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15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/28


Ricorso presentato il 4 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-244/08)

(2008/C 209/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che la Repubblica italiana, per quanto riguarda il rimborso dell'IVA a un soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese terzo anche in presenza di un centro di attività stabile, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 1 dell'ottava direttiva 79/1072/CEE (1) del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, e dall'art. 1 della tredicesima direttiva 86/560/CEE (2) del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, in quanto obbliga un soggetto passivo il cui luogo di stabilimento si trova in uno Stato membro o in un paese terzo, ma che ha un centro di attività stabile che, nel periodo interessato, ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a ottenere il rimborso dell'IVA a credito attraverso i meccanismi previsti dalle citate direttive, piuttosto che mediante detrazione, quando l'acquisto dei beni e dei servizi viene effettuato non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di giustizia di constatare l'incompatibilità col diritto comunitario di una misura italiana che obbliga il contribuente IVA il cui luogo di stabilimento si trova in uno Stato membro o in un paese terzo, ma che possiede in Italia un centro di attività stabile che, nel periodo interessato, ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a ottenere il rimborso dell'IVA a credito attraverso i meccanismi previsti dalle direttive 79/1072/CEE (ottava direttiva IVA) e 86/560/CEE (tredicesima direttiva IVA), piuttosto che mediante il normale meccanismo della deduzione previsto in linea generale dalla direttiva 77/388/CEE (3) (sesta direttiva IVA), quando l'acquisto dei beni e dei servizi viene effettuato non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale situato all'estero.

Tale misura, che appesantisce gli adempimenti fiscali dei contribuenti interessati, si pone secondo la Commissione europea in contrasto con le disposizioni ed i principi ispiratori delle suddette direttive in materia di IVA, in base alle quali il contribuente straniero che mantenga un centro di attività stabile in Italia, e che da tale centro effettui operazioni commerciali in Italia, deve poter utilizzare il normale meccanismo della deduzione previsto della sesta direttiva, anche se talune operazioni commerciali dovessero essere effettuate direttamente dallo stabilimento principale.


(1)  GU L 331, pag. 11.

(2)  GU L 326, pag. 40.

(3)  GU L 145, pag. 1 — Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.