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Causa C-426/07

Dariusz Krawczyński

contro

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku)

«Imposizioni interne — Tasse sulle autovetture — Accisa — Autoveicoli usati — Importazione»

Massime della sentenza

1.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 33, n. 1)

2.        Disposizioni tributarie — Imposizioni interne — Accisa gravante su ogni vendita di autovetture anteriormente alla prima immatricolazione nel territorio nazionale

(Art. 90, primo comma, CE)

1.        L’art. 33, n. 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che non osta a un’accisa che grava su ogni vendita di autovetture anteriormente alla loro prima immatricolazione nel territorio nazionale.

Infatti, poiché siffatta accisa grava solo sulle operazioni di vendita di autoveicoli anteriormente alla loro prima immatricolazione nel territorio nazionale, non può essere considerata come gravante in modo generale su tutte le operazioni aventi ad oggetto beni o servizi e pertanto si distingue dall’imposta sul valore aggiunto in modo tale da non poter essere qualificata come imposta avente la natura di un’imposta sulla cifra d’affari, ai sensi del citato articolo.

(v. punti 22-23, 25-26, dispositivo 1)

2.        L’art. 90, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta a un’accisa che grava su ogni vendita di autovetture anteriormente alla loro prima immatricolazione nel territorio nazionale, qualora l’importo dell’accisa che colpisce la vendita di autoveicoli usati importati da un altro Stato membro superi l’importo residuo della medesima accisa incorporata nel valore venale di autoveicoli simili immatricolati in precedenza nello Stato membro che ha imposto tale accisa. Spetta al giudice nazionale esaminare se la normativa nazionale abbia un tale effetto.

(v. punto 39, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 luglio 2008 (*)

«Imposizioni interne – Tasse sulle autovetture – Accisa – Autoveicoli usati – Importazione»

Nel procedimento C-426/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (Polonia), con decisione 27 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 14 settembre 2007, nella causa

Dariusz Krawczyński

contro

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, M. Ilešič (relatore), E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Krawczyński, dall’avv. W. Kłoskowski, radca prawny;

–        per il Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, dall’avv. W. Dziemiach, radca prawny;

–        per il governo polacco, dall’avv. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Triantafyllou e dalla sig.ra K. Herrmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE (GU L 376, pag. 1) (in prosieguo: la «sesta direttiva»), e, dall’altro, dell’art. 90, primo comma, CE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Krawczyński e il Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (direttore della commissione doganale di Białystok) in merito ai diritti di accisa messi a suo carico per la vendita di autovetture usate anteriormente alla loro prima immatricolazione in Polonia.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        L’art. 33, n. 1, della sesta direttiva così disponeva:

«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative al regime generale per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».

 La normativa nazionale

4        L’art. 2 della legge 23 gennaio 2004 sui diritti d’accisa (Dz. U. n. 29, pos. 257), nella versione applicabile alla controversia della causa principale (in prosieguo: la «legge del 2004»),così recita:

«Ai fini della presente legge, si intende per

(…)

11)      ‘acquisto intracomunitario’: il trasferimento di prodotti soggetti all’accisa dal territorio di uno Stato membro verso il territorio nazionale;

(…)».

5        L’art. 10, n. 1, di detta legge è redatto nei seguenti termini:

«La base imponibile, qualora l’aliquota venga espressa in percentuale della base imponibile, è:

1)      l’importo dovuto per la vendita, sul territorio nazionale, di prodotti soggetti ad accisa, ridotto della quota di imposta sui beni e servizi o della quota di accisa dovuta per tali merci;

2)      l’importo che l’acquirente deve assolvere per le merci soggette ad accisa, in caso di acquisto all’interno della Comunità;

3)      l’importo dovuto per la fornitura di prodotti soggetti ad accisa sul territorio di uno Stato membro, in caso di fornitura all’interno della Comunità;

4)      il valore doganale dei prodotti soggetti ad accisa aumentato dei dazi doganali dovuti, in caso di importazione, tenuto conto dei nn. 6-9».

6        L’art. 75, nn. 1 e 3, della legge del 2004 così prevede:

«1.      L’aliquota d’imposta sui prodotti non armonizzati soggetti ad accisa ammonta al 65% della base definita all’art. 10, ad eccezione dell’aliquota applicabile sull’energia elettrica.

(…)

3.      Il Ministro competente per le Finanze pubbliche può, con decreto, ridurre le aliquote delle accise definite ai nn. 1 e 2, nonché differenziarle a seconda del tipo di prodotto e fissare le condizioni della loro applicazione».

7        L’art. 79 della stessa legge così dispone:

«Il soggetto passivo ha diritto a detrarre dall’importo dell’accisa la quota d’accisa pagata, al momento dell’acquisto di prodotti non armonizzati soggetti ad accisa, relativamente ad una vendita imponibile ovvero assolta all’importazione».

8        Ai sensi dell’art. 80, nn. 1-4, della legge del 2004:

«1.      Sono soggette ad accisa le autovetture non immatricolate sul territorio nazionale, conformemente al codice della strada.

2.      L’accisa grava su:

1)      i soggetti che effettuano vendite di autovetture anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio nazionale;

2)      gli importatori e i soggetti che effettuano acquisti all’interno della Comunità.

3.      Un diritto di accisa sulle autovetture sorge:

1)      in caso di vendita, a decorrere dal rilascio della fattura e al più tardi entro sette giorni a decorrere dalla fornitura della merce;

2)      in caso di importazione, a decorrere dal giorno in cui sorge il debito doganale ai sensi delle disposizioni sul diritto doganale;

3)      in caso di acquisto all’interno della Comunità, a decorrere dall’acquisizione del diritto di disporre dell’autovettura in veste di proprietario e, al più tardi, a decorrere dalla sua immatricolazione sul territorio nazionale conformemente al codice della strada.

4.      Il Ministro competente per le Finanze pubbliche può, con decreto, fissare i dati relativi alle autovetture per uso privato, tra cui l’onere ammissibile per la riscossione dell’accisa, tenendo conto delle soluzioni attuate dalle disposizioni fiscali in questione e della necessità di assicurare la riscossione regolare delle accise».

9        L’art. 81, n. 1, della legge del 2004 è formulato come segue:

«I soggetti che effettuano, all’interno della Comunità, acquisti intracomunitari di autovetture per uso privato non immatricolate nel territorio nazionale, conformemente al codice della strada, sono tenuti:

1)      a depositare, al momento dell’importazione nel territorio nazionale, una dichiarazione semplificata presso la competente commissione doganale nel termine di cinque giorni a decorrere dal giorno dell’acquisto all’interno della Comunità;

2)      a versare l’accisa entro e non oltre il momento dell’immatricolazione di tale autoveicolo nel paese».

10      Ai sensi dell’art. 82, n. 3, della legge del 2004, in caso di acquisto intracomunitario di un’autovettura, la base imponibile corrisponde all’importo che l’acquirente è tenuto a pagare al venditore.

11      Dall’art. 7 del decreto del Ministro delle Finanze 22 aprile 2004, in materia di riduzione dell’aliquota delle accise (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego) (Dz. U. n. 87, pos. 825), nella versione applicabile alla controversia nella causa principale (in prosieguo: il «decreto del 2004»), nonché dagli allegati 1 e 2 di quest’ultimo risulta che per gli autoveicoli nuovi o con meno di due anni di età l’aliquota dell’accisa ammonta al 3,1% o al 13,6% a seconda della cilindrata e che, per contro, per gli autoveicoli con più di due anni di età, tale aliquota, fissata conformemente alla formula di calcolo di cui all’art. 7, n. 2, del decreto del 2004, varia in relazione all’età del veicolo e può raggiungere il 65% della base imponibile.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

12      Con decisione 7 novembre 2005 il Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku (direttore dell’ufficio doganale di Białystok) ha fissato a PLN 11 066 l’importo dovuto dal sig. Krawczyński a seguito della vendita in Polonia di cinque autovetture, anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio polacco, a titolo di diritti di accisa che tale soggetto passivo aveva l’obbligo di dichiarare e pagare, cosa che però non ha fatto.

13      Il sig. Krawczyński ha presentato avverso tale decisione un reclamo con cui chiedeva di fissare il debito di accisa ad un importo totale di PLN 4 599, ritenendo in sostanza di avere diritto, ai sensi dell’art. 79 della legge del 2004, alla detrazione dall’importo dovuto della quota di accisa da lui pagata, relativamente ad una vendita o ad un’importazione imponibile, al momento dell’acquisto di prodotti non armonizzati soggetti ad accisa, nonostante non avesse depositato la dichiarazione prevista a tale riguardo.

14      Il Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, con decisione 19 gennaio 2006, ha respinto tale reclamo. In tale decisione egli ha sottolineato in sostanza che, da un lato, il diritto di accisa grava sui soggetti che effettuano vendite di autovetture in Polonia anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio polacco e, dall’altro, che è necessario, per beneficiare di detto diritto alla detrazione, che il soggetto passivo depositi presso il competente ufficio doganale una dichiarazione su tali accise, calcoli l’importo dovuto e lo versi entro il termine impartito dal regolamento.

15      Avverso quest’ultima decisione di rigetto, il sig. Krawczyński ha proposto ricorso dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (Tribunale amministrativo provinciale di Białystok). Egli fa valere in particolare che sono esenti dall’accisa le vendite di autovetture usate già immatricolate in Polonia a prescindere dalla loro età, mentre la stessa esenzione non si applica alle vendite di autovetture usate importate da altri Stati membri. Le vendite di questi ultimi autoveicoli anteriormente alla loro immatricolazione in Polonia sono gravate da un diritto di accisa, il cui importo dipende dall’età del veicolo. Il sig. Krawczyński ne conclude che la Repubblica di Polonia sottopone le autovetture usate importate da altri Stati membri a un’accisa superiore a quella applicata a prodotti nazionali simili.

16      Viceversa, il Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku ritiene che la Repubblica di Polonia non effettui alcuna distinzione discriminatoria tra le autovetture secondo la loro provenienza, in quanto il criterio decisivo per l’imposizione dell’accisa su queste è la mancanza di immatricolazione sul territorio polacco e non il fatto che tali autoveicoli provengano da uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia.

17      In tale contesto, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se un diritto di accisa istituito in uno Stato membro, quale il diritto di accisa previsto dalla [legge 2004], gravante su ogni vendita di autovetture per uso privato anteriormente alla prima immatricolazione sul territorio nazionale, debba essere considerato come una forma di imposta sulla cifra di affari non autorizzata ai sensi dell’art. 33, n. 1, della sesta direttiva (...);

In caso di soluzione negativa della prima questione:

2)      Se un diritto di accisa, come quello controverso nella causa di cui trattasi pendente dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, gravante su ogni vendita di autovetture per uso privato anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio nazionale, sia in contrasto con il disposto dell’art. 90 CE, che stabilisce il divieto di discriminazione o di applicazione protezionistica di una disciplina tributaria nazionale al fine di proteggere prodotti nazionali simili, dal momento che la vendita di autovetture usate precedentemente immatricolate sul territorio della Repubblica di Polonia non è colpita da un’imposizione siffatta».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

18      Va innanzitutto rammentato che, secondo una costante giurisprudenza, per valutare se un’imposta, un diritto o una tassa abbiano la natura di imposta sulla cifra d’affari, ai sensi dell’art. 33, n. 1, della sesta direttiva, occorre in particolare verificare se essi abbiano l’effetto di danneggiare il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»), gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le transazioni commerciali in modo analogo all’IVA (sentenza 11 ottobre 2007, cause riunite C-283/06 e C-312/06, KÖGÁZ e a., Racc. pag. I-8463, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

19      A tale proposito la Corte ha precisato che in ogni caso devono essere considerati gravare sulla circolazione dei beni e dei servizi allo stesso modo dell’IVA le imposte, i diritti e le tasse che presentano le caratteristiche essenziali dell’IVA, anche se non sono in tutto identici ad essa (sentenza KÖGÁZ e a., cit., punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

20      Per contro, l’art. 33, n. 1, della sesta direttiva non osta al mantenimento o all’introduzione di un’imposta che non presenti una delle caratteristiche essenziali dell’IVA (sentenza KÖGÁZ e a., cit., punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

21      La Corte ha precisato quali sono le caratteristiche essenziali dell’IVA. Dalla sua giurisprudenza risulta che tali caratteristiche sono quattro, ovvero l’IVA si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti; viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo di produzione e di distribuzione sono detratti dall’IVA dovuta dal soggetto passivo, cosicché tale tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso della detta imposta grava sul consumatore finale (sentenza KÖGÁZ e a., cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

22      Orbene, per quanto riguarda la prima di tali caratteristiche, vale a dire il fatto che l’IVA si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi, si deve sottolineare, come osservano del resto il Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, il governo polacco nonché la Commissione delle Comunità europee, che l’accisa in questione nella causa principale grava, ai sensi dell’art. 80, n. 2, punto 1, della legge del 2004, solo sulle operazioni di vendita di autoveicoli anteriormente alla loro prima immatricolazione nel territorio polacco.

23      Tenuto conto di questa circostanza, detta accisa non può quindi essere considerata come gravante in modo generale su tutte le operazioni aventi ad oggetto beni o servizi.

24      Di conseguenza, non presentando l’accisa in questione nella causa principale la prima delle caratteristiche menzionate al punto 21 della presente sentenza, non è necessario verificare se per essa sussistano le altre tre caratteristiche essenziali dell’IVA.

25      Risulta quindi che un’imposta con caratteristiche come quelle dell’accisa in questione nella causa principale si distingue dall’IVA in modo tale da non poter essere qualificata come imposta avente la natura di un’imposta sulla cifra d’affari, ai sensi dell’art. 33, n. 1, della sesta direttiva.

26      Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 33, n. 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta a un’accisa come quella prevista in Polonia dalla legge del 2004, gravante su ogni vendita di autovetture anteriormente alla loro prima immatricolazione nel territorio nazionale.

 Sulla seconda questione

27      Il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’accisa che grava su ogni vendita di autovetture anteriormente alla loro prima immatricolazione nel territorio nazionale contrasti con l’art. 90 CE, in quanto la vendita di autovetture usate precedentemente immatricolate sul territorio polacco è esente da tale imposizione.

28      Occorre quindi verificare se un siffatto regime non comporti una tassazione più onerosa per gli autoveicoli usati importati da uno Stato membro diverso dalla Polonia, e quindi non immatricolati sul territorio polacco, rispetto alle autovetture usate che si trovano già sul mercato nazionale e sono immatricolate in Polonia.

29      In via preliminare, va sottolineato che un’accisa come quella istituita dalla normativa nazionale in questione nella causa principale rientra nel regime generale di riscossioni interne sulle merci e deve quindi essere esaminato alla luce dell’art. 90 CE (v., in tal senso, sentenza 18 gennaio 2007, causa C-313/05, Brzeziński, Racc. pag. I-513, punto 24).

30      Orbene, va ricordato che la Corte ha già dichiarato che l’art. 90 CE costituisce, nel sistema del Trattato CE, un complemento delle disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Tale disposizione è intesa a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l’eliminazione di ogni forma di protezione che possa derivare dall’applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri (sentenza Brzeziński, cit., punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

31      In materia di tassazione di autovetture usate importate, l’art. 90 CE è diretto a garantire l’assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra prodotti già presenti sul mercato nazionale e prodotti importati (sentenza 20 settembre 2007, causa C-74/06, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-7585, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

32      Inoltre, un sistema fiscale può essere considerato compatibile con l’art. 90 CE solo qualora sia congegnato in modo da escludere in ogni caso che i prodotti importati vengano assoggettati ad un onere più gravoso rispetto ai prodotti nazionali e, pertanto, non comporti, in nessun caso, effetti discriminatori (sentenza Brzeziński, cit., punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

33      In tale contesto, occorre verificare se l’accisa in questione nella causa principale gravi allo stesso modo sia sulla vendita di un’autovettura usata importata che sulla vendita di un’autovettura usata anteriormente immatricolata in Polonia, visto che queste due categorie di autoveicoli costituiscono prodotti simili ai sensi dell’art. 90, primo comma, CE.

34      Nell’ambito di tale raffronto, è necessario operare una distinzione tra le due categorie di autoveicoli, vale a dire, da un lato, quelli che sono venduti usati nel corso dei due anni civili successivi alla data della loro fabbricazione, essendo l’anno di fabbricazione considerato come primo anno civile, e, dall’altro, quelli che sono venduti usati posteriormente a detto biennio (sentenza Brzeziński, cit., punto 34).

35      Per quanto riguarda gli autoveicoli per uso privato, venduti nuovi o usati durante il suddetto biennio, risulta dal decreto del 2004 che essi sono assoggettati ad un diritto di accisa calcolato sulla base della stessa aliquota (v., in tal senso, sentenza Brzeziński, cit., punto 35).

36      Per quanto concerne gli autoveicoli usati con meno di due anni di età, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce in particolare del decreto del 2004, se essi effettivamente sopportino, a titolo di diritto di accisa, un onere identico a causa del fatto che l’importo residuale di tale accisa incorporato nel valore venale degli autoveicoli usati immatricolati in Polonia è uguale all’importo della medesima accisa gravante sugli autoveicoli usati simili provenienti da uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia (sentenza Brzeziński, cit., punto 36).

37      Per contro, relativamente al diritto di accisa che colpisce gli autoveicoli usati venduti dopo più di due anni dalla loro fabbricazione, l’aliquota dell’accisa è calcolata in base alla formula prevista dall’art. 7 della decreto del 2004. L’applicazione di detta formula implica l’aumento di tale aliquota in funzione dell’età dell’autoveicolo (v., in tal senso, sentenza Brzeziński, cit., punto 37).

38      Orbene, spetta al giudice del rinvio valutare se un siffatto aumento di detta aliquota colpisca soltanto gli autoveicoli usati provenienti da uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia o se, per contro, per gli autoveicoli usati, immatricolati allo stato nuovo in Polonia, l’aliquota di accisa residuale incorporata nel valore di tale autoveicolo rimanga costante (sentenza Brzeziński, cit., punto 38).

39      Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 90, primo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad un diritto di accisa, come quello in esame nella causa principale, qualora l’importo dell’accisa che colpisce la vendita anteriormente alla prima immatricolazione di autoveicoli usati, importati da un altro Stato membro, superi l’importo residuo della medesima accisa incorporata nel valore venale degli autoveicoli simili immatricolati in precedenza nello Stato membro che ha imposto tale accisa. Spetta al giudice del rinvio esaminare se la normativa in questione nella causa principale, in particolare l’applicazione dell’art. 7 del decreto del 2004, abbia un tale effetto.

 Sulla limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza

40      Nelle sue osservazioni scritte presentate alla Corte il governo polacco ha chiesto a quest’ultima di limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza, qualora constati l’incompatibilità di una normativa nazionale quale quella in esame nella causa principale con l’art. 90, primo comma, CE.

41      A sostegno della sua domanda, detto governo fa valere, da una parte, di aver tenuto conto, al momento dell’adozione della normativa in questione nella causa principale, delle sentenze della Corte anche se non vertevano su situazioni giuridiche e di fatto analoghe a quella della presente causa, e, dall’altra, che nonostante talune disposizioni del decreto del 2004 non siano conformi, a parere della Commissione e della Corte, all’art. 90, primo comma, CE, in quanto prevedono un aumento dell’aliquota di accisa in funzione dell’età dell’autoveicolo, una siffatta constatazione non vale per le altre disposizioni di detto decreto. Alla luce di queste ultime disposizioni, la Corte potrebbe limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza.

42      Va a tale proposito rammentato che solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (sentenza 6 marzo 2007, causa C-292/04, Meilicke e a., Racc. pag. I-1835, punto 35).

43      Secondo costante giurisprudenza della Corte, una siffatta limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta (sentenza Meilicke e a., cit., punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

44      È infatti necessario che ci sia un momento unico di determinazione degli effetti nel tempo dell’interpretazione richiesta alla Corte e da quest’ultima fornita in merito ad una disposizione di diritto comunitario. A tale proposito, il principio secondo cui una limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta garantisce la parità di trattamento degli Stati membri e degli altri soggetti dell’ordinamento nei confronti di tale diritto e rispetta, allo stesso modo, gli obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto (sentenza Meilicke e a., cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

45      Il presente rinvio pregiudiziale riguarda, in sostanza, la compatibilità con l’art. 90, primo comma, CE di un diritto di accisa che grava sulla vendita di autoveicoli anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio nazionale. A tale proposito, dal punto 41 della sentenza Brzeziński, cit., emerge che l’art. 90, primo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad un diritto di accisa qualora l’importo dell’accisa che colpisce gli autoveicoli usati con più di due anni di età, acquistati in uno Stato membro diverso da quello che ha introdotto tale accisa, superi l’importo residuo della medesima accisa incorporata nel valore venale di autoveicoli simili immatricolati in precedenza nello Stato membro che impone tale accisa. Spetta al giudice del rinvio esaminare se la normativa in questione nella causa principale, in particolare l’applicazione dell’art. 7 del decreto del 2004, abbia un tale effetto.

46      Orbene, dal punto 62 della sentenza Brzeziński, cit., risulta che la Corte non ha limitato nel tempo gli effetti di detta sentenza.

47      Pertanto, gli effetti della presente sentenza non devono essere limitati nel tempo.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a un’accisa come quella prevista in Polonia dalla legge 23 gennaio 2004, sui diritti d’accisa (ustawa o podatku akcyzowym), che grava su ogni vendita di autovetture anteriormente alla loro prima immatricolazione nel territorio nazionale.

2)      L’art. 90, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta a un’accisa, come quella in esame nella causa principale, qualora l’importo dell’accisa che colpisce la vendita anteriormente alla prima immatricolazione di autoveicoli usati, importati da un altro Stato membro, superi l’importo residuo della medesima accisa incorporata nel valore venale di autoveicoli simili immatricolati in precedenza nello Stato membro che ha imposto tale accisa. Spetta al giudice del rinvio esaminare se la normativa in questione nella causa principale, in particolare l’applicazione dell’art. 7 del decreto del Ministro delle Finanze 22 aprile 2004, in materia di riduzione dell’aliquota delle accise (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego), abbia un tale effetto.

Firme


* Lingua processuale: il polacco.