Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Causa C-427/05

Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 1

contro

Porto Antico di Genova SpA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Genova)

«Fondi strutturali — Regolamento (CEE) n. 4253/88 — Art. 21, n. 3, secondo comma — Divieto di detrazione — Calcolo del reddito imponibile — Presa in considerazione dei contributi comunitari riscossi»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate l’8 maggio 2007 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 ottobre 2007 

Massime della sentenza

Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Concessione di un contributo finanziario

(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, art. 21, n. 3, secondo comma)

L’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, come modificato dal regolamento n. 2082/93, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una disciplina tributaria nazionale che include i contributi versati dai Fondi strutturali comunitari nella determinazione del reddito imponibile. Infatti, le detrazioni o le trattenute da cui consegue la riduzione dell’importo dei contributi comunitari riscosso dal beneficiario, che non hanno un nesso diretto e intrinseco con questi ultimi, non impediscono l’applicazione effettiva del meccanismo istituito dal regolamento n. 4253/88.

Peraltro, le differenze esistenti fra i beneficiari dei Fondi strutturali, a causa dell’imposizione sull’importo degli aiuti comunitari secondo aliquote diverse negli Stati membri, non possono essere considerate tali da violare il principio della parità di trattamento. Infatti, perché ciò accada, sarebbe necessario che la situazione dei beneficiari dei contributi comunitari fosse analoga. Orbene, ciò non può avvenire quando questi ultimi riscuotono tali aiuti in un contesto socioeconomico proprio di ciascuno Stato membro e quando, in mancanza di armonizzazione comunitaria in materia di determinazione del reddito imponibile, disparità oggettive fra le normative degli Stati membri sussistono ancora in materia, causando così inevitabilmente siffatte differenze fra i detti beneficiari.

(v. punti 18-21 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

25 ottobre 2007 (*)

«Fondi strutturali – Regolamento (CEE) n. 4253/88 – Art. 21, n. 3, secondo comma – Divieto di detrazione – Calcolo del reddito imponibile – Presa in considerazione dei contributi comunitari riscossi»

Nel procedimento C-427/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Commissione tributaria regionale di Genova, con ordinanza 31 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2005, nella causa tra

Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 1

e

Porto Antico di Genova SpA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. G. Arestis (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, e dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 febbraio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la Porto Antico di Genova SpA, dall’avv. I. Vigliotti;

–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato;

–       per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-C. Gracia, in qualità di agenti;

–       per l’Irlanda, dai sigg. D. O’Hagan e N. O’Hanlon, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A. Aston, SC;

–       per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. P. van Ginneken, in qualità di agenti;

–       per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;

–       per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. White, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e L. Flynn, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Colabianchi,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»).

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Genova 1 (in prosieguo: l’«Agenzia») e la società Porto Antico di Genova SpA (in prosieguo: la «Porto Antico»), in seguito al rigetto della domanda presentata da quest’ultima al fine di ottenere il rimborso delle somme da essa versate, per l’anno 2000, a titolo di imposta sul reddito delle persone giuridiche e di imposta regionale sulle attività produttive.

 Ambito normativo

 La normativa comunitaria

3       Sotto il titolo «Pagamenti», l’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88 era redatto come segue:

«I pagamenti ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l’importo dell’aiuto finanziario al quale essi hanno diritto».

 La normativa nazionale

4       L’art. 55, n. 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (supplemento ordinario alla GURI del 31 dicembre 1986, n. 302; in prosieguo: il «DPR n. 917/86»), nella versione applicabile alla causa principale, disponeva:

«Sono inoltre considerate sopravvenienze attive:

a)      (...)

b)      i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 53, e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. (...)».

 La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

5       Dall’ordinanza di rinvio emerge che, per quanto concerne l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta regionale sulle attività produttive, la Porto Antico, conformemente all’art. 55, n. 3, lett. b), del DPR n. 917/86, ha incluso nella sua dichiarazione dei redditi, relativa all’anno 2000, i contributi corrisposti dai Fondi strutturali comunitari e dalla Regione Liguria nell’ambito del periodo di programmazione 1994-1999.

6       Il 22 aprile 2002, ritenendo di essere incorsa in errore includendo i detti contributi nel calcolo del suo reddito imponibile relativo all’anno 2000, la Porto Antico ha proposto un reclamo dinanzi all’Agenzia, chiedendo il rimborso delle somme che la società stessa, a suo avviso, aveva indebitamente versato. In tale reclamo essa sosteneva che l’art. 55, n. 3, lett. b), del DPR n. 917/86 era in contrasto con il disposto dell’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88.

7       A seguito del silenzio dell’Agenzia, equivalente ad una decisione implicita di rigetto del reclamo della Porto Antico, quest’ultima ha proposto un ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova che, con sentenza 10 aprile 2003, l’ha accolto e ha disposto la restituzione degli importi indebitamente versati da detta società.

8       Il 10 marzo 2004 l’Agenzia ha interposto appello contro la detta sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Genova. Quest’ultima, ponendosi il problema della compatibilità dell’art. 55, n. 3, lett. b), del DPR n. 917/86 con il regolamento n. 4253/88, ha ritenuto necessario sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il disposto dell’articolo 21, n. 3, [secondo comma] del regolamento [n. 4253/88] (…) sia compatibile con l’art. 55 del [DPR n. 917/86] (nel testo vigente per l’anno 2000) che fa concorrere nella determinazione del reddito imponibile a fini fiscali i contributi CEE.

2)      In caso di accertata incompatibilità, se questa riguardi solo i contributi erogati a carico degli organismi comunitari ovvero riguardi altresì i contributi stabiliti nel DOCUP (Documento Unico di Programmazione Economica) a carico degli enti nazionali».

Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

9       Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se l’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88 debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina tributaria nazionale, quale l’art. 55, n. 3, lett. b), del DPR n. 917/86, che include i contributi versati dai Fondi strutturali comunitari nella determinazione del reddito imponibile.

10     In via preliminare occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (sentenze 11 agosto 1995, causa C-80/94, Wielockx, Racc. pag. I-2493, punto 16, e 7 settembre 2004, causa C-319/02, Manninen, Racc. pag. I-7477, punto 19). In particolare, la normativa nazionale non deve ostacolare il funzionamento del meccanismo istituito con il regolamento n. 4253/88 (v., in tal senso, sentenza 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., Racc. pag. 735, punto 15).

11     A questo proposito, l’art. 21, n. 3, secondo comma, del detto regolamento dispone che «i pagamenti ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l’importo dell’aiuto finanziario al quale essi hanno diritto».

12     Dalla formulazione letterale di tale disposizione emerge inequivocabilmente che essa non consente alcun prelievo sui contributi versati ai beneficiari dei Fondi strutturali. Occorre constatare che questa stessa formulazione non esclude che il reddito di cui fanno parte tali contributi in base al DPR n. 917/86 possa essere assoggettato ad imposizione.

13     Si deve rilevare che la Corte si è già pronunciata sulla portata dell’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88, nel contesto di importi versati sotto forma di aiuti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «orientamento». Infatti essa ha dichiarato che il divieto delle detrazioni di cui in tale disposizione non può essere interpretato in modo puramente formale, nel senso di riguardare le sole detrazioni che vengono realmente effettuate al momento dei pagamenti e che, pertanto, il divieto di ogni detrazione deve necessariamente estendersi a tutti gli oneri che sono direttamente e intrinsecamente correlati alle somme versate (v. sentenza 5 ottobre 2006, causa C-84/04, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-9843, punto 35).

14     Ne consegue che, allo scopo di stabilire se l’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88 osti ad una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale, occorre esaminare se il prelievo tributario previsto dal DPR n. 917/86 presenti un nesso diretto e intrinseco con il versamento dei contributi concessi dai Fondi strutturali comunitari.

15     Nel caso di specie, come è stato rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, l’importo dei contributi comunitari ricevuto dalla Porto Antico costituisce un elemento dell’attivo di tale società che, cumulato eventualmente con altri redditi, viene considerato nel calcolo della base imponibile dell’imposta sul reddito, con il conseguente assoggettamento di tale importo al regime impositivo generale istituito dal detto DPR, allo stesso titolo di tutti gli altri redditi della Porto Antico.

16     Orbene, è giocoforza constatare che l’imposizione prevista dal DPR n. 917/86 è indipendente dall’esistenza dell’importo dei contributi comunitari versato alla Porto Antico. Detta imposizione non corrisponde ad un prelievo specificamente connesso al contributo finanziario di cui ha beneficiato tale società, ma si applica indistintamente a tutti i redditi di quest’ultima.

17     Di conseguenza, non si può sostenere che il prelievo fiscale di cui trattasi nella causa principale, quale previsto dal detto DPR, costituisca una detrazione o una trattenuta ai sensi dell’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88, che riduca le somme versate dai Fondi strutturali comunitari e che abbia un rapporto diretto e intrinseco con le stesse, quand’anche sia possibile, come fa valere la Porto Antico, determinare precisamente l’importo dell’imposta nazionale gravante su tali somme.

18     Pertanto, le detrazioni o le trattenute da cui consegue la riduzione dell’importo dei contributi comunitari riscosso dal beneficiario, che non hanno un nesso diretto e intrinseco con questi ultimi, come quelle risultanti da un prelievo fiscale quale previsto dal DPR n. 917/86, non impediscono l’applicazione effettiva del meccanismo istituito dal regolamento n. 4253/88, e, quindi, quest’ultimo non osta all’applicazione di siffatte detrazioni o trattenute.

19     Peraltro, va aggiunto che, contrariamente a quanto sostiene la Porto Antico, le differenze esistenti fra i beneficiari dei Fondi strutturali, a causa dell’imposizione sull’importo degli aiuti comunitari secondo aliquote diverse negli Stati membri, non possono essere considerate tali da violare il principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-5689, punto 129, e 12 settembre 2006, causa C-479/04, Laserdisken, Racc. pag. I-8089, punto 68).

20     Infatti, perché ciò avvenga, sarebbe necessario che la situazione dei beneficiari dei contributi comunitari sia analoga. Orbene, ciò non può avvenire quando questi ultimi riscuotono tali aiuti in un contesto socioeconomico proprio di ciascuno Stato membro e quando, in mancanza di armonizzazione comunitaria in materia di determinazione del reddito imponibile, disparità oggettive fra le normative degli Stati membri sussistono ancora in materia, causando così inevitabilmente siffatte differenze fra i detti beneficiari.

21     Alla luce delle precedenti considerazioni si deve risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una disciplina tributaria nazionale, quale l’art. 55, n. 3, lett. b), del decreto presidenziale n. 917/86, che include i contributi versati dai Fondi strutturali comunitari nella determinazione del reddito imponibile.

 Sulla seconda questione

22     Tenuto conto della soluzione della prima questione, non occorre risolvere la seconda questione sollevata dal giudice del rinvio.

 Sulle spese

23     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una disciplina tributaria nazionale, quale l’art. 55, n. 3, lett. b), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che include i contributi versati dai Fondi strutturali comunitari nella determinazione del reddito imponibile.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.