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Causa C-437/06

Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG

contro

Finanzamt Göttingen

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht)

«Sesta direttiva IVA — Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche, imponibili o esenti da imposta, e attività non economiche — Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte — Spese relative all’emissione di azioni e di partecipazioni atipiche — Ripartizione dei prorata dell’IVA pagata a monte secondo il carattere economico dell’attività — Calcolo del prorata di detrazione»

Massime della sentenza

1.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche e attività non economiche

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 2, n. 1)

2.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche e attività non economiche

(Direttiva del Consiglio 77/388)

1.        Nel caso in cui un soggetto passivo svolga contemporaneamente attività economiche, imponibili o esenti, e attività non economiche che non rientrano nell’ambito di applicazione della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato sulle spese connesse all’emissione di azioni e di partecipazioni atipiche è possibile soltanto qualora tali spese possano essere imputate all’attività economica del soggetto passivo ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva.

(v. punto 31, dispositivo 1)

2.        La determinazione dei metodi e dei criteri di ripartizione dei prorata dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte tra attività economiche e non economiche ai sensi della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, rientra nel potere discrezionale degli Stati membri, i quali, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia di tale direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.

Gli Stati membri sono autorizzati ad applicare, se del caso, un criterio di ripartizione basato sulla natura dell’investimento, o un criterio di ripartizione basato sulla natura dell’operazione oppure qualsiasi altro criterio appropriato, senza essere obbligati a limitarsi ad uno solo di tali metodi.

(v. punti 38-39, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 marzo 2008 (*)

«Sesta direttiva IVA – Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche, imponibili o esenti da imposta, e attività non economiche – Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte – Spese relative all’emissione di azioni e di partecipazioni atipiche – Ripartizione dei prorata dell’IVA pagata a monte secondo il carattere economico dell’attività – Calcolo del prorata di detrazione»

Nel procedimento C-437/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Niedersächsisches Finanzgericht (Germania), con decisione 5 ottobre 2006, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2006, nella causa tra

Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG

e

Finanzamt Göttingen,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász, J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG, dal sig. R. Jouvenal, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;

–        per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes e R. Laires, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra Z. Bryanston-Cross, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Harris, barrister;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Triantafyllou, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 17, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG (in prosieguo: la «Securenta») al Finanzamt Göttingen (in prosieguo: il «Finanzamt») riguardo alla portata del diritto alla detrazione di importi relativi all’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»).

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        L’art. 2 della sesta direttiva così prevede:

«Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto:

1.      le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(…)».

4        L’art. 4 della sesta direttiva fornisce le seguenti definizioni:

«1.      Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

2.      Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

(…)».

5        L’art. 13, B, della sesta direttiva così stabilisce:

«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(…)

d)      le operazioni seguenti:

(...)

5.      le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società [o] associazioni, obbligazioni, altri titoli (...)

(…)».

6        L’art. 17 della sesta direttiva è così formulato:

«(…)

2.      Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a [detrarre] dall’imposta di cui è debitore:

a)      l’imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

b)      l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate;

c)      l’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 3.

3.      Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la [detrazione] o il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:

a)      di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2, effettuate all’estero, che darebbero diritto a [detrazione] se fossero effettuate all’interno del paese;

(…)

5.      Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a [detrazione] (…) sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la [detrazione] è ammessa soltanto per il prorata dell’imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni.

Detto prorata è determinato ai sensi dell’articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono:

a)      autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;

b)      obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori;

c)      autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la [detrazione] in base all’utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;

d)      autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la [detrazione] secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;

e)      prevedere che non si tenga conto dell’imposta sul valore aggiunto che non può essere [detratta] dal soggetto passivo quando essa sia insignificante.

(…)».

7        Ai sensi dell’art. 19 della sesta direttiva:

«1.      Il prorata di [detrazione] previsto dall’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, risulta da una frazione avente:

–        al numeratore l’importo totale della cifra d’affari annua, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che danno diritto a [detrazione] ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3,

–        al denominatore l’importo totale della cifra d’affari annua, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a [detrazione] (…).

Il prorata viene determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato all’unità superiore.

2.      In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per il calcolo del prorata di [detrazione], non si tiene conto dell’importo della cifra d’affari relativa alle cessioni di beni d’investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa. Non si tiene neppure conto dell’importo della cifra d’affari relativa alle operazioni accessorie, immobiliari o finanziarie (…).

3.      Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell’anno precedente. In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo delle autorità fiscali, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere in vigore le proprie disposizioni vigenti.

La fissazione del prorata definito, che è determinato per ogni anno durante l’anno successivo, comporta la rettifica delle [detrazioni] effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria».

 La normativa nazionale

8        L’art. 1, n. 1, della legge relativa all’imposta sulla cifra di affari (Umsatzsteuergesetz 1993, BGBl. 1993 I, pag. 565; in prosieguo: l’«UStG») assoggetta all’IVA le operazioni effettuate a titolo oneroso all’interno dello Stato da un imprenditore nell’ambito della sua attività.

9        Ai sensi dell’art. 4, n. 8, lett. e) e f), dell’UStG sono esenti le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative a titoli nonché le operazioni e le negoziazioni riguardanti quote parti di società o di altre associazioni.

10      L’art. 15 dell’UStG così prevede:

«1)      Il soggetto passivo può detrarre i seguenti importi di imposta pagata a monte:

1.      l’imposta specificamente indicata in fatture (…) per cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli sono state fornite da altri imprenditori per la sua attività imprenditoriale (...);

2.      l’imposta sulla cifra d’affari pagata all’importazione per beni che sono stati introdotti all’interno del paese per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale (…);

3.      l’imposta per l’acquisto intracomunitario di beni per la sua impresa.

(…)

2)      Sono escluse dalla detrazione le imposte sulla cessione, l’importazione e l’acquisto intracomunitario di beni nonché sulle altre prestazioni di servizi utilizzati dal soggetto passivo per svolgere le seguenti operazioni:

1.      operazioni non imponibili,

(…)

4)      Qualora il soggetto passivo utilizzi un bene ceduto, importato o acquistato all’interno della Comunità per la sua impresa o un altro servizio prestatogli, soltanto in parte per lo svolgimento di operazioni che escludono la detrazione, a non essere detraibile è la parte di imposta pagata a monte che deve essere riferita, da un punto di vista economico, alla conclusione di operazioni che non consentono la detrazione. Il soggetto passivo può determinare gli importi parzialmente non detraibili attraverso un’adeguata valutazione.

(…)»

 Causa principale e questioni pregiudiziali

11      La Securenta, nel corso dell’anno 1994 di cui si tratta nella causa principale, svolgeva attività di acquisto, gestione e vendita di immobili, di titoli nonché di partecipazioni e di investimenti patrimoniali di ogni tipo. Tale società raccoglieva il capitale necessario per tali attività facendo appello al pubblico risparmio attraverso l’emissione di azioni e di partecipazioni atipiche. Nel corso di quest’ultima attività, essa ammetteva, in quanto società ad azionariato diffuso, un gran numero di associati in partecipazione. Con la sua partecipazione, il pubblico contribuiva ad apportare capitale che la Securenta reinvestiva.

12      Nel corso del 1994, la Securenta svolgeva operazioni imponibili per 2 959 800 marchi tedeschi (DEM). Il suo fatturato complessivo ammontava a DEM 6 480 006. Tale ammontare comprendeva dividendi pari a DEM 226 642 e ricavi da cessione di titoli pari a DEM 1 389 930, per un totale di DEM 1 616 572. Dell’importo complessivo dell’IVA pagata a monte, per un totale di DEM 6 838 535, la maggior parte, vale a dire un importo pari a DEM 6 161 679, non era riconducibile a specifiche operazioni a valle.

13      In occasione del procedimento amministrativo avente ad oggetto la determinazione degli obblighi fiscali della Securenta, quest’ultima affermava che tutti gli importi di IVA pagati a monte connessi all’acquisto di nuove partecipazioni erano detraibili in base al fatto che l’emissione di azioni era legata a un rafforzamento del suo capitale sociale e che tale operazione aveva apportato vantaggio alla sua attività economica generale.

14      Il Finanzamt negava la detrazione, da una parte, degli importi di IVA pagati a monte che avevano gravato sulle spese relative all’emissione di partecipazioni atipiche, pari a DEM 4 171 424, nonché, d’altra parte, degli importi di IVA pagati a monte che avevano gravato sulle operazioni di locazione realizzate dalla Securenta, pari a DEM 676 856. Il Finanzamt valutava quindi in DEM 1 990 254 l’importo di IVA versata a monte non riconducibile a specifiche operazioni a valle. Su tale base, il Finanzamt determinava una quota al tasso del 45% circa, che risultava dall’applicazione di un criterio connesso all’entità degli investimenti realizzati, così che gli importi di IVA pagati a monte detraibili erano pari a DEM 1 567 616, e gli importi da rimborsare per l’anno 1994 pari a DEM 1 123 647.

15      La Securenta impugnava quindi tale decisione. Con sentenza 18 ottobre 2001, il Niedersächsisches Finanzgericht respingeva il ricorso.

16      La Securenta presentava un ricorso contro tale decisione dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale, con sentenza 18 novembre 2004, annullava la sentenza del Niedersächsisches Finanzgericht.

17      Il Niedersächsisches Finanzgericht, investito nuovamente della controversia, decideva quindi di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto alla detrazione dell’[IVA] pagata a monte, nel caso in cui un soggetto passivo svolga contemporaneamente un’attività commerciale e un’attività non commerciale, si configuri in proporzione al rapporto tra operazioni imponibili e tassate, da un lato, ed operazioni imponibili ed esenti, dall’altro, oppure se tale detrazione sia possibile soltanto qualora le spese connesse all’emissione di azioni e di partecipazioni siano imputabili all’attività economica della ricorrente ai sensi dell’art. 2, n. 1, della [sesta] direttiva (…);

2)      Qualora la detrazione [dell’IVA pagata] a monte sia possibile soltanto nel caso in cui le spese connesse all’emissione di azioni e di partecipazioni siano imputabili all’attività economica, se la ripartizione dei prorata dell’[IVA] pagata a monte tra ambito commerciale e non commerciale debba essere effettuata in base ad un “criterio dell’investimento” o se, applicando per analogia l’art. 17, n. 5, della [sesta] direttiva (…), sia ammissibile anche un “criterio dell’operazione”».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni presentate dinanzi alla Corte

18      La Securenta afferma che sono detraibili tutti gli importi di IVA pagati a monte che hanno gavato sulle spese connesse all’acquisto di partecipazioni, posto che l’emissione di azioni ha lo scopo di aumentare le risorse finanziarie di una società a vantaggio della sua attività economica generale. Per determinare la portata del diritto a detrazione, occorrerebbe stabilire il rapporto che esiste tra operazioni imponibili e tassate, da un lato, ed operazioni imponibili ed esenti, dall’altro.

19      Il governo tedesco sostiene che la detrazione dell’IVA pagata a monte è possibile soltanto qualora le spese connesse all’emissione di azioni e di partecipazioni siano imputabili ad un’attività economica. Detto governo spiega che, nella causa principale, una quota del capitale così acquisita è stata destinata ad aree in cui nessuna attività commerciale era esercitata, in particolare la realizzazione delle partecipazioni finanziarie. Occorrerebbe pertanto effettuare una ripartizione dei prorata dell’IVA pagata a monte tra attività commerciale e non commerciale conformemente al «criterio dell’investimento».

20      Il governo portoghese sostiene che l’IVA pagata a monte è detraibile unicamente per le operazioni effettuate nell’ambito di un’attività economica, e che il «criterio dell’investimento» rappresenta il metodo più adeguato per la ripartizione dei prorata.

21      Il governo del Regno Unito rileva che la quota delle spese generali effettuate a monte che sono connesse a un’attività non economica non rientra nel calcolo della detrazione dell’IVA pagata a monte. Per quanto concerne la ripartizione dei prorata, detto governo ritiene che essa non sia disciplinata dalle disposizioni della sesta direttiva, e che perciò rientri nel potere discrezionale degli Stati membri.

22      La Commissione delle Comunità europee indica che il trattamento fiscale di un’attività commerciale dipende dall’applicabilità di uno dei fattori che fanno sorgere il diritto alla detrazione. Mentre le operazioni relative al commercio di titoli sono esenti da IVA, le cessioni di beni immobili possono, se del caso, essere soggette a imposta. Pertanto, spetterebbe al giudice del rinvio effettuare un esame della natura delle diverse attività svolte dalla Securenta. A tale riguardo, la Commissione raccomanda il ricorso al «criterio dell’investimento», il quale dovrebbe rispecchiare in misura sufficiente la realtà economica.

 Giudizio della Corte

Sulla prima questione

23      Con la prima questione, il giudice del rinvio vuole sapere come si debba determinare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte, nel caso di un soggetto passivo che svolge contemporaneamente attività economiche e attività non economiche.

24      Al fine di risolvere la questione sollevata, occorre anzitutto ricordare che il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA, che, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni e che va esercitato per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni imponibili effettuate a monte (v. sentenze 6 luglio 1995, causa C-62/93, BP Soupergaz, Racc. pag. I-1883, punto 18, e 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a., Racc. pag. I-1577, punto 43).

25      Il sistema di detrazione istituito dalla sesta direttiva è infatti inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di attività di tale genere (v. sentenze 14 febbraio 1985, causa 268/83, Rompelman, Racc. pag. 655, punto 19; 15 gennaio 1998, causa C-37/95, Ghent Coal Terminal, Racc. pag. I-1, punto 15, e 21 febbraio 2006, causa C-223/03, University of Huddersfield, Racc. pag. I-1751, punto 47).

26      Risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che la Securenta esercita tre tipi di attività, vale a dire, in primo luogo, attività non economiche, che non rientrano nell’ambito di applicazione della sesta direttiva, in secondo luogo, attività economiche, che rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale direttiva, ma sono esenti dall’IVA, e, in terzo luogo, attività economiche soggette a imposta. In questo contesto, si pone quindi il problema di sapere se e, all’occorrenza, in quale misura tale soggetto passivo abbia diritto a detrarre l’IVA a monte che ha gravato su spese non riconducibili a specifiche attività a valle.

27      Per quanto riguarda le spese sostenute nell’ambito di un’emissione di azioni o di partecipazioni atipiche, occorre osservare che, affinché l’IVA versata a monte e relativa a un’operazione di tale tipo possa far sorgere il diritto a detrazione, le spese compiute in tale ambito devono far parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione (v. sentenze 22 febbraio 2001, causa C-408/98, Abbey National, Racc. pag. I-1361, punto 28; 27 settembre 2001, causa C-16/00, Cibo Participations, Racc. pag. I-6663, punto 31, e 8 febbraio 2007, causa C-435/05, Investrand, Racc. pag. I-1315, punto 23).

28      Pertanto, l’IVA versata a monte, che ha gravato sulle spese connesse all’emissione di azioni e di partecipazioni atipiche, può dare diritto a detrazione solo se il capitale sociale in tal modo acquisito è stato destinato alle attività economiche dell’interessato. La Corte ha infatti statuito che il sistema delle detrazioni stabilito dalla sesta direttiva riguarda l’insieme delle attività economiche di un soggetto passivo, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste ultime siano, in linea di principio, di per sé soggette a IVA (v. sentenze Gabalfrisa e a., cit., punto 44; 8 giugno 2000, causa C-98/98, Midland Bank, Racc. pag. I-4177, punto 19, e Abbey National, cit., punto 24).

29      Nella causa principale, come il giudice del rinvio ha fatto notare, le spese connesse alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’emissione di azioni o di partecipazioni finanziarie non erano esclusivamente imputabili ad attività economiche effettuate a valle dalla Securenta e non facevano perciò parte dei soli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni che rientrano in dette attività. Se invece così fosse stato, le prestazioni in questione avrebbero presentato un nesso immediato e diretto con le attività economiche del soggetto passivo (v. citate sentenze Abbey National, punti 35 e 36, nonché Cibo Participations, punto 33). Tuttavia, dal fascicolo presentato dinnanzi alla Corte emerge che i costi sostenuti dalla Securenta per le operazioni finanziarie in esame nella causa principale erano destinati, almeno in parte, alla realizzazione di attività non economiche.

30      Orbene, l’IVA che ha gravato a monte sulle spese sostenute da un soggetto passivo non può dare diritto a detrazione nella misura in cui essa si riferisca ad attività che, in considerazione del loro carattere non economico, non rientrano nell’ambito di applicazione della sesta direttiva.

31      Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che, nel caso in cui un soggetto passivo svolga contemporaneamente attività economiche, imponibili o esenti da imposta, e attività non economiche che non rientrano perciò nell’ambito di applicazione della sesta direttiva, la detrazione dell’IVA che ha gravato sulle spese connesse all’emissione di azioni e di partecipazioni atipiche è possibile soltanto qualora tali spese possano essere imputate all’attività economica del soggetto passivo ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva.

Sulla seconda questione

32      Con la seconda questione, il giudice del rinvio vuole sapere se, qualora la detrazione dell’IVA pagata a monte sia possibile soltanto nel caso in cui le spese sostenute dal soggetto passivo possano essere imputate a attività economiche, per la ripartizione dei prorata dell’IVA che ha gravato su tali spese si debba prendere in considerazione un criterio basato sulla natura dell’investimento o, applicando per analogia l’art. 17, n. 5, della sesta direttiva, un criterio basato sulla natura dell’operazione.

33      Per rispondere alla detta questione, occorre rilevare che le disposizioni della sesta direttiva non contengono regole sui metodi o i criteri che gli Stati membri sono tenuti ad applicare quando adottano disposizioni che consentono una ripartizione dei prorata dell’IVA versata a monte a seconda che le spese corrispondenti attengano ad attività economiche o ad attività non economiche. Infatti, come ha fatto osservare la Commissione, le regole di cui agli artt. 17, n. 5, e 19 della sesta direttiva vertono sull’IVA a monte che grava sulle spese connesse esclusivamente a attività economiche, operando una ripartizione, all’interno di dette attività, tra quelle imponibili, che danno diritto a detrazione e quelle esenti, che non danno tale diritto.

34      Pertanto, affinchè i soggetti passivi possano effettuare i calcoli necessari, spetta agli Stati membri stabilire metodi e criteri appropriati a tale scopo, nel rispetto dei principi su cui si basa il sistema comune dell’IVA.

35      A tale riguardo, la Corte ha statuito che, poichè la sesta direttiva non contiene le indicazioni necessarie per determinazioni di carattere numerico di tale genere, gli Stati membri sono tenuti a esercitare detto potere tenendo conto dello scopo e dell’economia di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza 14 settembre 2006, causa C-72/05, Wollny, Racc. pag. I-8297, punto 28).

36      In particolare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, i provvedimenti che gli Stati membri sono chiamati ad adottare a tale riguardo devono rispettare il principio di neutralità fiscale su cui si basa il sistema comune dell’IVA.

37      Gli Stati membri devono pertanto esercitare il loro potere discrezionale in modo da garantire che la detrazione sia effettuata soltanto per il prorata dell’IVA relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione. Essi devono perciò vigilare affichè il calcolo del prorata tra attività economiche e attività non economiche rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.

38      Occorre aggiungere che, nell’ambito dell’esercizio di detto potere, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare, se del caso, un criterio di ripartizione basato sulla natura dell’investimento, o un criterio di ripartizione basato sulla natura dell’operazione, o ancora ogni altro criterio appropriato, senza essere obbligati a limitarsi ad uno solo di tali metodi.

39      Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che la determinazione dei metodi e dei criteri di ripartizione dei prorata dell’IVA pagata a monte tra attività economiche e attività non economiche ai sensi della sesta direttiva rientra nel potere discrezionale degli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia di tale direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      Nel caso in cui un soggetto passivo svolga contemporaneamente attività economiche, imponibili o esenti, e attività non economiche che non rientrano nell’ambito di applicazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato sulle spese connesse all’emissione di azioni e di partecipazioni atipiche è possibile soltanto qualora le spese possano essere imputate all’attività economica del soggetto passivo, ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva.

2)      La determinazione dei metodi e dei criteri di ripartizione dei prorata dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte tra attività economiche e non economiche ai sensi della sesta direttiva 77/388 rientra nel potere discrezionale degli Stati membri, i quali, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia di tale direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.