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Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 1° giugno 2006 – V.O.F. Dressuurstal Jespers

(Causa C-233/05)

«Sesta direttiva IVA — Lavoro eseguito in base ad un contratto d’opera — Nozione di “bene prodotto” — Cavallo sottoposto a dressaggio e ad allenamento — Esigibilità dell’imposta»

1.                     Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessioni di beni — Lavoro eseguito in base ad un contratto d’opera [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 5, lett. a)] (v. punti 31-33; dispositivo 1)

2.                     Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 10, n. 2) (v. punti 36-38; dispositivo 2)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch –Interpretazione dell’art. 5, n. 7, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia d’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Cavallo principiante sottoposto a dressaggio e ad allenamento ad uno scopo determinato – Cavallo formato come cavallo da sella in grado, in seguito a dressaggio e ad allenamento specifico, di partecipare a competizioni di livello superiore – In entrambi i casi: produzione di un nuovo bene? – Rilevanza di un cambiamento obiettivo e misurabile del cavallo e della realizzazione o meno dell’obiettivo – Versamento dell’imposta secondo un procedimento di dichiarazioni periodiche

Dispositivo

1)

L’art. 5, n. 7, lett. a) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia d’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/76/CE, con l’introduzione di misure transitorie applicabili, nel quadro dell’ampliamento dell’Unione europea il 1° gennaio 1995, in materia di imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non vi è lavoro eseguito in base ad un contratto d’opera qualora un cavallo venga allenato in modo da renderlo idoneo ad un utilizzo come cavallo da sella o da dressaggio e a partecipare a competizioni, e nel senso che tale cavallo, nelle circostanze in questione, non può essere considerato come un bene prodotto.

2)

L’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sui pagamenti ricevuti periodicamente a fronte delle prestazioni di servizi rappresentate dall’addestramento ed allenamento dei cavalli è definita secondo le condizioni di cui all’art. 10, n. 2, della sesta direttiva.