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Causa C-453/05

Volker Ludwig

contro

Finanzamt Luckenwalde

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Landes Brandenburg)

«Sesta direttiva — IVA — Nozione di “operazioni di negoziazione di crediti”»

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 giugno 2007 

Massime della sentenza

1.     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 1]

2.     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 1]

1.     La circostanza che un soggetto passivo analizzi la situazione patrimoniale di clienti da lui reperiti affinché ottengano un credito non osta al riconoscimento di una prestazione di negoziazione di crediti, esente ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, se la prestazione di negoziazione di crediti offerta dal soggetto passivo in parola dev’essere considerata la prestazione principale, rispetto alla quale la prestazione di consulenza finanziaria è accessoria, per cui a quest’ultima si applica la stessa disciplina tributaria della prima. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si sia verificato nel caso di cui è stato investito.

(v. punto 20, dispositivo 1)

2.     La circostanza che un soggetto passivo non sia contrattualmente legato a nessuna delle parti di un contratto di credito, alla cui conclusione egli ha contribuito, e che non entri direttamente in contatto con una delle dette parti non osta a che il soggetto passivo in parola fornisca una prestazione di negoziazione di crediti esente ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

Le operazioni esenti in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva sono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite, e non del prestatore o del destinatario del servizio. Tale disposizione, infatti, non fa alcun riferimento a questi ultimi. Detta constatazione vale altresì per quanto concerne la natura del rapporto fra l’intermediario e le parti del contratto, dal momento che nel tenore letterale dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva non compaiono indicazioni a tal proposito.

Inoltre, il dettato dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva in via di principio non esclude che l’attività di negoziazione si scomponga in vari servizi distinti, che possono quindi rientrare nella nozione di «negoziazione dei crediti» ai sensi della disposizione in parola e beneficiare dell’esenzione da essa prevista. Alla luce di quanto precede, dal principio di neutralità fiscale risulta che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo che, da un punto di vista strettamente economico, appaia loro più confacente, senza incorrere nel rischio che le loro operazioni vengano escluse dall’esenzione prevista alla detta disposizione.

(v. punti 25-26, 34-35, 40, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 giugno 2007 (*)

«Sesta direttiva – IVA – Nozione di “operazioni di negoziazione di crediti”»

Nel procedimento C-453/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht des Landes Brandenburg (Germania), con ordinanza 23 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 20 dicembre 2005, nella causa tra

Volker Ludwig

e

Finanzamt Luckenwalde,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič ed E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 marzo 2007,

considerate le osservazioni presentate:

–       per il sig. Ludwig, dal sig. K. Landry, Rechtsanwalt;

–       per il governo tedesco, dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agente;

–       per il governo ellenico, dal sig. M. Apessos e dalla sig.ra Z. Chatzipavlou, in qualità di agenti;

–       per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-C. Gracia, in qualità di agenti;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Triantafyllou e W. Mölls, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»), segnatamente della nozione di «negoziazione di crediti» ivi inclusa.

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra il sig. Ludwig (in prosieguo: il «ricorrente nella causa principale»), consulente finanziario, e il Finanzamt Luckenwalde (ufficio delle imposte di Luckenwalde), riguardante il rifiuto, da parte di quest’ultimo, di esentare dall’imposta sul fatturato una provvigione di importo netto pari a EUR 267, percepita dal ricorrente nella causa principale nel corso del primo trimestre del 2005.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3       Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

4       L’art. 13, intitolato «Esenzioni all’interno del paese», così dispone:

«(...)

B. Altre esenzioni

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(...)

d) le operazioni seguenti:

1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

(...)».

 La normativa nazionale

5       Le disposizioni rilevanti della legge tedesca in materia di IVA (Umsatzsteuergesetz; BGBl. 1979 I, pag. 1953), nella versione applicabile alla causa principale, sono formulate nella maniera seguente:

«Art. 1 – Operazioni imponibili

1)      Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

1.      le cessioni e le altre prestazioni effettuate a titolo oneroso da un imprenditore all’interno del paese, nell’ambito della sua impresa.

(…)

Art. 4 – Esenzioni in caso di cessioni e altre prestazioni

Nell’ambito delle operazioni disciplinate dall’art. 1, n. 1, punto 1, sono esenti:

         (…)

         8.     a) la concessione e la negoziazione di crediti, (…)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

6       Il ricorrente nella causa principale svolge la professione di consulente finanziario indipendente per la società Deutsche Vermögensberatung AG (in prosieguo: la «DVAG») in base ad un contratto di agente commerciale.

7       La DVAG, tramite l’intermediazione di un suo subagente che opera come consulente finanziario, mette a disposizione di privati diversi prodotti finanziari, quali crediti, di cui essa, in precedenza, ha stabilito le condizioni generali con istituti finanziari di credito.

8       A tal fine, il consulente finanziario reperisce clienti potenziali, in nome della DVAG, per invitarli ad un colloquio diretto a redigere un bilancio del loro patrimonio e a definire le loro eventuali necessità di investimento.

9       Dopo un’analisi, effettuata grazie ad un programma messo a disposizione dalla DVAG, della situazione finanziaria della persona così reperita, il consulente propone a quest’ultima i prodotti finanziari idonei a soddisfare le sue necessità.

10     Se la persona si dichiara interessata ad un credito, il consulente predispone una proposta di contratto vincolante che, dopo la firma del cliente, trasmette alla DVAG, la quale ne controlla la regolarità. Quest’ultima invia la proposta di contratto all’istituto finanziario di credito, che è libero di accettarla, di respingerla o di modificarne i termini.

11     Se il contratto viene concluso, la DVAG percepisce dall’istituto finanziario di credito una commissione per l’operazione giunta a buon fine. A sua volta, la DVAG versa al consulente finanziario, quale subagente e come contropartita per il suo intervento nella conclusione del contratto in parola, una provvigione, il cui importo dipende dalle clausole del contratto di agente commerciale. Da parte sua, il cliente, non paga alcuna provvigione né alla DVAG né al consulente finanziario.

12     Il consulente finanziario si assume il compito di seguire i rapporti con ogni suo cliente dopo la conclusione del contratto di credito.

13     È secondo lo schema di tale meccanismo che il ricorrente nella causa principale ha ricevuto dalla DVAG, quale subagente, una provvigione di importo pari ad EUR 267 netti, dopo aver contribuito alla conclusione di un contratto di credito nel corso del primo trimestre del 2005. Il ricorrente nella causa principale, ritenendo che l’operazione da lui effettuata, ed in base alla quale è stata corrisposta la provvigione, sia esente da IVA in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva, contesta, dinanzi al Finanzgericht des Landes Brandenburg (Tribunale competente in materia tributaria del Land Brandeburgo) di dover versare all’amministrazione tributaria tedesca detta imposta nella misura del 16%.

14     Nell’ambito di tale ricorso il Finanzgericht des Landes Brandenburg ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se si configuri un’operazione di negoziazione ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della direttiva 77/388/CEE qualora un soggetto passivo – eventualmente rappresentato da un subagente – negozi con clienti da lui reperiti crediti concessi da diversi erogatori con i quali si è in precedenza accordato sulle condizioni generali applicabili ai suoi clienti e dai quali percepisce una commissione per la negoziazione di un prodotto, anche se, in tale operazione, analizza la situazione patrimoniale dei clienti e le loro esigenze personali e finanziarie, oppure se tale prestazione configuri una prestazione non autonoma, accessoria rispetto alla prestazione principale di un servizio finanziario, non contemplata dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della direttiva 77/388/CEE.

2)      Se l’esenzione della negoziazione di crediti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della direttiva 77/388/CEE presupponga che:

a)      sussista un rapporto contrattuale diretto tra l’intermediario, da un lato, e il beneficiario del credito e/o colui che concede il credito, dall’altro, e

b)      l’intermediario debba entrare in contatto non solo con chi riceve il credito, ma anche con chi lo concede e accordarsi con quest’ultimo sui dettagli del contratto,

oppure se l’esenzione riguardi anche i pagamenti di provvigioni che un soggetto passivo percepisce da un agente principale – del quale è subagente e a nome del quale interagisce con i clienti di quest’ultimo – perché tali clienti stipulino contratti di credito con erogatori da lui indicati, senza che tuttavia il subagente entri in contatto con chi concede il credito».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

15     Con la prima questione il giudice a quo chiede, in sostanza, quale fra le attività del ricorrente nella causa principale, e cioè la negoziazione di crediti o la consulenza finanziaria, sia determinante per qualificare la prestazione di quest’ultimo in riferimento all’esenzione ex art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva.

16     Dall’ordinanza di rinvio risulta che l’attività del ricorrente nella causa principale consiste, da un lato, nel fornire una consulenza ai clienti in merito alla loro situazione finanziaria e, dall’altro, nel curare che questi ultimi concludano un contratto di credito qualora occorra. Per tale attività, il ricorrente nella causa principale riceve, a titolo di remunerazione, parte della provvigione corrisposta dagli istituti di credito alla DVAG; tale retribuzione è soggetta alla condizione che il consulente finanziario, in qualità di subagente della DVAG, abbia contribuito alla conclusione di un contratto di credito fra tali istituti ed i clienti da lui reperiti.

17     Dall’art. 2, n. 1, della sesta direttiva, che definisce l’ambito di applicazione della medesima, discende che ciascuna prestazione di servizi dev’essere considerata, di regola, autonoma e indipendente e che la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non dev’essere artificiosamente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA, cosicché occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire se un soggetto passivo fornisca al consumatore, considerato come consumatore medio, più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione (sentenza 25 febbraio 1999, causa C-349/96, CPP, Racc. pag. I-973, punto 29).

18     A tale proposito, si tratta di una prestazione unica, in particolare nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati costitutivi della prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati come una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione dev’essere considerata accessoria rispetto ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (sentenze 22 ottobre 1998, cause riunite C-308/96 e C-94/97, Madgett e Baldwin, Racc. pag. I-6229, punto 24, e CCP, cit., punto 30).

19     Nella causa principale, da un lato, la circostanza che le prestazioni fornite dalla DVAG e dal suo subagente siano remunerate dagli istituti di credito solamente a condizione che i clienti reperiti e consigliati dal consulente finanziario concludano un contratto di credito induce a ritenere che l’operazione di negoziazione costituisca la prestazione principale, essendo la prestazione della consulenza di natura meramente accessoria. D’altro canto, la negoziazione di crediti appare come la prestazione decisiva sia per i beneficiari del credito sia per gli istituti che lo elargiscono, dal momento che l’attività di consulenza finanziaria si svolge solo in una fase preliminare ed è limitata all’assistenza offerta al cliente nella scelta, fra i diversi prodotti finanziari, di quelli maggiormente appropriati alla sua situazione ed alle sue esigenze.

20     Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che la circostanza che un soggetto passivo analizzi la situazione patrimoniale di clienti da lui reperiti affinché ottengano un credito non osta al riconoscimento di una prestazione di negoziazione di crediti, esente ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva, se, alla luce degli elementi interpretativi esposti in precedenza, la prestazione di negoziazione di crediti offerta dal soggetto passivo in parola dev’essere considerata la prestazione principale rispetto alla quale la prestazione di consulenza finanziaria è accessoria, per cui a quest’ultima si applica la stessa disciplina tributaria della prima. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si sia verificato nel caso con cui è stato adito.

 Sulla seconda questione

 Osservazioni preliminari

21     Giova ricordare che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (sentenze 15 giugno 1989, causa 348/87, Stiching Uitvoering Financiële Acties, Racc. pag. 1737, punto 13, e 5 giugno 1997, causa C-2/95, SDC, Racc. pag. I-3017, punto 20).

22     È altresì giurisprudenza costante che le dette esenzioni costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro e che devono essere inquadrate nel contesto generale del sistema comune dell’IVA (sentenze 8 marzo 2001, causa C-240/99, Skandia, Racc. pag. I-1951, punto 23, e 3 marzo 2005, causa C-472/03, Arthur Andersen, Racc. pag. I-1719, punto 25).

23     Il termine «negoziazione», presente nei punti 1-5 dell’art. 1, parte B, lett. d), della sesta direttiva, non è definito dalla detta direttiva. La Corte, nel contesto del punto 5 della disposizione in parola, ha tuttavia dichiarato che tale nozione contempla un’attività fornita da un intermediario, che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione. A tal proposito, la finalità di detta attività è fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto (v., in questo senso, sentenza 13 dicembre 2001, causa C-235/00, CSC Financial Services, Racc. pag. I-10237, punto 39). Per contro, non si è in presenza di un’attività di negoziazione allorché una delle parti contrattuali affida ad un subfornitore una parte delle operazioni materiali collegate al contratto (v., in questo senso, sentenza CSC Financial Services, cit., punto 40).

24     Il giudice del rinvio desidera sapere se la nozione di negoziazione ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva presupponga, da un lato, un vincolo contrattuale fra il prestatore del servizio di negoziazione di crediti e una delle parti del contratto di credito e, dall’altro, in caso di soluzione in senso negativo, se un contatto diretto fra detto prestatore e le due parti del contratto di credito sia necessario per giustificare l’esenzione di cui al punto 1 dell’articolo in parola.

 Sulla necessità di un vincolo contrattuale fra l’intermediario e una delle parti del contratto

25     Occorre rilevare che le operazioni esenti in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva sono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite, e non del prestatore o del destinatario del servizio. Tale disposizione, infatti, non fa alcun riferimento a questi ultimi [v., per analogia, relativamente all’art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva, sentenza SDC, cit., punto 32, e, relativamente all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della detta direttiva, sentenza 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National, Racc. pag. I-4027, punto 66].

26     Detta constatazione vale altresì per quanto concerne la natura del rapporto fra l’intermediario e le parti del contratto, dal momento che nel tenore letterale dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva non compaiono indicazioni a tal proposito.

27     Dalla giurisprudenza della Corte risulta, infatti, che, per essere considerate operazioni esenti ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva, i servizi forniti devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio di negoziazione [v., in questo senso, relativamente all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, sentenze SDC, cit., punto 66, e CSC Financial Services, cit., punto 25, nonché, relativamente all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della medesima direttiva, sentenza Abbey National, cit., punto 70].

28     A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che l’attività di negoziazione è un’attività di mediazione che può consistere, fra l’altro, nell’indicare ad una parte contrattuale le occasioni per concludere un siffatto contratto, nell’entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche, poiché la finalità di tale attività è quella di fare il necessario affinché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del medesimo [v., in questo senso, relativamente all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, sentenza CSC Financial Services, cit., punto 39].

29     Da quanto precede, pertanto, risulta che il riconoscimento di un’attività di negoziazione esente ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva non può necessariamente dipendere dall’esistenza di un vincolo contrattuale fra il prestatore del servizio di negoziazione e una delle parti del contratto di credito.

30     Contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, siffatta constatazione non è rimessa in discussione dalla circostanza, indicata dalla Corte al punto 39 della citata sentenza CSC Financial Services, che l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione.

31     In primo luogo, infatti, nel detto procedimento CSC Financial Services, la questione dell’esistenza di un contratto fra il prestatore e il destinatario del servizio, nella fattispecie, rispettivamente, la CSC Financial Services Ltd e la Sun Alliance Group, non era controversa. Come risulta dal punto 7 della sentenza in parola, tale vincolo contrattuale esisteva nella fattispecie. Malgrado detta circostanza, la Corte, con riserva di valutazione dei fatti del caso in esame da parte del giudice del rinvio, ha tuttavia constatato che sembrava che la CSC Financial Services Ltd svolgesse un’attività simile a quella di un subfornitore, cui una delle parti contrattuali avesse affidato mere operazioni materiali collegate al contratto e non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, della sesta direttiva (sentenza CSC Financial Services, cit., punto 40). Di conseguenza, la constatazione della Corte relativa all’esistenza di un vincolo contrattuale fra il prestatore e il destinatario del servizio non ha potuto rivestire, nell’impostazione dell’argomentazione della Corte, l’importanza ad essa attribuita dal governo tedesco nelle sue osservazioni.

32     Giova indi ricordare, da un lato, che in tale sentenza la Corte, richiamando i punti 64 e 66 della citata sentenza SDC, ha sottolineato il carattere primario della natura delle attività della CSC Financial Services Ltd per stabilire se quest’ultima fornisse una prestazione esente ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, della sesta direttiva (sentenza CSC Financial Services, cit., punti 23-28). Dall’altro, quale introduzione al punto 39 della sentenza di cui trattasi, la Corte ha dichiarato di non ritenere necessario interrogarsi sulla portata esatta del termine «negoziazione».

33     Di conseguenza, l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva non può dipendere dall’esistenza di un vincolo contrattuale fra il prestatore del servizio di negoziazione e una parte del contratto di credito, ma dev’essere valutata alla luce della natura stessa della prestazione fornita e della sua finalità, come ricordato al punto 23 della presente sentenza.

 Sulla necessità di un contatto diretto fra l’intermediario e le due parti del contratto

34     Occorre sottolineare che il dettato dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva in via di principio non esclude che l’attività di negoziazione si scomponga in vari servizi distinti, che possono quindi rientrare nella nozione di «negoziazione dei crediti» ai sensi della disposizione in parola e beneficiare dell’esenzione da essa prevista [v., in questo senso, relativamente all’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva, sentenza SDC, cit., punto 64; relativamente all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della medesima direttiva, sentenza CSC Financial Services, cit., punto 23, nonché, relativamente all’art. 13 parte B, lett. d), punto 6, della medesima direttiva, sentenza Abbey National, cit., punto 67].

35     Alla luce di quanto precede, dal principio di neutralità fiscale risulta che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo che, da un punto di vista strettamente economico, appaia loro più confacente, senza incorrere nel rischio che le loro operazioni vengano escluse dall’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva [v., in questo senso, relativamente all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, sentenza Abbey National, cit., punto 68].

36     Tuttavia, come ricordato al punto 27 della presente sentenza, per essere considerato operazione esente ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, il servizio fornito dal prestatore deve formare un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio di negoziazione.

37     Di conseguenza, l’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva non osta a che, come nelle circostanze della causa principale, il servizio di negoziazione di crediti si divida in due prestazioni, una fornita dall’agente principale, vale a dire la DVAG, nell’ambito della negoziazione con gli istituti erogatori di credito, l’altra dal suo subagente, vale a dire il ricorrente nella causa principale, quale consulente finanziario, nell’ambito della negoziazione con i beneficiari del credito.

38     Giova ricordare che, secondo il punto 39 della citata sentenza CSC Financial Services, la negoziazione è un’attività d’intermediazione che può consistere, fra l’altro, nell’indicare ad una parte contrattuale le occasioni per concludere un siffatto contratto, poiché la finalità di tale attività è quella di fare il necessario affinché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del medesimo. Pertanto, la nozione di negoziazione non presuppone necessariamente che il mediatore, in quanto subagente di un agente principale, entri in contatto diretto con le due parti del contratto per negoziare l’insieme delle clausole contrattuali, a condizione, tuttavia, che la sua attività non si limiti ad eseguire una parte delle operazioni materiali collegate al contratto.

39     Inoltre, il fatto stesso che talune clausole del contratto di credito siano state prestabilite da una delle parti contrattuali non può impedire, di per sé, la fornitura di una prestazione di negoziazione ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva, poiché, come risulta dal punto precedente, l’attività di negoziazione può limitarsi a indicare a una parte del contratto le occasioni per concludere un siffatto contratto.

40     Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione posta dichiarando che la circostanza che un soggetto passivo non sia contrattualmente legato a nessuna delle parti di un contratto di credito, alla cui conclusione egli ha contribuito, e che non entri direttamente in contatto con una delle dette parti non osta a che il soggetto passivo in parola fornisca una prestazione di negoziazione di crediti esente ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva.

 Sulle spese

41     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      La circostanza che un soggetto passivo analizzi la situazione patrimoniale di clienti da lui reperiti affinché ottengano un credito non osta al riconoscimento di una prestazione di negoziazione di crediti, esente ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, se, alla luce degli elementi interpretativi esposti in precedenza, la prestazione di negoziazione di crediti offerta dal soggetto passivo in parola dev’essere considerata la prestazione principale, rispetto alla quale la prestazione di consulenza finanziaria è accessoria, per cui a quest’ultima si applica la stessa disciplina tributaria della prima. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si sia verificato nel caso di cui è stato investito.

2)      La circostanza che un soggetto passivo non sia contrattualmente legato a nessuna delle parti di un contratto di credito, alla cui conclusione egli ha contribuito, e che non entri direttamente in contatto con una delle dette parti non osta a che il soggetto passivo in parola fornisca una prestazione di negoziazione di crediti, esente ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva 77/388.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.