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62001J0384

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 maggio 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato membro - Sesta direttiva IVA - Art.12, n.3, lett.a) e b) - Forniture di gas e di energia elettrica tramite le reti pubbliche - Abbonamento alle reti di distribuzione - Aliquota ridotta. - Causa C-384/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-04395


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Facoltà per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi - Fornitura di gas naturale e di elettricità - Applicazione selettiva dell'aliquota ridotta a un solo aspetto della fornitura - Ammissibilità

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 12, n. 3, lett. b)]

Massima


$$Nel testo dell'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, nella sua versione risultante dalla direttiva 96/95/CE, che autorizza l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto per le forniture di gas naturale e di elettricità, nulla impone che tale disposizione venga interpretata nel senso che richieda che l'aliquota ridotta possa essere applicata solo qualora riguardi tutte le forniture di gas naturale e di elettricità. Un'applicazione selettiva dell'aliquota ridotta ad aspetti concreti e specifici, come l'abbonamento che dà diritto a un quantitativo minimo di elettricità per gli abbonati, non può essere esclusa, a condizione che essa non comporti alcun rischio di distorsione della concorrenza.

( v. punti 24, 26-28 )

Parti


Nella causa C-384/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e C. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e P. Boussaroque, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alla quota fissa dei prezzi delle forniture di gas e di elettricità effettuate tramite le reti pubbliche, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 12, n. 3, lett. a) e b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388//CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/95/CE, che modifica, in relazione al livello dell'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE (GU L 338, pag. 89),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, P. Jann e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig. S. Alber

cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 5 ottobre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») alla quota fissa dei prezzi delle forniture di gas e di elettricità effettuate tramite le reti pubbliche, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 12, n. 3, lett. a) e b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388//CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/95/CE, che modifica, in relazione al livello dell'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE (GU L 338, pag. 89; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

Contesto normativo

2 L'art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva recita:

«L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 1998 tale percentuale non deve essere inferiore al 15 %.

(...)

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e sono applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H».

3 L'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva dispone:

«Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale e di elettricità, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza. Lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione si pronuncia sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell'informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza».

4 L'art. 29 della legge francese 30 dicembre 1998, n. 98-1266, relativa alla legge tributaria per il 1999 (JORF del 31 dicembre 1998, pag. 20050), ha modificato l'art. 279 del code général des impôts inserendovi la seguente disposizione:

«L'imposta sul valore aggiunto viene riscossa all'aliquota ridotta del 5,50% per quanto riguarda:

(...)

b decies) gli abbonamenti relativi alle forniture di elettricità e di gas combustibile, distribuiti tramite le reti pubbliche».

5 Il governo francese applica quindi un'aliquota ridotta del 5,50% agli abbonamenti alle reti pubbliche di distribuzione di gas e di elettricità ed un'aliquota normale del 19,60% per il consumo di questi due prodotti.

Procedimento precontenzioso

6 Con lettera 8 luglio 1998 il governo francese comunicava alla Commissione il suo intento di applicare, conformemente all'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva, un'aliquota ridotta agli abbonamenti alle reti di distribuzione del gas e dell'elettricità.

7 La Commissione ha chiesto alle autorità francesi, con lettera 31 luglio 1998, di comunicarle le modalità di esecuzione di tale progetto. Nella lettera, essa faceva presente che, «qualora l'abbonamento costituisca il corrispettivo della fornitura di energia, si applica l'aliquota ridotta. Per contro, ove questo stesso corrispettivo rappresenti, in tutto o in parte, una prestazione di altra natura, come, ad esempio, il noleggio del contatore, la manutenzione della rete, ecc., l'aliquota ridotta può applicarsi solo sulla quota direttamente afferente alla fornitura di energia».

8 Il 7 settembre 1998 le autorità francesi hanno inviato alla Commissione una lettera redatta nei termini seguenti:

«Signor Commissario,

nella lettera inviataci il 31 luglio 1998, Ella precisa che, ai sensi dell'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva, l'aliquota IVA ridotta può applicarsi all'abbonamento alle reti di distribuzione di gas e di elettricità purché esso costituisca il corrispettivo della fornitura di energia.

Ciò è quanto si verifica in Francia. Infatti, la fatturazione dei consumi di gas e di elettricità secondo una tariffa che comprende una quota fissa (l'abbonamento) e una quota variabile ha lo scopo di differenziare il prezzo dell'energia consumata in base al volume ed ai modi di consumo.

Il costo dell'energia fornita agli utenti varia in base alle potenze di consumo sottoscritte: più è elevata la quantità di energia consumata, più gli strumenti di produzione e di distribuzione richiesti per soddisfare tale domanda devono essere rilevanti.

Quindi, la ripartizione del prezzo tra una quota fissa e una quota variabile consente di stabilire tre tariffe a seconda che il consumatore sia un utente domestico, un utente del settore commerciale o della piccola industria o un utente industriale.

Ne risulta che l'abbonamento non è il compenso di una prestazione specifica, bensì il corrispettivo per la fornitura di gas e di elettricità. Il fatto che i costi fissi sopportati per la produzione effettiva rappresentano più della metà degli oneri sostenuti dall'operatore mentre l'abbonamento rappresenta solo il 27% circa degli importi fatturati agli utenti sottolinea che l'ammortamento dei costi fissi è compreso sia nel prezzo dell'abbonamento sia nella quota variabile del prezzo pagato dal consumatore».

9 Il 7 dicembre 1998, la Commissione inviava alle autorità francesi una lettera redatta nei seguenti termini:

«Signor Ministro, signor Sottosegretario,

Vi ringrazio per la Vostra lettera del 7 settembre u.s., in risposta alla mia del 31 luglio, in cui mi vengono fornite precisazioni sulle modalità di esecuzione dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta agli abbonamenti di gas e di elettricità.

Ai sensi dell'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva IVA, l'aliquota IVA ridotta può applicarsi alle forniture di gas e di elettricità a talune condizioni.

Secondo le Vostre affermazioni l'abbonamento non costituisce il compenso per una prestazione specifica ma il corrispettivo per la fornitura di gas e di energia elettrica. Ora, la Commissione si chiede se tale condizione si verifichi nella misura in cui la quota fissa del prezzo dell'energia che costituisce l'abbonamento non comprenda alcun consumo effettivo di energia. Vi sarei quindi grato di comunicare alla Commissione precisazioni su questo punto al fine di consentirle di adottare una decisione sulla misura progettata.

Peraltro, mi sembra che la riflessione debba vertere anche sull'art.12, n. 3, lett. a).

Per quanto riguarda il termine di tre mesi di cui dispone la Commissione ai sensi dell'art. 12, n. 3, lett. b), per esaminare la richiesta, ricordo che esso, già interrotto dalla precedente richiesta di informazioni della Commissione del 31 luglio u.s., viene di nuovo interrotto dalla presente richiesta. Esso riprenderà a decorrere dal ricevimento della Vostra risposta.

Vi prego di gradire, Signor Ministro, Signor Sottosegretario, i sensi della mia più alta stima».

10 Le autorità francesi non hanno risposto a tale lettera 7 dicembre 1998. Tuttavia, il 30 dicembre 1998, il Parlamento francese ha adottato la legge n. 98/1266, il cui art. 29 ha modificato l'art. 279 del code général des impôts prevedendo l'applicazione di un'aliquota IVA del 5,50% agli abbonamenti relativi alle forniture di elettricità e di gas.

11 Il 22 ottobre 1999, ritenendo che la Repubblica francese avesse adottato il suddetto art. 29 in violazione dell'art. 12, n. 3, lett. a) e b), della sesta direttiva, la Commissione inviava a tale Stato una lettera di diffida, invitandolo a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.

12 Non avendo ricevuto risposta da parte della autorità francesi, il 13 giugno 2000, la Commissione emetteva un parere motivato che ricalcava i termini della lettera di diffida e che invitava la Repubblica francese ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

13 Il 7 agosto 2000, le autorità francesi rispondevano al suddetto parere motivato contestando la posizione della Commissione; quest'ultima decideva allora di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

14 Con il ricorso, la Commissione addebita alla Repubblica francese di aver messo in vigore un'aliquota IVA ridotta per l'abbonamento alle reti di energia ed un'aliquota normale per il consumo di energia, in violazione dell'art. 12, n. 3, lett. a) e b), della sesta direttiva.

15 Il ricorso pone sostanzialmente tre questioni.

16 In primo luogo, la Commissione nutre dubbi quanto alla qualificazione degli «abbonamenti relativi alle forniture di elettricità e di gas combustibile distribuiti dalle reti pubbliche» come «forniture di gas naturale e di elettricità» ai sensi dell'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva. Infatti, essa si pone la questione se l'abbonamento non debba piuttosto essere qualificato come corrispettivo di una «prestazione specifica rappresentativa di costi fissi distinta dalla fornitura di energia».

17 In secondo luogo, per la Commissione, anche se si tratta di una fornitura, la stessa aliquota deve applicarsi all'abbonamento e a qualsiasi altro consumo di elettricità, in conformità al principio di neutralità.

18 In terzo luogo, adottando la disposizione controversa, la Repubblica francese non avrebbe rispettato la procedura di cui all'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva. Occorre esaminare queste tre censure in ordine successivo.

Sulla qualificazione dell'abbonamento come «fornitura»

19 Occorre ricordare che, come indicato nei punti 7-9 della presente sentenza, la Commissione aveva inizialmente riconosciuto che, «qualora l'abbonamento costituisca il corrispettivo della fornitura di energia, si applica l'aliquota ridotta». Le autorità francesi hanno precisato che l'abbonamento era, infatti, «il corrispettivo per la fornitura di gas e di elettricità». Nella lettera 7 dicembre 1998, la Commissione si è limitata a porsi interrogativi su tale qualificazione «nella misura in cui la quota fissa del prezzo dell'energia che costituisce l'abbonamento non comprenda alcun consumo effettivo di energia».

20 Dinanzi alla Corte, la Commissione non ha fornito alcun argomento che consenta di concludere che l'abbonamento non può in alcun caso considerarsi come fornitura e deve quindi considerarsi come prestazione di servizi. Essa ha, in proposito, espresso solo dubbi, ipotesi o interrogativi.

Sul principio di neutralità

21 La Commissione ritiene che, ove l'abbonamento venga considerato una fornitura, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta all'abbonamento alle reti di energia e di un'aliquota normale a qualsiasi altra fornitura di energia urterebbe contro il principio di neutralità inerente alla sesta direttiva.

22 In proposito, occorre rilevare che l'art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva ypresuppone che la stessa aliquota IVA, l'aliquota normale, si applichi alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi.

23 Questa stessa disposizione prevede poi che una o due aliquote ridotte possano essere applicate e ciò unicamente alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato H.

24 L'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva autorizza l'applicazione di un'aliquota ridotta per le forniture di gas naturale e di elettricità.

25 La Corte ha già affermato che l'introduzione e il mantenimento di aliquote IVA ridotte inferiori all'aliquota normale fissata dall'art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva sono ammissibili solo se non violano il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell'IVA, il quale osta a che merci di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza le une con le altre, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell'IVA (sentenza 3 maggio 2001, causa C-481/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3369, punti 21 e 22).

26 Ora, la Commissione non ha fornito alcun elemento che consenta di concludere che il suddetto principio sia, nel caso di specie, violato attraverso l'applicazione selettiva dell'aliquota IVA ridotta ad un solo aspetto della fornitura di gas e di elettricità.

27 Comunque, nel testo dell'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva, nulla impone che tale disposizione venga interpretata nel senso che richieda che l'aliquota ridotta si applichi solo qualora riguardi tutte le forniture di gas naturale e di elettricità. Anche se nel testo francese di tale disposizione viene usato l'articolo determinativo «aux» (alle) davanti al termine «fournitures» (forniture), un raffronto tra le diverse versioni linguistiche, di cui talune non usano l'articolo determinativo, fa propendere per un'interpretazione secondo la quale un'applicazione selettiva dell'aliquota ridotta non può essere esclusa, a condizione che essa non comporti alcun rischio di distorsione della concorrenza.

28 Peraltro, poiché l'aliquota ridotta costituisce l'eccezione, la limitazione della sua applicazione ad aspetti concreti e specifici, come l'abbonamento che dà diritto ad un quantitativo minimo di elettricità per gli abbonati, è coerente con il principio secondo cui le esenzioni o le deroghe devono essere interpretate in senso restrittivo.

29 Occorre quindi concludere che la Commissione non ha dimostrato che l'applicazione di un'aliquota ridotta al solo abbonamento che dà diritto a una fornitura minima di energia impone necessariamente l'applicazione della stessa aliquota ridotta a qualsiasi altra fornitura di energia.

30 Per quanto riguarda la condizione secondo cui l'applicazione di un'aliquota ridotta non comporta alcun rischio di distorsione della concorrenza, tale condizione verrà esaminata nell'ambito dell'analisi della questione riguardante la procedura prevista cui all'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva.

Sulla procedura prevista all'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva

31 La Commissione rileva che, per mettere in vigore l'aliquota ridotta dell'IVA applicabile agli abbonamenti, le autorità francesi avrebbero dovuto attendere la conclusione della procedura prevista all'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva.

32 Secondo tale disposizione, uno Stato membro che progetta di applicare un'aliquota ridotta deve informarne previamente la Commissione. Ove la Commissione non si pronunci sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione, si presume che non esista alcun rischio di distorsione.

33 Tale disposizione non prevede alcuna possibilità di estensione o di sospensione del termine di tre mesi.

34 Anche ammettendo che la Commissione possa interrompere il termine di tre mesi chiedendo informazioni complementari, nella presente causa la Commissione ha atteso fino all'ultimo momento, ossia due giorni prima della scadenza del termine che essa si era dato, per rispondere alla lettera delle autorità francesi del 7 settembre 1998.

35 Ora, nel caso di specie, nella sua lettera 7 dicembre 1998, la Commissione non rivolge alle autorità francesi alcun quesito concreto e non chiede alcuna informazione specifica riguardante un eventuale rischio di distorsione della concorrenza. Essa non si pronuncia nemmeno sulla qualificazione dei fatti a questo proposito.

36 Di conseguenza, dato che la Commissione non ha accertato, entro il termine di tre mesi impartitole dall'art. 12, n. 3, lett. b), della sesta direttiva, alcun rischio di distorsione della concorrenza, si ritiene che l'applicazione dell'aliquota ridotta non produca alcun rischio di questo genere.

37 Pertanto, non può addebitarsi alle autorità francesi di aver proceduto all'esecuzione delle misure progettate.

38 Poiché la Commissione è rimasta soccombente nei suoi tre motivi, il ricorso deve essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

39 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica francese ha concluso per la condanna della Commissione, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.