio si configura una cessione di crediti, esente da imposta ai sensi dell'art. 4, punto 8, lett. c), dell'UStG 1991, da parte del cedente al factor (sentenza del BFH in: BFHE 134, 470; BStBl. II 1982, pag. 200). Il factoring in senso proprio si verifica se il cedente cede i suoi crediti derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi al factor e questi assume il rischio di insolvenza in ordine ai crediti acquistati».

Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

14 Dal fascicolo della causa principale risulta che la MKG-GmbH, che ha proposto il ricorso all'origine della controversia principale e che è attualmente resistente in cassazione («Revision») è l'avente causa della MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Factoring KG»). Assieme alla MMC-Auto Deutschland GmbH (in prosieguo: la «M-GmbH»), essa faceva parte del gruppo Trapp-Dries/Mitsubishi. In particolare nell'anno 1991, in cui sono state effettuate le operazioni controverse, la M-GmbH importava autoveicoli della marca Mitsubishi e li smerciava attraverso una propria rete commerciale sul mercato tedesco. La Factoring KG si incaricava per essa del settore factoring e finanziario.

15 Con contratto di factoring del 27 giugno 1991 la Factoring KG si obbligava, da un lato, nei confronti della M-GmbH, ad acquistare i crediti di quest'ultima nei confronti dei rivenditori derivanti da consegne di autoveicoli entro un limite da essa di volta in volta determinato in anticipo. Per i crediti così acquistati essa assumeva il rischio di insolvenza senza diritto di rivalsa nei confronti della M-GmbH. Lo star del credere si riteneva venuto in essere in caso di mancato pagamento da parte dei rivenditori 150 giorni dopo la scadenza della rispettiva fattura.

16 Dall'altro lato, la Factoring KG si obbligava a ricuperare i crediti eccedenti della M-GmbH, ma con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultima, nonché a tenere la contabilità dei debitori e ad inviare alla M-GmbH i documenti giustificativi che le permettessero l'esame della situazione dei propri rapporti con i singoli debitori.

17 La Factoring KG doveva accreditare alla M-GmbH l'importo nominale dei crediti acquistati nell'arco di una settimana di calendario, deducendo le commissioni pattuite, il terzo giorno di attività bancaria della settimana successiva. Le commissioni pattuite erano una commissione di factoring del 2% e una commissione di star del credere dell'1 % dell'importo nominale dei crediti trasferiti.

18 Da parte sua, la M-GmbH si obbligava al pagamento, oltre che di tali commissioni, di interessi la cui base di calcolo era la situazione debitoria giornaliera dei rivenditori presso la Factoring KG. Il tasso d'interesse doveva essere dell'1,8% superiore al tasso di interesse medio che la Factoring KG doveva pagare per il suo rifinanziamento.

19 La Factoring KG sosteneva la tesi secondo cui essa forniva alla M-GmbH prestazioni imponibili anche nei limiti in cui praticava il factoring detto «in senso proprio», consistente nell'assunzione a proprio carico del rischio di insolvenza per i crediti acquistati, e fatturava tali prestazioni addebitando le relative commissioni e i relativi interessi. Inoltre essa faceva valere, nella dichiarazione d'imposta a titolo dell'IVA da essa presentata per l'anno 1991, la deduzione per l'ammontare di DEM 1 028 100 per le operazioni di importazione relative alle dette prestazioni.

20 Dopo l'effettuazione di un controllo fiscale il Finanzamt, con provvedimento fiscale dell'11 aprile 1997, negava alla MKG-GmbH, in quanto avente causa della Factoring KG, la deduzione ai sensi dell'art. 15, n. 1, dell'UStG 1991. Esso, infatti, non ha trattato la ricorrente come un'impresa, ai sensi del capo 18, n. 4, terza frase, delle UStR 2000, nella misura in cui essa aveva svolto attività di factoring in senso proprio.

21 La MKG-GmbH ha pertanto proposto ricorso contro il detto provvedimento dinanzi allo Hessisches Finanzgericht (Germania).

22 Il Finanzgericht ha accolto tale ricorso. Esso ha infatti condiviso l'analisi della MKG-GmbH secondo cui il factor effettua per conto del cedente, sia in caso di factoring in senso proprio sia in caso di factoring in senso improprio, un determinato numero di prestazioni imponibili.

23 Il Finanzgericht ha affermato in particolare di non condividere il fatto che il factor, nel caso si assumesse il rischio di insolvenza dei debitori, non effettuerebbe prestazioni imponibili, ma agirebbe unicamente in proprio quale nuovo creditore, e che non sarebbe quindi assimilabile ad un imprenditore. Pertanto, esso ha ritenuto che non sarebbe legittimo concedere la deduzione nel caso del factoring in senso improprio e negarla nel caso del factoring in senso proprio.

24 Nel caso di specie, il Finanzamt ha dichiarato che l'attività svolta dalla Factoring KG era nel suo complesso di natura imprenditoriale. Secondo il detto giudice, infatti, anche nel caso del factoring in senso proprio il factor fornirebbe una serie di prestazioni e la deduzione non sarebbe esclusa ai sensi dell'art. 15, n. 1, dell'UStG 1991.

25 Il Finanzamt ha proposto ricorso in cassazione («Revision») contro la decisione del Finanzgericht dinanzi al Bundesfinanzhof.

26 Secondo il Finanzamt, nel caso del factoring in senso proprio, consistente nell'acquisto di crediti con piena assunzione del rischio di insolvenza dei debitori, il factor beneficerebbe unicamente di una prestazione sotto forma di cessione di credito. Effettuando la gestione e il ricupero del credito che gli viene ceduto senza diritto di rivalsa, l'istituto di factoring non effettuerebbe una prestazione a titolo oneroso per conto della controparte, e la detta attività non sarebbe quindi, in tal senso, un'attività d'impresa. Il Finanzamt ha invocato a tale proposito la giurisprudenza del Bundesfinanzhof.

27 Nella trattazione orale dinanzi al Bundesfinanzhof il Finanzamt ha riconosciuto che la Factoring KG ha in un primo momento accreditato alla M-GmbH l'importo nominale dei crediti acquistati (dedotte le pattuite commissioni di star del credere e di factoring) in via di concessione di crediti (a titolo di prestito) ai sensi dell'art. 4, punto 8, lett. a), dell'UStG 1991 e lo ha trasferito definitivamente alla cedente come prezzo d'acquisto solo nel caso di star del credere presunto (150 giorni dopo la scadenza della rispettiva fattura). Poiché la MKG-GmbH aveva rinunciato all'esenzione delle sue operazioni, anche il Finanzamt ritiene che alla ricorrente spetti un'ulteriore deduzione. Il Finanzamt continua però ad essere del parere che le commissioni di star del credere e di factoring non costituiscano un corrispettivo per una prestazione imponibile della Factoring KG, ma che quest'ultima fosse al riguardo soltanto destinataria di una prestazione, consistente nella cessione di crediti da parte del suo cliente, e non fosse quindi un'impresa, con la conseguenza che ad essa non compete, in corrispondente misura, la deduzione richiesta.

28 Il Bundesfinanzhof dubita che sia giustificato attenersi a tale proposito alla propria giurisprudenza sviluppata fino ad ora.

29 Dopo aver rilevato, da una parte, che occorre tener conto della circostanza che il factor svolge in complesso operazioni relative ai crediti ai sensi dell'art. 4, punto 8, lett. c), dell'UStG 1991, che traspone l'art. 13, parte B, lett. d), n. 3, della sesta direttiva, le quali vengono assoggettate ad imposta soltanto dopo un'opzione per l'imposizione ai sensi dell'art. 9 dell'UStG 1991, il quale traspone l'art. 13, parte C, della sesta direttiva, e, dall'altra, che appare concepibile che le operazioni del factor rientrino nella nozione di «factoring» di cui alla versione inglese dell'art. 13, parte B, lett. d), n. 3, in fine, della sesta direttiva, il giudice del rinvio afferma che, rispetto all'art. 17, n. 2, della sesta direttiva, si deve porre la questione se il factor in senso proprio impieghi beni e servizi «ai fini di sue operazioni soggette ad imposta», ai sensi di quest'ultima disposizione.

30 Al riguardo occorre preliminarmente stabilire se egli sia poi soggetto passivo che svolga operazioni, ovvero se, come sostiene il Finanzamt, sia solo destinatario di operazioni. Secondo il Bundesgerichtshof, l'interpretazione adottata dal Finanzamt, consistente nel trattare la Factoring KG come soggetto passivo solo parzialmente - solo in quanto essa svolga attività di factoring non in senso proprio e conceda prestiti -, ma nel negarle la deduzione quando pratichi factoring in senso proprio, senza relazione con la concessione di prestiti, non sarebbe compatibile con il principio di neutralità dell'IVA. Il giudice del rinvio esita tuttavia a negare nel caso di specie la deduzione per il solo fatto che la M-GmbH, anziché riscuotere direttamente i suoi crediti, ha trasferito tale incarico alla Factoring KG.

31 Per il caso in cui la Corte dichiarasse che una società di factoring impiega ai fini di sue operazioni i beni e servizi da essa ricevuti anche qualora essa acquisti crediti assumendo il rischio di insolvenza per gli stessi, si deve altresì stabilire se tali operazioni costituiscano operazioni «soggette ad imposta» ai sensi dell'art. 17, n. 2, della sesta direttiva. Ciò dipenderebbe dalla questione se le operazioni siano imponibili o esenti.

32 Alla luce del fatto che, così stando le cose, la risoluzione della controversia pendente dinanzi al Bundesfinanzhof richiede l'interpretazione della sesta direttiva, quest'ultimo ha deciso di soprassedere dallo statuire e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se una società di factoring impieghi, ai fini di sue operazioni, i beni e servizi da essa ricevuti anche qualora essa acquisti crediti assumendo il rischio di insolvenza per gli stessi.

2) Se al riguardo si tratti di operazioni soggette ad imposta o - in ogni caso anche - di operazioni ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), della [sesta] direttiva (...) che possono essere assoggettate ad imposta qualora gli Stati membri abbiano accordato ai soggetti passivi il diritto di optare per un'imposizione delle stesse. Quali delle operazioni elencate all'art. 13, parte B, lett. d), della [sesta] direttiva (...) rientrino in tale fattispecie».

33 In via preliminare va rilevato che dal fascicolo della causa principale risulta che solo il factoring «in senso proprio» - vale a dire l'operazione con cui il factor acquista dal suo cliente i crediti di quest'ultimo assumendo il rischio di insolvenza dei debitori - costituisce l'oggetto delle questioni pregiudiziali.

34 Per contro, il giudice del rinvio non ha alcun dubbio che il factoring detto «in senso improprio», in cui il factor gestisce e ricupera i crediti del suo cliente senza tuttavia assumere il relativo rischio di perdita, rientri nell'ambito di applicazione della sesta direttiva.

35 E' alla luce delle osservazioni di cui sopra che occorre rispondere alle questioni pregiudiziali.

Sulla prima questione

36 Dato che la controversia principale riguarda la questione se la MKG-GmbH, in quanto avente causa della Factoring KG, abbia diritto alla deduzione ai sensi dell'art. 17 della sesta direttiva, il giudice del rinvio chiede, con la prima domanda, se una società di factoring che acquista crediti assumendo il rischio di insolvenza dei debitori riceva beni e servizi da essa impiegati «ai fini di sue operazioni», ai sensi del n. 2 di tale disposizione.

37 La detta questione si risolve sostanzialmente nello stabilire se la sesta direttiva debba essere interpretata nel senso che tali operazioni di factoring in senso proprio rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva, anche se l'operatore che le effettua beneficia della deduzione dell'IVA assolta a monte.

38 A tale proposito occorre ricordare anzitutto che la sesta direttiva stabilisce un sistema comune d'IVA basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili.

39 Dall'art. 2 della sesta direttiva, che definisce il campo di applicazione dell'IVA, in combinato disposto con l'art. 4 della stessa direttiva, risulta che sono soggette alla detta imposta solo le attività di tipo economico, qualora vengano effettuate all'interno dello Stato membro da parte di un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

40 Ai sensi della sesta direttiva, si considera soggetto passivo chiunque eserciti in modo indipendente una delle dette attività economiche.

41 La nozione di «attività economiche» è definita dall'art. 4, n. 2, della sesta direttiva come comprensiva di «tutte» le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, in particolare delle operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

42 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l'art. 4 della sesta direttiva prevede così per l'IVA un campo di applicazione molto esteso, che comprende tutte le fasi produttive, distributive e della prestazione dei servizi (v., in particolare, sentenza 4 dicembre 1990, causa C-186/89, Van Tiem, Racc. pag. I-4363, punto 17).

43 Emerge peraltro dalla giurisprudenza della Corte che la nozione di «sfruttamento», ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva, si riferisce, conformemente ai presupposti che implica il principio di neutralità dell'IVA, a qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che miri a trarre dal bene in questione introiti che hanno carattere stabile (v., in particolare, sentenza Van Tiem, cit., punto 18).

44 La Corte ha tuttavia precisato che l'art. 4 della sesta direttiva dev'essere interpretato nel senso che una holding il cui unico scopo sia l'assunzione di partecipazioni presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, non ha la qualità di soggetto passivo dell'IVA e non ha pertanto diritto a deduzione in base all'art. 17 della sesta direttiva, fatti salvi i diritti che la detta holding possiede nella sua qualità di azionista o di socio (v., in particolare, sentenze 20 giugno 1991, causa C-60/90, Polysar Investments Netherlands, Racc. pag. I-3111, punto 17, e 14 novembre 2000, causa C-142/99, Floridienne e Berginvest, Racc. pag. I-9567, punto 17).

45 La detta interpretazione è basata in particolare sulla constatazione che il mero acquisto e la mera detenzione di quote societarie non devono essere ritenuti attività economiche, ai sensi della sesta direttiva, che conferiscono al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, in quanto l'eventuale dividendo, frutto della detta partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene e non costituisce il corrispettivo di nessuna attività economica (v. sentenze 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam, Racc. pag. I-3513, punti 12 e 13; 11 luglio 1996, causa C-306/94, Régie Dauphinoise, Racc. pag. I-3695, punto 17, e 6 febbraio 1997, causa C-80/95, Harnas & Helm, Racc. pag. I-745, punto 15).

46 Tuttavia, la Corte ha affermato che ciò non vale qualora la partecipazione sia accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzata l'assunzione di partecipazioni, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio (v. sentenza Polysar Investments Netherlands, cit., punto 14), ove siffatta interferenza implichi il compimento di operazioni soggette all'IVA ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva, quali la prestazione di servizi da parte della holding in questione alle dette società (v. sentenza Floridienne e Berginvest, cit., punti 18 e 19). La Corte ha inoltre affermato che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA prestazioni di servizi quali gli investimenti effettuati da un amministratore di condomini presso organismi finanziari, fondi che egli riceve dai clienti nell'ambito dell'amministrazione dei loro stabili e come remunerazione dei quali percepisce interessi, mentre il detto investimento costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile (v. sentenza Régie dauphinoise, cit., punti 17-19).

47 Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre che una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva, e configura pertanto un'operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario (v., in particolare, sentenze 3 marzo 1994, causa C-16/93, Tolsma, Racc. pag. I-743, punto 14, e 5 giugno 1997, causa C-2/95, SDC, Racc. pag. I-3017, punto 45).

48 Orbene, si deve necessariamente rilevare che, in una causa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, i rapporti tra il factor ed il suo cliente sono disciplinati da un contratto nell'ambito del quale le parti si scambiano prestazioni reciproche di questo tipo.

49 Infatti, da un lato, qualora, come in una causa tale, il factor pratichi factoring in senso proprio acquistando i crediti del suo cliente senza diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo in caso di insolvenza dei debitori, è pacifico che esso presta un servizio al cedente, il quale consiste essenzialmente nel sollevare quest'ultimo dalle operazioni di ricupero dei crediti e dal rischio di mancato pagamento degli stessi. D'altra parte, come corrispettivo del servizio così ricevuto, il cedente deve al factor una remunerazione, equivalente alla differenza tra il valore nominale dei crediti da lui ceduti al factor e l'importo che quest'ultimo gli versa come pagamento dei crediti. Infatti dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, nella causa principale, la Factoring KG tratteneva, conformemente alle stipulazioni del contratto concluso con la M-GmbH, una commissione di factoring del 2% ed una commissione di star del credere dell'1% dell'importo nominale dei crediti acquistati.

50 Il pagamento di una tale remunerazione non deriva quindi dalla mera presenza dei crediti nel patrimonio del factor, bensì costituisce il corrispettivo di fatto di un'attività economica esercitata da quest'ultimo, vale a dire le prestazioni di servizi che lo stesso ha fornito al cliente. Esiste pertanto un nesso diretto fra l'attività del factor ed il controvalore che esso percepisce a titolo di remunerazione, anche se non si può affermare che l'operatore che pratica il factoring in senso proprio non fornisca prestazioni a titolo oneroso al cedente e, quindi, che non eserciti un'attività economica ai sensi degli artt. 2 e 4 della sesta direttiva, ma che dovrebbe essere considerato come il mero destinatario di prestazioni sotto forma di cessioni dei crediti da parte del cliente. Il fatto che il factor garantisca al cliente il pagamento dei crediti assumendo il rischio di insolvenza dei debitori deve considerarsi come uno sfruttamento del bene in questione per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva, dato che la detta operazione è effettuata, tramite remunerazione, per un periodo determinato, come si è verificato nella causa principale.

51 Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal governo tedesco, la giurisprudenza che deriva in particolare dalla citata sentenza Polysar Investments Netherlands, relativa alla mera acquisizione o detenzione di quote sociali, riguarda circostanze di fatto e di diritto diverse da quelle della causa principale e non può, quindi, essere applicata per analogia.

52 Alla luce di ciò, attività di factoring in senso proprio come quelle oggetto della causa principale vanno analizzate in quanto rientranti nel campo di applicazione dell'IVA.

53 Tale interpretazione è confermata dal principio di neutralità dell'IVA, dalla sentenza 25 maggio 1993, causa C-18/92, Bally (Racc. pag. I-2871), nonché dalle versioni inglese e svedese dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, in fine, della sesta direttiva.

54 Non esiste infatti, anzitutto, alcuna valida ragione che possa giustificare una disparità di trattamento, dal punto di vista dell'IVA, tra il factoring in senso proprio e il factoring in senso improprio, dato che, in entrambi i casi, il factor fornisce al cliente prestazioni a titolo oneroso ed esercita, con ciò, un'attività economica. Qualsiasi altra interpretazione opererebbe una distinzione arbitraria tra questi due tipi di factoring e farebbe gravare sull'operatore economico interessato, nell'ambito di alcune delle sue attività economiche, il costo dell'IVA, senza dargli la possibilità di dedurlo ai sensi dell'art. 17 della sesta direttiva.

55 Orbene, occorre ricordare che il sistema delle deduzioni previsto al detto articolo è inteso ad esonerare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche, di modo che il sistema comune d'IVA garantisce la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche che sono sottoposte ad IVA, indipendentemente dagli scopi o dai risultati delle stesse (v. segnatamente, in tal senso, sentenza 27 settembre 2001, causa C-16/00, Cibo Participations, Racc. pag. I-6663, punto 27).

56 Inoltre, ai punti 9 e 16 della citata sentenza Bally, la Corte ha dichiarato che qualora, nell'ambito di una compravendita, il prezzo della merce venga pagato dall'acquirente mediante carta di credito e versato al fornitore dall'emittente della carta, la detrazione, effettuata da quest'ultimo, di una percentuale calcolata sul prezzo di vendita convenuto tra fornitore e acquirente costituisce il corrispettivo di un servizio offerto dal suddetto emittente al fornitore, che consiste, in particolare, nella garanzia del pagamento della merce.

57 Orbene, come la MKG-GmbH e la Commissione fanno giustamente valere, tale osservazione della Corte nella citata sentenza Bally, è altresì pertinente nell'ambito della causa in esame, in quanto, per le necessità dell'IVA, la prestazione di servizi resa al suo cliente da parte di una società che pratica il factoring in senso proprio è paragonabile al servizio offerto dall'emittente di una carta di credito al fornitore (v., a tale proposito, punti 49 e 50 della presente sentenza).

58 Infine, la circostanza che le versioni inglese e svedese dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, in fine, della sesta direttiva utilizzino, insieme alla nozione di «ricupero dei crediti», quella di «factoring» dimostra che un'operazione come quella di cui trattasi nella causa principale rientra nell'ambito di applicazione della sesta direttiva. Come sarà trattato più ampiamente nell'ambito dell'esame della seconda questione pregiudiziale, al termine «factoring» qui menzionato dev'essere infatti riconosciuta una portata estesa, avente ad oggetto sia il factoring in senso proprio sia il factoring in senso improprio, dato che, in quanto eccezione ad una disposizione che deroga all'applicazione dell'IVA, esso dev'essere inteso nel senso che riveste una portata la quale comprende tutte le forme che la detta operazione può assumere.

59 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale che la sesta direttiva dev'essere interpretata nel senso che un operatore che acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e che, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione esercita un'attività economica ai sensi degli artt. 2 e 4 della stessa direttiva, di modo che lo stesso ha la qualità di soggetto passivo ed ha quindi diritto alla deduzione in forza dell'art. 17 di tale direttiva.

Sulla seconda questione

60 Con tale questione il giudice del rinvio intende accertare se, nel caso in cui venisse data una risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, le operazioni effettuate da una società che pratica il factoring in senso proprio costituiscano operazioni «soggette ad imposta» ai sensi dell'art. 17, n. 2, della sesta direttiva.

61 Il detto giudice chiede, in particolare, se il factoring in senso proprio sia sottoposto ad IVA o se rientri in una delle attività esenti da IVA ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva, attività che possono tuttavia essere assoggettate ad imposta quando, come nella causa principale, lo Stato membro interessato abbia accordato ai suoi soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione e l'impresa in questione abbia espressamente rinunciato all'esenzione delle operazioni relative al factoring in senso proprio a cui si è dedicata.

62 Al fine di rispondere alla detta questione, occorre ricordare che le esenzioni previste all'art. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario che mirano ad evitare divergenze nell'applicazione da uno Stato membro all'altro del sistema dell'IVA e che debbono essere inquadrate nel contesto generale del sistema comune d'IVA (v., in particolare, sentenza 8 marzo 2001, causa C-240/99, Skandia, Racc. pag. I-1951, punto 23).

63 Inoltre, per giurisprudenza costante, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v., in particolare, sentenza 9 ottobre 2001, causa C-409/98, Mirror Group, Racc. pag. I-7175, punto 30).

64 Occorre altresì rilevare che le operazioni esonerate ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva sono definite unicamente in funzione della natura delle prestazioni di servizi elencate, mentre non è fatto alcun riferimento alla qualità delle persone che le forniscono o le ricevono. D'altra parte, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, tenuto conto dello scopo del sistema comune d'IVA di garantire la certezza del diritto nonché la corretta e semplice applicazione delle esenzioni di cui all'art. 13 di tale direttiva, occorre dare rilevanza, salvo in casi eccezionali, alla natura oggettiva dell'operazione di cui trattasi (v. sentenza 9 ottobre 2001, causa C-108/99, Cantor Fitzgerald International, Racc. pag. I-7257, punto 33).

65 In risposta alla prima questione pregiudiziale è già stato rilevato che un operatore come quello di cui trattasi nella causa principale, che pratichi il factoring in senso proprio, fornisce al cliente prestazioni di servizi a titolo oneroso che rientrano nel campo di applicazione della sesta direttiva e sono quindi imponibili, salva esenzione prevista da una disposizione particolare di tale direttiva.

66 A titolo delle dette esenzioni, l'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva elenca «le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali».

67 Tuttavia, dalla parte finale di tale disposizione risulta che la sesta direttiva esclude espressamente dalla lista delle dette esenzioni il «ricupero dei crediti».

68 Per il resto, le versioni inglese e svedese di tale disposizione paragonano il factoring al ricupero dei crediti, menzionandolo esplicitamente, insieme a quest'ultimo, come un'operazione non rientrante nella lista delle esenzioni.

69 Se la detta circostanza costituisce un indizio del fatto che il factoring è escluso dall'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva, ciò non toglie che le altre versioni linguistiche di quest'ultima disposizione non contengono alcuna indicazione esplicita in tal senso.

70 Occorre quindi situare la disposizione finale dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva nel suo contesto e interpretarla in funzione dello spirito della disposizione di cui trattasi anziché, più in generale, del regime stabilito da tale direttiva.

71 A tale proposito occorre ricordare che, dato che pongono deroghe all'applicazione generale dell'IVA, le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva devono essere soggette a un'interpretazione che limiti la loro portata a quanto è strettamente necessario per tutelare gli interessi che le dette deroghe permettono di proteggere (v., in tal senso, punto 63 della presente sentenza).

72 Per contro, come è già stato rilevato al punto 58 della presente sentenza, alle eccezioni ad una regola che deroghi all'applicazione generale dell'IVA dev'essere attribuita una portata estensiva.

73 Conformemente al complesso delle versioni linguistiche, il ricupero dei crediti costituisce un'eccezione alle esenzioni elencate all'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva.

74 Per quanto riguarda le versioni inglese e svedese di tale disposizione, esse menzionano a questo titolo anche il factoring, sullo stesso piano del ricupero dei crediti.

75 Orbene, considerata l'esigenza di un'interpretazione estensiva di tali eccezioni ad una disposizione derogatoria, la quale ha per effetto che le operazioni oggetto della stessa siano sottoposte all'imposizione che costituisce la norma di principio alla base della sesta direttiva, da un lato, il factoring menzionato nelle versioni inglese e svedese dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, in fine, della sesta direttiva va inteso nel senso che comprende sia il factoring in senso proprio sia il factoring in senso improprio.

76 Come è già stato rilevato al punto 54 della presente sentenza, non esiste infatti alcuna ragione idonea a giustificare una disparità di trattamento, dal punto di vista dell'IVA, di questi due tipi di factoring.

77 Dall'altro lato, nelle altre versioni linguistiche, la nozione di «ricupero dei crediti» va interpretata nel senso che comprende tutte le forme di factoring. Infatti, per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il ricupero e l'incasso di crediti di un terzo. Pertanto, il factoring dev'essere considerato nel senso che costituisce una mera variante del concetto più generale di «ricupero dei crediti», a prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene praticato.

78 Del resto, la nozione di «ricupero dei crediti» indica operazioni finanziarie chiaramente circoscritte, volte ad ottenere il pagamento di un debito in denaro, che sono di tipo completamente diverso da quello delle esenzioni elencate nella prima parte dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva.

79 Ne consegue che le versioni linguistiche diverse da quelle inglese e svedese non sono per nulla incompatibili con un'interpretazione che comprenda il factoring, in particolare quello in senso proprio, tra le eccezioni alle esenzioni previste dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva.

80 Occorre quindi rispondere alla seconda questione pregiudiziale che un'attività economica, con cui un operatore acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione, costituisce un «ricupero dei crediti» ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, in fine, della sesta direttiva ed è pertanto esclusa dall'esenzione stabilita dalla stessa disposizione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

81 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 17 maggio 2001, dichiara:

1) La sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretata nel senso che un operatore che acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e che, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione esercita un'attività economica ai sensi degli artt. 2 e 4 della stessa direttiva, di modo che lo stesso ha la qualità di soggetto passivo ed ha quindi diritto alla deduzione in forza dell'art. 17 di tale direttiva.

2) Un'attività economica, con cui un operatore acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione, costituisce un «ricupero dei crediti» ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, in fine, della sesta direttiva 77/388 e, pertanto, è esclusa dall'esenzione stabilita dalla stessa disposizione.