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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 – Commissione / Irlanda

(causa C-554/07)

«Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 2, 9 e 13 – Attività economica svolta dallo Stato, dagli enti locali e da altri enti di diritto pubblico – Esenzione»

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul fatturato – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Enti pubblici (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, 9 e 13) (v. punti 47-50, 62-68, 74-76, dispositivo 1)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Erronea trasposizione dell’art. 13 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Esenzione di qualsiasi attività economica svolta dallo Stato, dagli enti locali e da altri enti di diritto pubblico.

Dispositivo

1)

Non prevedendo, nella disciplina nazionale, alcuna disposizione generale secondo cui sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto le attività economiche esercitate dagli enti di diritto pubblico al di fuori dell’ambito dell’autorità pubblica;

non prevedendo, nella disciplina nazionale, alcuna disposizione generale secondo cui sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto gli enti di diritto pubblico che agiscono nella loro qualità di autorità pubblica quando la loro esenzione può dar luogo a distorsioni concorrenziali di un certo rilievo, né prevedendo alcun criterio che consenta di delimitare a tal proposito il potere discrezionale del Ministro delle finanze, e

non prevedendo, nella disciplina nazionale, alcuna disposizione generale secondo cui sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto gli enti di diritto pubblico che esercitano le attività di cui all’allegato I della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, laddove tali attività non siano trascurabili,

l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 2, 9 e 13 di tale direttiva.

2)

L’Irlanda è condannata alle spese.