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ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

30 maggio 2006 (*)

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Leasing di autovetture – Divieto di utilizzare in uno Stato membro un veicolo appartenente a une società di leasing avente sede in un altro Stato membro e immatricolato in tale Stato – Uso a titolo permanente sul territorio del primo Stato membro»

Nel procedimento C-435/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio) con decisione 6 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2004, nel procedimento penale a carico di

Sébastien Victor Leroy,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

considerata l’intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 49 CE-55 CE.

2        La suddetta questione è sorta nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. Leroy, residente in Belgio, per aver ivi circolato alla guida di un veicolo non immatricolato in tale Stato membro e non recante la targa attribuita al momento della prescritta immatricolazione.

 Contesto normativo

 Normativa comunitaria

3        L’art. 49, primo comma, CE recita:

«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».

 Normativa nazionale

4        L’art. 2, n. 1, del regio decreto 20 luglio 2001, relativo all’immatricolazione dei veicoli (Moniteur belge 8 agosto 2001, pag. 27031), dispone quanto segue:

«Un veicolo può essere immesso in circolazione solo se immatricolato e munito della targa di immatricolazione attribuita all’atto dell’immatricolazione».

5        L’art. 3 del detto decreto dispone quanto segue:

«§ 1.  Le persone residenti in Belgio immatricolano i veicoli che intendono immettere in circolazione in Belgio nel registro dei veicoli di cui all’art. 6, anche se tali veicoli sono già immatricolati all’estero.

(…)

§ 2. Tuttavia, nei seguenti casi, l’immatricolazione in Belgio dei veicoli immatricolati all’estero, e messi in circolazione dalle persone di cui al paragrafo 1, non è obbligatoria per:

1°      il veicolo messo a disposizione di una persona fisica o giuridica iscritta all’anagrafe di un comune belga o ad un registro belga delle imprese commerciali da un noleggiatore straniero per la durata massima di quarantotto ore;

(…)».

6        L’art. 29 del regio decreto 16 marzo 1968, riguardante il coordinamento delle leggi relative alla polizia stradale (Moniteur belge 27 marzo 1968, pag. 3145), prevede un regime sanzionatorio.

 La controversia di cui alla causa principale e la questione pregiudiziale

7        Il sig. Leroy, domiciliato in Belgio, è stato condannato, ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regio decreto 20 luglio 2001 e dell’art. 29 del regio decreto 16 marzo 1968, per aver ivi circolato alla guida di un veicolo non immatricolato in tale Stato membro e non munito della targa attribuita al momento della prescritta immatricolazione.

8        Egli ha ammesso di essere il principale fruitore del suddetto veicolo appartenente a una società di leasing avente sede nel Granducato di Lussemburgo. Non ha sostenuto che il veicolo in questione era destinato all’esercizio di un’attività professionale nel territorio di uno Stato membro diverso da quello della sua residenza.

9        Adita dal sig. Leroy, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 49-55 del Trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea ostino a una normativa nazionale di un primo Stato membro che vieta a una persona che risiede e lavora in tale Stato di utilizzare, sul territorio di quest’ultimo, un veicolo appartenente a una società di leasing con sede in un secondo Stato membro qualora tale veicolo non sia stato immatricolato nel primo Stato, anche se lo è stato nel secondo».

 Sulla questione pregiudiziale

10      Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

11      Secondo costante giurisprudenza, l’art. 49 CE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale la quale, senza giustificazioni oggettive, ostacoli la possibilità per un prestatore di servizi di esercitare effettivamente tale libertà (v., in particolare, sentenza 21 marzo 2002, causa C-451/99, Cura Anlagen, Racc. pag. I-3193, punto 29). Per di più, la libera prestazione dei servizi spetta sia al prestatore sia al destinatario dei servizi (sentenza 13 luglio 2004, causa C-429/02, Bacardi France, Racc. pag. I-6613, punto 31).

12      È pacifico che l’obbligo di immatricolare, nello Stato membro in cui sono utilizzati, i veicoli presi in leasing presso un’impresa avente sede in un altro Stato membro ha l’effetto di rendere più difficili le attività transfrontaliere di leasing (sentenza Cura Anlagen, cit., punto 37). L’obbligo di immatricolazione non perde la sua natura restrittiva per il fatto che la società stabilita in un altro Stato membro può ottenere l’immatricolazione del veicolo a suo nome in Belgio senza ivi disporre di una sede aziendale stabile (sentenza 15 dicembre 2005, cause riunite C-151/04 e C-152/04, Nadin e a., Racc. pag. I-11203, punto 38).

13      Quanto a un’eventuale giustificazione dell’obbligo di immatricolazione, la Corte ha già analizzato la legislazione di cui trattasi nella causa principale nella sua menzionata sentenza Nadin e a. Con riferimento all’art. 43 CE, essa, al punto 55 di tale sentenza, ha dichiarato che tale disposizione osta a che una normativa di un primo Stato membro obblighi un lavoratore non subordinato residente in tale Stato membro a ivi immatricolare un veicolo aziendale messo a sua disposizione dalla società presso cui lavora, società stabilita in un secondo Stato membro, qualora il veicolo aziendale non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente né venga di fatto utilizzato in tal modo.

14      Analogamente, l’art. 49, primo comma, CE osta a che una normativa nazionale di un primo Stato membro, come quella in questione nella causa principale, obblighi una persona residente in tale Stato membro a ivi immatricolare un veicolo noleggiato presso una società di leasing avente sede in un secondo Stato membro, qualora il suddetto veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente né venga di fatto utilizzato in tal modo.

15      Spetta al giudice a quo valutare la durata del contratto di noleggio in questione e la natura dell’effettivo uso del veicolo noleggiato (v. sentenza Nadin e a., cit., punto 42).

16      Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre quindi risolvere la questione sottoposta dichiarando che gli artt. 49 CE - 55 CE non ostano a una normativa nazionale di un primo Stato membro, come quella in questione nella causa principale, che vieta a una persona che risiede e lavora in tale Stato di utilizzare, sul territorio di quest’ultimo, un veicolo che la stessa ha noleggiato presso una società di leasing avente sede in un secondo Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato immatricolato nel primo Stato e sia destinato ad essere ivi essenzialmente utilizzato in via permanente o venga, di fatto, utilizzato in tal modo.

 Sulle spese

17      Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) così provvede:

Gli artt. 49 CE - 55 CE non ostano a una normativa nazionale di un primo Stato membro, come quella in questione nella causa principale, che vieta a una persona che risiede e lavora in tale Stato di utilizzare, sul territorio di quest’ultimo, un veicolo che la stessa ha noleggiato presso una società di leasing avente sede in un secondo Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato immatricolato nel primo Stato e sia destinato ad essere ivi essenzialmente utilizzato in via permanente o venga, di fatto, utilizzato in tal modo.

Firme


* Lingua processuale: il francese.