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Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 marzo 2007 – Ceramika Paradyź / Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Causa C-168/06)

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Prima e sesta direttiva IVA – Fatti anteriori all’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea – Competenza della Corte»

Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti (Art. 234 CE) (v. punti 21-25)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polonia) – Interpretazione dell’art. 2, secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU L 71, pag. 1301) nonché degli artt. 2, 10, commi primo, lett. a), e secondo, e 27, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Disposizioni nazionali che prevedono l’applicazione di un’imposta supplementare in caso di accertamento di irregolarità nella dichiarazione presentata dal soggetto passivo dell’IVA.

Dispositivo

La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere le questioni sollevate dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.