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Causa C-13/06

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica ellenica

«Inadempimento di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 13, parte B, lett. a) — Operazioni di assicurazione — Ente che fornisce prestazioni di soccorso stradale»

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 dicembre 2006 

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. a))

Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, lo Stato membro che assoggetti alla detta imposta prestazioni di soccorso stradale che un ente si impegna a fornire ai propri soci, dietro pagamento, da parte di questi ultimi, di una quota di iscrizione annuale fissa, nel caso di realizzazione del rischio di guasto meccanico o di incidente coperto da tale ente. Infatti, prestazioni di servizi del genere rientrano nella nozione di «operazioni di assicurazione» di cui al detto articolo e, pertanto, devono essere esentate dall’imposta sul valore aggiunto.

(v. punti 14-15 e dispositivo)





SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 dicembre 2006 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Art. 13, parte B, lett. a) – Operazioni di assicurazione – Ente che fornisce prestazioni di soccorso stradale»

Nella causa C-13/06,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 9 gennaio 2006,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Triantafyllou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. P. Mylonopoulos e K. Boskovits, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore) ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il ricorso in esame, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») i servizi di soccorso stradale in caso di guasto meccanico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2       Ai termini dell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva:

«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

a)      le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».

3       L’art. 15, n. 42, della legge greca n. 2166/1993 (FEK A’ 137/24.8.1993) dispone quanto segue:

«(...) le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di assistenza stradale sono soggette ad IVA per quanto riguarda gli importi percepiti, sia in forma di quota di iscrizione, sia a titolo eccezionale, come contropartita di un servizio di soccorso o di altri servizi individuali collegati».

4       La Commissione, avendo constatato che, in applicazione del detto art. 15, n. 42, i servizi di soccorso in caso di guasto meccanico o di incidente automobilistico forniti dall’ELPA (Automobile e Touring club della Grecia) ai suoi soci mediante pagamento di una quota di iscrizione annuale fissa davano luogo alla riscossione dell’IVA sulla detta quota, e ritenendo che tali operazioni dovessero beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva, il 7 luglio 2004 inviava alla Repubblica ellenica una lettera di diffida.

5       Non ritenendosi soddisfatta dalla risposta ricevuta da tale Stato membro, la Commissione gli inviava, in data 22 dicembre 2004, un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti adeguati a porre fine all’inadempimento lamentato.

6       Nella risposta del 23 febbraio 2005 al detto parere motivato, il governo ellenico contestava l’inadempimento addebitatogli, affermando, tra l’altro, che i servizi di soccorso stradale in questione, che non sono forniti né da un assicuratore né da un mediatore o da un intermediario di assicurazione, non costituiscono operazioni di assicurazione rientranti nell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.

7       Nel ricorso, la Commissione afferma che i servizi di soccorso stradale forniti dagli enti specializzati ai loro soci in caso di guasto meccanico del veicolo possono rientrare nella nozione di assicurazione, dato che il rischio coperto riguarda l’evento incerto consistente nell’immobilizzazione del veicolo in un luogo indeterminato in seguito ad un guasto meccanico avvenuto durante il periodo coperto dalla quota di iscrizione in questione.

8       Nel controricorso, il governo ellenico non contesta l’inadempimento che gli è attribuito, ma si limita ad affermare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende abrogare l’art. 15, n. 42, della legge n. 2166/1993. A suo avviso, tenuto conto della sua reiterata volontà di modificare la legislazione in questione, il procedimento in esame sarebbe privo di oggetto e la Commissione dovrebbe pertanto desistere dal suo ricorso.

9       Occorre innanzi tutto ricordare che, per costante giurisprudenza, le esenzioni previste dall’art. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione da uno Stato membro all’altro del sistema dell’IVA (v., in particolare, sentenze 25 febbraio 1999, causa C-349/96, CPP, Racc. pag. I-973, punto 15, e 20 novembre 2003, causa C-8/01, Taksatorringen, Racc. pag. I-13711, punto 37 e giurisprudenza citata).

10     Per quanto attiene, più in particolare, alla nozione di «operazioni di assicurazione», utilizzata all’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e che non forma oggetto di nessuna definizione nella detta direttiva, la Corte ha ripetutamente affermato che un’operazione di assicurazione è caratterizzata, come in genere si ammette, dal fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto (v., in particolare, sentenza Taksatorringen, cit., punto 39 e giurisprudenza citata).

11     In seguito, la Corte ha precisato che non è indispensabile che la prestazione che l’assicuratore si è impegnato a fornire in caso di sinistro consista nel versamento di una somma di denaro, in quanto tale prestazione può essere costituita anche da attività di assistenza, in denaro o in natura, come quelle enunciate nell’allegato della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), nella sua versione risultante dalla direttiva del Consiglio 10 dicembre 1984, 84/641/CEE (GU L 339, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva 73/239»). In particolare, secondo la Corte, nessuna ragione autorizza un’interpretazione diversa del termine «assicurazione» a seconda che esso figuri nel testo della direttiva 73/239 o in quello della sesta direttiva (sentenza CPP, cit., punto 18).

12     In proposito si può rilevare, in particolare, che, ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 73/239, la nozione di attività di assicurazione diretta include l’attività di assistenza di cui al n. 2 dello stesso articolo. Quest’ultima attività, fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal domicilio o dal luogo di residenza, consiste nell’impegnarsi, previo pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito. Siffatto aiuto può consistere, tra l’altro, in prestazioni in natura fornite, all’occorrenza, mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatore. Come emerge dall’art. 2, n. 3, della stessa direttiva, siffatta assistenza può in particolare, in caso di guasto meccanico o di incidente subiti da un veicolo stradale, assumere la forma di soccorso stradale in loco, o ancora di trasporto del veicolo fino all’officina più vicina.

13     Infine, per quanto riguarda la circostanza che l’ELPA non possederebbe la qualifica di assicuratore, occorre ricordare che, pur sottolineando che le esenzioni previste dall’art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretate restrittivamente, la Corte ha in precedenza dichiarato che l’espressione «operazioni di assicurazione» di cui all’art. 13, parte B, lett. a), della detta direttiva è, in linea di principio, sufficientemente ampia per comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non sia direttamente assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato (sentenza CPP, cit., punto 22).

14     Dall’insieme delle considerazioni che precedono si deduce che, come giustamente sostenuto dalla Commissione, prestazioni di soccorso stradale che un ente come l’ELPA si impegna a fornire ai propri soci nel caso di realizzazione del rischio di guasto meccanico o di incidente coperto da tale ente, dietro pagamento, da parte di questi ultimi, di una quota di iscrizione annuale fissa, rientrano nella nozione di «operazioni di assicurazione» di cui all’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e devono pertanto essere esentate dall’IVA.

15     Pertanto, occorre dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo assoggettato ad IVA i servizi di soccorso stradale in caso di guasto meccanico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.

 Sulle spese

16     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica ellenica, avendo assoggettato all’imposta sul valore aggiunto i servizi di soccorso stradale in caso di guasto meccanico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

2)      La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il greco.