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Causa C-169/02


Dansk Postordreforening
contro
Skatteministeriet



(domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall'Østre Landsret)

«Cancellazione dal ruolo »

Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 10 aprile 2003
    
Ordinanza del presidente della Corte 6 novembre 2003
    

Massime dell'ordinanza

Questioni pregiudiziali – Ritiro, da parte del giudice del rinvio, delle questioni sottoposte alla Corte – Cancellazione dal ruolo
(Art. 234 CE)







ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
6 novembre 2003 (1)


«Cancellazione dal ruolo»

Nel procedimento C-169/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Østre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Dansk Postordreforening

e

Skatteministeriet,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),



IL PRESIDENTE DELLA CORTE,



sentito l'avvocato generale, sig. L.A. Geelhoed, ha emesso la seguente



Ordinanza



1 Con ordinanza 1° maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 6 maggio successivo, l'Østre Landsret ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

2 Con lettera 29 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 9 ottobre seguente, l'Østre Landsret ha informato la Corte che intendeva ritirare la domanda di decisione pregiudiziale sottoposta a quest'ultima, in quanto la ricorrente nella causa principale aveva rinunciato alla sua azione.

3 Di conseguenza, occorre ordinare la cancellazione dal ruolo della presente causa.

4 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

La causa C-169/02 è cancellata dal ruolo della Corte.

Lussemburgo, 6 novembre 2003

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris


1 – Lingua processuale: il danese.