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15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/29


Ricorso proposto il 3 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-246/08)

(2008/C 209/43)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Aalto, D. Triantafyllou)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, omettendo conformemente alla normativa sull'assistenza giudiziaria di prelevare l'imposta sul valore aggiunto sui servizi di consulenza legale prestati dietro parziale compenso da organismi statali di assistenza giudiziaria (dai loro dipendenti che agiscono in veste di avvocati), quando gli analoghi servizi prestati da avvocati privati sono soggetti all'imposta, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 2, n. 1, nonché 4, nn. 1, 2 e 5 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE (1);

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

In Finlandia il destinatario dell'assistenza giudiziaria può scegliere, ai fini di quest'ultima, tra avvocato pubblico e avvocato privato. In tale contesto i servizi prestati dietro parziale compenso da un avvocato pubblico sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, mentre sono colpiti da IVA i servizi prestati dietro parziale compenso da un avvocato privato. La Commissione ritiene che nel caso di specie si è in presenza di un diverso trattamento, quanto all'IVA, dei medesimi servizi, il che può avere un'incidenza sulle risorse proprie comunitarie.

La Commissione considera che i servizi resi da organismi statali di assistenza giudiziaria nelle cause dinanzi all'autorità giudiziaria non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva IVA. I servizi in questione sono certamente esenti da IVA quando vengono resi senza compenso. Allorché invece il destinatario dell'assistenza giudiziaria corrisponde un compenso per il servizio, i servizi prestati da un organismo statale di assistenza giudiziaria non possono considerarsi esenti da IVA.

L'art. 4, n. 5, secondo comma, della direttiva IVA dispone che gli organismi di diritto pubblico devono essere considerati soggetti passivi in relazione all'attività da essi esercitata in quanto pubbliche autorità, quando un loro diverso trattamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. Anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che gli organismi statali di assistenza giudiziaria agiscono sotto tale profilo quali pubbliche autorità, la Commissione considera che il loro non assoggettamento all'imposta nei casi summenzionati provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. Per tale motivo essi dovrebbero essere considerati soggetti passivi per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU L 145, pag. 1.