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Causa C-284/04

T-Mobile Austria GmbH e altri

contro

Repubblica d’Austria

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien)

«Sesta direttiva IVA — Operazioni imponibili — Nozione di “attività economica” — Art. 4, n. 2 — Assegnazione di diritti che consentono l’utilizzo di una parte prestabilita dello spettro di radiofrequenze riservata ai servizi di telecomunicazione»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 7 settembre 2006 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 giugno 2007 

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economiche ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 2)

L’art. 4, n. 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che l’attribuzione, da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione responsabile dell’assegnazione delle frequenze, di diritti quali i diritti d’uso di frequenze dello spettro elettromagnetico al fine di fornire al pubblico servizi di telecomunicazione mobile mediante messa all’asta non costituisce un’attività economica ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Tale attività dev’essere considerata condizione necessaria e preliminare all’accesso di operatori economici al mercato delle telecomunicazioni mobili e non può costituire una partecipazione dell’autorità nazionale competente al detto mercato. Infatti, solo i detti operatori, titolari dei diritti concessi, operano sul mercato interessato sfruttando il bene in questione al fine di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

Quindi, rilasciando autorizzazioni del genere, l’autorità nazionale competente non partecipa allo sfruttamento di un bene, costituito dai menzionati diritti di uso, al fine di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Mediante la detta procedura di concessione, tale autorità esercita esclusivamente un’attività di controllo e di regolamentazione dell’uso dello spettro elettromagnetico ad essa espressamente riservato.

Peraltro, il fatto che il rilascio delle licenze di cui trattasi comporti il versamento di un canone non è tale da modificare la qualificazione giuridica di questa attività.

(v. punti 42, 44-45, 49 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 giugno 2007 (*)

«Sesta direttiva IVA – Operazioni imponibili – Nozione di “attività economica” – Art. 4, n. 2 – Assegnazione di diritti che consentono l’utilizzo di una determinata parte dello spettro di frequenze radio riservate ai servizi di telecomunicazione»

Nel procedimento C-284/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria) con decisione 7 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 1° luglio 2004, nella causa tra

T-Mobile Austria GmbH,

3G Mobile Telecommunications GmbH,

mobilkom austria AG, già mobilkom austria AG & Co. KG,

master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG,

ONE GmbH,

Hutchison 3G Austria GmbH,

tele.ring Telekom Service GmbH,

tele.ring Telekom Service GmbH, subentrata alla TRA 3G Mobilfunk GmbH,

e

Repubblica d’Austria,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász e J. Klučka, presidenti di sezione, e dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore) e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancellieri: sig. B. Fülöp e sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratori

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 febbraio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la T-Mobile Austria GmbH, dai sigg. F. Heidinger e W. Punz, Rechtsanwälte;

–       per la 3G Mobile Telecommunications GmbH e la mobilkom austria AG, dal sig. P. Huber, Rechtsanwalt;

–       per la master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG, la ONE GmbH e la Hutchison 3G Austria GmbH, dai sigg. E. Lichtenberger e K. Retter, Rechtsanwälte;

–       per la tele.ring Telekom Service GmbH, dai sigg. T. Kustor e B. Polster, Rechtsanwälte, nonché dal sig. C. Staringer, professore universitario;

–       per la Repubblica d’Austria, dal sig. U. Weiler, in qualità di agente;

–       per il governo austriaco, dai sigg. H. Dossi, J. Bauer e C. Knecht, in qualità di agenti;

–       per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente, assistito dal sig. K. Hagel-Sørensen, advokat;

–       per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C.-D. Quassowski, nonché dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. K. Stopp e B. Burgmaier, Rechtsanwälte;

–       per il governo spagnolo, dal sig. J. Rodríguez Cárcamo, in qualità di agente;

–       per l’Irlanda, dal sig. A. Aston e dal sig. G. Clohessy, SC;

–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

–       per il governo olandese, dalla sig.ra H. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;

–       per il governo polacco, dal sig. J. Pietras, in qualità di agente;

–       per il governo del Regno Unito, dal sig. M. Bethell e dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. K. Parker e C. Vajda, QC, nonché dal sig. G. Peretz, barrister;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. K. Gross, R. Lyal, M. Shotter e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»), in particolare sull’art. 4 di tale direttiva.

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di procedimenti riuniti alla causa principale tra, da un lato, la T-Mobile Austria GmbH, la 3G Mobile Telecommunications GmbH, la mobilkom austria AG, già mobilkom austria AG & Co. KG, la master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG, la ONE GmbH, la Hutchison 3G Austria GmbH, la tele.ring Telekom Service GmbH e la TRA 3G Mobilfunk GmbH, cui è subentrata la tele.ring Telekom Service GmbH, e, dall’altro, la Repubblica d’Austria, diretti ad ottenere da quest’ultima, ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») a monte, l’emissione di fatture per i canoni versati in occasione della concessione alle ricorrenti nella causa principale di diritti d’uso di frequenze dello spettro elettromagnetico al fine di fornire al pubblico servizi di telecomunicazione mobile (in prosieguo: i «diritti d’uso di cui alla causa principale»).

 Contesto normativo

 Le disposizioni relative all’IVA

 La normativa comunitaria

3       Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale sono assoggettate all’IVA.

4       L’art. 4 di tale direttiva dispone quanto segue:

«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

2.      Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

(...)

5.      Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

In ogni caso, gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato D quando esse non sono trascurabili.

(…)».

5       L’art. 17 della detta direttiva così recita:

«1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

2.      Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:

a)      l’imposta sul valore aggiunto dovut[a] o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

(…)».

6       Il punto 1 dell’allegato D della sesta direttiva riguarda le telecomunicazioni.

 La normativa nazionale

7       Ai sensi dell’art. 1, n. 1, punto 1, della legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari del 1994 (Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. 663/1994; in prosieguo: l’«UStG 1994»), sono assoggettate all’IVA le forniture ed altre prestazioni che un imprenditore, nell’ambito della sua impresa, effettua a titolo oneroso sul territorio nazionale. La stessa disposizione precisa che la tassazione non è esclusa dal fatto che l’operazione venga effettuata sulla base di un atto legislativo o amministrativo o sia considerata come effettuata in forza di una disposizione di legge.

8       Ai sensi dell’art. 2, n. 1, dell’UStG 1994, è considerato imprenditore chi esercita in forma autonoma un’attività commerciale o professionale, ossia ogni attività diretta a ricavare introiti con carattere di stabilità. In conformità n. 3 del detto articolo, gli enti di diritto pubblico esercitano, in linea di principio, un’attività commerciale o professionale solo nell’ambito delle loro imprese commerciali.

9       L’art. 11, n. 1, prima e seconda frase, dell’UStG 1994 prevede che, se l’imprenditore effettua operazioni ai sensi dell’art. 1, n. 1, punto 1, dell’UStG 1994, è legittimato ad emettere fatture. Inoltre, se quest’ultimo effettua operazioni destinate ad un altro imprenditore o per le necessità dell’impresa di quest’ultimo o per una persona giuridica che non sia imprenditore, egli è obbligato ad emettere fatture.

10     Ai sensi dell’art. 11, n. 1, punto 6, dell’UStG 1994, in tali fatture deve figurare l’ammontare dell’IVA relativa all’operazione effettuata.

11     L’art. 2, n. 1, della legge relativa all’imposta sulle società (Körperschaftsteuergesetz, BGBl. 401/1988; in prosieguo: il «KStG») dispone che costituisce un’impresa commerciale di un ente di diritto pubblico qualsiasi organismo economicamente autonomo diretto esclusivamente o prevalentemente ad un’attività economica privata permanente e alla realizzazione di redditi o, nel caso in cui non vi sia partecipazione all’attività economica generale, di altri vantaggi economici, ad esclusione delle attività agricole o forestali.

12     L’art. 2, n. 5, del KStG dispone che non costituisce attività economica privata ai sensi del n. 1 del detto articolo l’attività che rientra prevalentemente nell’esercizio dell’autorità pubblica.

 Le disposizioni relative all’assegnazione dei diritti d’uso di cui alla causa principale

 La normativa comunitaria

13     La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15), è stata in vigore fino al 25 luglio 2003.

14     L’art. 2, n. 1, della detta direttiva dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, s’intende per:

(...)

d)      “Esigenze fondamentali”: motivi non economici di pubblico interesse che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni relative all’installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazione o alla prestazione di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, la salvaguardia della sua integrità e, in casi giustificati, l’interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e la pianificazione urbana e del territorio, nonché l’uso effettivo dello spettro di frequenze e la necessità di evitare interferenze dannose tra sistemi di telecomunicazione radio fissi e altri sistemi tecnici, terrestri o spaziali (…)».

15     Ai sensi dell’art. 3, n. 3, seconda frase, della detta direttiva:

«Gli Stati membri possono concedere licenze individuali solo se il beneficiario accede a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, ovvero è soggetto ad obblighi particolari o gode di diritti speciali, secondo le disposizioni della sezione III».

16     L’art. 4, n. 1, della direttiva 97/13 precisa le condizioni relative alle autorizzazioni generali nei seguenti termini:

«Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni ad autorizzazioni generali, le condizioni, ove giustificato, di queste ultime imposte sono quelle elencate nell’allegato, ai punti 2 e 3. Tali autorizzazioni realizzano il sistema meno oneroso possibile nel rispetto delle pertinenti esigenze fondamentali e delle altre pertinenti esigenze d’interesse pubblico di cui all’allegato, ai pertinenti punti 2 e 3».

17     La sezione III di tale direttiva, che comprende gli artt. 7-11, disciplina le licenze individuali, qualora la situazione ne giustifichi il rilascio. L’art. 8, n. 1, primo comma, della detta direttiva dispone che «[l]e condizioni che, oltre a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, possono essere imposte, ove giustificato, alle licenze individuali sono elencate nell’allegato, punti 2 e 4». In conformità ai punti 2.1 e 4.2 del detto allegato, si tratta, in particolare, delle condizioni che mirano a garantire la conformità con le pertinenti esigenze fondamentali, nonché delle condizioni specifiche legate all’uso effettivo e all’efficace gestione delle frequenze radio.

18     In applicazione dell’art. 10, n. 1, della direttiva 97/13, gli Stati membri possono limitare il numero di licenze individuali solo al fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio. In conformità al n. 2, primo trattino, del detto articolo, essi devono, in proposito, tenere nel debito conto la necessità di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza. Il n. 3, primo comma, dello stesso articolo, impone agli Stati membri di concedere le licenze individuali in base a criteri di selezione che devono essere obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionati.

19     Dall’art. 11, n. 1, della detta direttiva risulta che la concessione di licenze può dare luogo alla riscossione di diritti «esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative licenze individuali». Il n. 2 del detto articolo prevede inoltre:

«In deroga al paragrafo 1 quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono permettere all’autorità di regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l’uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza».

20     La direttiva 97/13 è stata abrogata e sostituita, a partire dal 25 luglio 2003, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

21     L’art. 9 di quest’ultima direttiva dispone quanto segue:

«(...)

3.      Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che le imprese trasferiscano i diritti di uso delle radiofrequenze ad altre imprese.

4.      Gli Stati membri provvedono affinché l’intenzione di un’impresa di trasferire diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all’autorità nazionale di regolamentazione competente per l’assegnazione delle frequenze e che ogni trasferimento di tali diritti abbia luogo in conformità delle procedure stabilite dall’autorità nazionale di regolamentazione e sia reso pubblico. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni. Qualora l’utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l’applicazione della decisione [del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002] n. 676/2002/CE [relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108, pag. 1)] o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non devono dar luogo ad un cambiamento dell’utilizzazione di tali radiofrequenze».

 La normativa nazionale

22     Ai sensi dell’art. 14 della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz, BGBl. I, 100/1997; in prosieguo: il «TKG»), nella versione applicabile all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, la fornitura del servizio di telefonia vocale mobile e di altri servizi pubblici di telecomunicazione mobile mediante una rete di telecomunicazione mobile gestita autonomamente necessita di una concessione.

23     In conformità all’art. 15, n. 2, punto 3, del TKG, per quanto riguarda le concessioni relative alla fornitura di servizi pubblici di telecomunicazione mobile, siffatta concessione dev’essere attribuita quando le frequenze sono state assegnate ovvero possono essere assegnate al richiedente insieme alla detta concessione.

24     A norma dell’art. 21, n. 1, del TKG, i titolari di una concessione di telecomunicazione mobile sono tenuti a corrispondere, congiuntamente ai diritti per l’uso delle frequenze, un canone una tantum o annuale per l’uso delle frequenze a titolo di garanzia per l’uso efficiente delle frequenze attribuite.

25     L’art. 49, n. 4, del TKG, in combinato disposto con l’art. 111 di quest’ultimo, stabilisce che l’assegnazione delle frequenze previste per la prestazione di servizi pubblici di telecomunicazione mobile e per altri servizi pubblici di telecomunicazioni rientra nella competenza della Telekom-Control-Kommission (commissione di controllo delle telecomunicazioni; in prosieguo: la «TCK»).

26     Il procedimento di assegnazione è disciplinato dall’art. 49 a, n. 1, del TKG, il quale prevede quanto segue:

«L’autorità di regolamentazione è tenuta ad assegnare le frequenze di propria competenza all’offerente che ottemperi alle condizioni generali di cui all’art. 15, n. 2, punti 1 e 2, ed assicuri l’utilizzo più efficiente delle frequenze, determinato dall’entità del compenso offerto per l’utilizzo delle stesse».

27     Secondo gli artt. 108 e 109 del TKG, la TCK è costituita in forma di una società, la Telekom-Control GmbH, di cui lo Stato austriaco è socio unico.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

28     Il 3 maggio 1999 la TCK ha assegnato, mediante un’asta, i diritti d’uso di cui alla causa principale relativi alle frequenze dette «GSM» (norma DCS-1800) alla tele.ring Telekom Service GmbH contro un canone d’utilizzo di EUR 98 108 326 e, il 7 febbraio 2000, quelli relativi alle frequenze per il sistema di radiocomunicazioni europee TETRA alla master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG per la somma di EUR 4 832 743,47.

29     Il 20 novembre 2000 la TCK ha concesso i diritti d’uso di cui alla causa principale riguardanti le frequenze relative ai sistemi di telefonia mobile detti «UMTS» (norma IMT-2000). Il procedimento, anch’esso svoltosi in forma di asta, si è concluso con l’assegnazione dei detti diritti alle società T-Mobile Austria GmbH, 3G Mobile Telecommunications GmbH, mobilkom austria AG & Co. KG, Hutchison 3G Austria GmbH, ONE GmbH e TRA 3G Mobilfunk GmbH, per un importo complessivo di canoni pari a EUR 831 595 241,10.

30     Con i loro ricorsi, le ricorrenti nella causa principale chiedono che la Repubblica d’Austria rilasci loro le fatture relative all’assegnazione dei diritti d’uso di cui alla causa principale, in quanto tali fatture sono necessarie ai fini della detrazione dell’IVA a monte, in applicazione della normativa nazionale che ha recepito l’art. 17 della sesta direttiva.

31     Pertanto, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il combinato disposto dell’art. 4, n. 5, terzo comma, e dell’allegato D, n. 1, della sesta direttiva (...) vada interpretato nel senso che l’assegnazione, da parte di uno Stato membro, di diritti d’uso delle frequenze per sistemi di telefonia mobile secondo gli standard UMTS/IMT-2000, GSM-DCS-1800 e TETRA (in prosieguo: i “diritti di uso di frequenze per i sistemi di telefonia mobile”), contro un canone d’uso delle frequenze, costituisca un’operazione rientrante nel settore delle telecomunicazioni.

2)      Se l’art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva vada interpretato nel senso che uno Stato membro, il cui diritto nazionale non prevede il criterio di cui alla [stessa disposizione], del carattere “non trascurabile” di un’attività (regola de minimis) come presupposto per l’assoggettamento all’imposta va considerato, in ogni caso, soggetto passivo per tutte le attività nel settore delle telecomunicazioni indipendentemente dalla trascurabilità o meno di tali attività.

3)      Se l’art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva vada interpretato nel senso che l’assegnazione, da parte di uno Stato membro, dei diritti d’uso di frequenze per i sistemi di telefonia mobile contro un canone d’uso delle frequenze [corrispondente ad importi complessivi di] EUR 831 595 241,10 (UMTS/IMT-2000), EUR 98 108 326 (GSM/DCS-1800) e EUR 4 832 743,47 (TETRA) vada considerata operazione non trascurabile e quindi lo Stato membro, con tale operazione, vada considerato soggetto passivo.

4)      Se l’art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva vada interpretato nel senso che vi sarebbero distorsioni di concorrenza di una certa importanza se uno Stato membro, nell’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi di telefonia mobile contro [canoni d’uso corrispondenti ad importi complessivi di] EUR 831 595 241,10 (UMTS/IMT-2000), EUR 98 108 326 (GSM/DCS-1800) e EUR 4 832 743,47 (TETRA), non assoggettasse tali canoni all’imposta sulla cifra d’affari, mentre gestori privati di tali frequenze fossero tenuti ad assoggettare tale operazione a [detta] imposta.

5)      Se l’art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva vada interpretato nel senso che l’operazione con cui uno Stato membro che assegna ad operatori di telefonia mobile diritti d’uso di frequenze per sistemi di telefonia mobile in modo tale che esso prima stabilisce la maggiore offerta per il canone d’uso delle frequenze e poi aggiudica la frequenza al maggior offerente, non avviene [da parte di tale Stato], nell’ambito dell’esercizio del suo pubblico potere e che quindi [il detto Stato], nello svolgimento di tale attività, va considerato soggetto passivo, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell’atto con cui viene effettuata l’assegnazione secondo il diritto nazionale dello Stato [in questione].

6)      Se l’art. 4, n. 2, della sesta direttiva vada interpretato nel senso che l’assegnazione, da parte di uno Stato membro, di diritti d’uso di frequenze per sistemi di telefonia mobile descritta nel contesto della quinta questione vada considerata attività economica e se quindi tale Stato membro, per detta attività, vada considerato soggetto passivo.

7)      Se la sesta direttiva vada interpretata nel senso che i canoni fissati per l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze per sistemi di telefonia mobile rappresentino importi lordi (che includono già l’IVA) o netti (a cui può essere aggiunta l’IVA)».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla sesta questione

32     Con tale questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’assegnazione mediante asta da parte di uno Stato membro di diritti come i diritti d’uso di cui alla causa principale costituisca un’«attività economica» ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva.

33     In conformità all’art. 4, n. 1, della sesta direttiva, si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al n. 2 dello stesso articolo, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Tale nozione di «attività economiche» è definita al detto n. 2 come comprendente tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, in particolare le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

34     A tale riguardo occorre precisare che, sebbene l’art. 4 della sesta direttiva preveda per l’IVA una sfera di applicazione molto ampia, tale disposizione concerne esclusivamente le attività aventi carattere economico (v., in questo senso, sentenze 11 luglio 1996, causa C-306/94, Régie dauphinoise, Racc. pag. I-3695, punto 15; 29 aprile 2004, causa C-77/01, EDM, Racc. pag. I-4295, punto 47, e 26 maggio 2005, causa C-465/03, Kretztechnik, Racc. pag. I-4357, punto 18).

35     Da una costante giurisprudenza risulta inoltre che l’analisi delle definizioni delle nozioni di soggetto passivo e di attività economiche mette in rilievo l’ampiezza della sfera di applicazione della nozione di attività economiche e il suo carattere obiettivo, nel senso che l’attività viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati (v., in particolare, sentenza 21 febbraio 2006, causa C-223/03, University of Huddersfield, Racc. pag. I-1751, punto 47 e giurisprudenza citata).

36     Dalla decisione di rinvio emerge che, nella causa principale, l’attività esercitata dalla TCK è consistita nell’assegnare, mediante asta, diritti d’uso riguardanti talune frequenze dello spettro elettromagnetico ad operatori economici per una determinata durata. Al termine della procedura di concessione, a tali operatori sono state rilasciate autorizzazioni all’utilizzo dei diritti in tal modo acquisiti al fine di allestire taluni impianti di telecomunicazioni operanti in determinate parti del detto spettro elettromagnetico.

37     Occorre pertanto determinare se il rilascio di siffatta autorizzazione debba essere considerato, per sua natura, come uno «sfruttamento di un bene» ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva.

38     Si deve innanzi tutto precisare che, nel contesto di tale disposizione, il concetto di «sfruttamento» si riferisce, in conformità ai dettami del principio della neutralità del sistema comune di IVA, a tutte le operazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dirette a ricavare dal bene in questione introiti aventi un certo carattere di stabilità (v., in questo senso, sentenze 4 dicembre 1990, causa C-186/89, Van Tiem, Racc. pag. I-4363, punto 18; EDM, cit., punto 48, e 21 ottobre 2004, causa C-8/03, BBL, Racc. pag. I-10157, punto 36).

39     A tale riguardo, si deve rilevare che l’attività in esame nella causa principale consiste nel rilascio di autorizzazioni che consentono agli operatori economici beneficiari di procedere allo sfruttamento dei diritti d’uso che ne risultano offrendo al pubblico i loro servizi sul mercato delle telecomunicazioni mobili dietro retribuzione.

40     Ebbene, tale attività costituisce lo strumento per dare attuazione alle condizioni previste dal diritto comunitario dirette, tra l’altro, a garantire l’uso effettivo dello spettro di frequenze, ad evitare interferenze dannose tra sistemi di telecomunicazione radio fissi e altri sistemi tecnici, terrestri o spaziali, nonché ad assicurare l’efficace gestione di frequenze radio, come emerge dal combinato disposto degli artt. 2, n. 1, lett. d), 4, n. 1, e 8, n. 1, della direttiva 97/13.

41     Si deve inoltre sottolineare che il rilascio di siffatte autorizzazioni, in forza della direttiva 97/13 e della TKG, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro interessato.

42     Un’attività come quella di cui alla causa principale dev’essere quindi considerata una condizione necessaria e preliminare per l’accesso di operatori economici, quali le ricorrenti nella causa principale, al mercato delle telecomunicazioni mobili. Essa non può costituire una partecipazione della competente autorità nazionale al detto mercato. Solo tali operatori, infatti, titolari dei diritti concessi, operano sul mercato in esame sfruttando il bene in questione per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

43     Pertanto, un’attività come quella oggetto della causa principale, per sua natura, non può essere esercitata dagli operatori economici. A tale proposito, occorre sottolineare che non è pertinente la circostanza che i detti operatori abbiano ormai la facoltà di trasferire i loro diritti d’uso di frequenze radio. Tale trasferimento, infatti, oltre a rimanere soggetto al controllo dell’autorità nazionale di regolamentazione responsabile dell’assegnazione delle frequenze, in conformità all’art. 9, n. 4, della direttiva 2002/21, non può essere assimilato al rilascio di un’autorizzazione da parte dei pubblici poteri.

44     Di conseguenza, rilasciando tale tipo di autorizzazione, l’autorità nazionale competente non partecipa allo sfruttamento di un bene, costituito dai diritti d’uso dello spettro delle frequenze radio per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Con tale procedura di concessione, detta autorità esercita esclusivamente un’attività di controllo e di regolamentazione dell’utilizzo dello spettro elettromagnetico ad essa espressamente riservato.

45     Inoltre, il fatto che la concessione di diritti come i diritti d’uso oggetto della causa principale dia luogo al pagamento di un canone non è tale da modificare la qualificazione giuridica di quest’attività (v., in questo senso, sentenza 18 marzo 1997, causa C-343/95, Diego Calì & Figli, Racc. pag. I-1547, punto 24 e giurisprudenza citata).

46     Pertanto, tale concessione non può costituire un’«attività economica» ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva.

47     Questa conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento secondo cui, alla luce dell’art. 4, n. 5, di tale direttiva, non si può escludere che un’attività regolatrice esercitata da un organismo di diritto pubblico costituisca un’attività economica ai sensi dell’art. 4, n. 2, della stessa direttiva, di modo che tale organismo dovrebbe essere considerato come soggetto passivo per tale attività.

48     Infatti, anche supponendo che siffatta attività regolatrice possa essere qualificata come attività economica, rimane il fatto che l’applicazione dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva implica la previa constatazione del carattere economico dell’attività considerata. Orbene, dalla risposta fornita al punto 46 di questa sentenza risulta che ciò non accade nel caso di specie.

49     Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la sesta questione dichiarando che l’art. 4, n. 2, della sesta direttiva dev’essere interpretato nel senso che l’attribuzione, da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione responsabile dell’assegnazione delle frequenze, di diritti quali i diritti d’uso di cui alla causa principale mediante messa all’asta non costituisce un’attività economica ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

 Sulle altre questioni

50     Tenuto conto della risposta fornita alla sesta questione, non occorre rispondere alle altre questioni sollevate dal giudice del rinvio.

 Sulle spese

51     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 4, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che l’attribuzione, da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione responsabile dell’assegnazione delle frequenze, di diritti quali i diritti d’uso di frequenze dello spettro elettromagnetico al fine di fornire al pubblico servizi di telecomunicazione mobile, mediante messa all’asta, non costituisce un’attività economica ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.