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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 giugno 2006 – Commissione / Finlandia

(Causa C-249/05)

«Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 49 CE — Sesta direttiva IVA — Artt. 21 e 22 — Obbligo per un soggetto passivo, residente in uno Stato membro diverso da quello ove effettua operazioni imponibili, di designare un rappresentante fiscale non direttamente debitore dell’IVA»

Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 21 e 22) (v. punto 56 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 28 e 49 CE nonché degli artt. 21 e 22 della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Legislazione nazionale che prevede l’obbligo, per un soggetto passivo non residente all’interno del paese, ma che vi effettua operazioni imponibili, di designare un rappresentante fiscale non direttamente debitore dell’imposta

Dispositivo

1)

Imponendo la designazione di un rappresentante fiscale ai soggetti passivi non residenti in Finlandia ma che vi effettuano operazioni imponibili e sono residenti in un altro Stato membro o in uno Stato terzo con cui è stata conclusa una convenzione in materia di assistenza reciproca delle autorità competenti per quanto riguarda le imposte indirette il cui campo di applicazione corrisponde a quello definito nella direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da determinate spese, dazi, imposte ed altre operazioni, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CE, e nel regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003, n. 1798, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 21 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.