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Cause riunite C-447/08 e C-448/08

Procedimenti penali

contro

Otto Sjöberg e Anders Gerdin

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Svea hovrätt)

«Libera prestazione dei servizi — Giochi d’azzardo — Gestione di giochi d’azzardo attraverso Internet — Promozione di giochi organizzati in altri Stati membri — Attività riservate ad enti pubblici o senza scopo di lucro — Sanzioni penali»

Massime della sentenza

1.        Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo

(Art. 49 CE)

2.        Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo

(Art. 49 CE)

1.        L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che vieta di fare pubblicità presso gli abitanti di tale Stato a giochi d’azzardo organizzati in altri Stati membri, a fini di lucro, da operatori privati.

Considerazioni di ordine culturale, morale o religioso possono, infatti, giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi da parte di operatori privati di giochi d’azzardo, in particolare perché potrebbe essere ritenuto inaccettabile permettere che un privato tragga un vantaggio dalla gestione di una piaga sociale o dalla debolezza dei giocatori e dalla loro sfortuna. Secondo la scala di valori propria a ciascuno degli Stati membri, e tenuto conto del potere discrezionale di cui questi ultimi godono, uno Stato membro può, dunque, limitare lo sfruttamento del gioco d’azzardo riservandolo ad enti pubblici o caritativi. Il divieto di promuovere i servizi offerti da operatori che siano imprese private a scopo di lucro presso i consumatori residenti nello Stato membro di cui trattasi risponde, dunque, all’obiettivo di escludere interessi lucrativi privati dal settore dei giochi d’azzardo e può peraltro essere considerato necessario al raggiungimento dello stesso.

(v. punti 43-46, dispositivo 1)

2.        L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetti i giochi d’azzardo a un regime di esclusiva e sanzioni la promozione di detti giochi organizzati in un altro Stato membro con maggior severità della promozione di giochi simili organizzati nel territorio nazionale senza autorizzazione.

Spetta al giudice dello Stato membro accertare se sia questo il caso della normativa nazionale controversa. Questi dovrà esaminare se le due infrazioni in causa, pur rientrando in sistemi differenti, siano nondimeno oggetto di un trattamento equivalente in virtù della normativa nazionale applicabile. In particolare, dovrà verificare se nei fatti dette infrazioni siano perseguite dalle autorità preposte con la stessa diligenza e se comportino l’imposizione di pene equivalenti da parte dei competenti organi giurisdizionali.

(v. punti 55, 57, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

8 luglio 2010 (*)

«Libera prestazione dei servizi – Gioco d’azzardo – Gestione di giochi d’azzardo attraverso Internet – Promozione di giochi organizzati in altri Stati membri – Attività riservate ad enti pubblici o senza scopo di lucro – Sanzioni penali»

Nei procedimenti riuniti C-447/08 e C-448/08,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Svea hovrätt (Svezia), con decisioni 8 ottobre 2008, pervenute in cancelleria il 13 ottobre 2008, nei procedimenti penali contro

Otto Sjöberg (C-447/08),

Anders Gerdin (C-448/08),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. K. Schiemann (relatore), P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 gennaio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Sjöberg, dall’avv. U. Isaksson, advokat;

–        per il sig. Gerdin, dagli avv.ti S. Widmark e J. Gyllenberg, advokater;

–        per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;

–        per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti P. Vlaemminck e A. Hubert, advocaten;

–        per il governo ellenico, dalle sig.re M. Tassopoulou e O. Patsopoulou, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente;

–        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

–        per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes e P. Mateus Calado nonché dalla sig.ra A. Barros, in qualità di agenti;

–        per il governo norvegese, dal sig. K. Moen e dalla sig.ra K. Moe Winther, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dai sigg. E. Traversa e K. Simonsson nonché dalla sig.ra P. Dejmek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 49 CE.

2        Dette domande sono state sollevate nell’ambito di procedimenti penali a carico dei sigg. Sjöberg e Gerdin, accusati di aver violato l’art. 54, secondo comma, della legge sulle lotterie e il gioco d’azzardo (lotterilag, SFS 1994, n. 1000), nella versione applicabile alle controversie principali (in prosieguo: la «lotterilag»).

 Contesto normativo nazionale

3        La lotterilag disciplina tutte le forme di gioco d’azzardo offerte al pubblico in Svezia.

4        Gli obiettivi della politica svedese in materia di gioco d’azzardo sono stati sintetizzati nel modo seguente nei lavori preparatori della lotterilag:

«La politica in materia di gioco d’azzardo deve (…) mirare a mantenere un mercato del gioco d’azzardo sano e sicuro, nel quale, in forme controllate, siano soddisfatti gli interessi di tutela sociale e la domanda di gioco. I profitti che ne derivano devono essere salvaguardati e destinati sempre a scopi di interesse generale o di pubblica utilità, cioè alle attività associative, agli sport equestri e allo Stato. Com’è avvenuto finora, lo scopo deve essere di dare priorità a considerazioni di tutela sociale e all’interesse a mantenere un’ampia offerta di giochi tenendo conto dei rischi di frode e di gioco d’azzardo illecito».

5        Secondo il giudice del rinvio, la normativa svedese in materia di gioco d’azzardo è intesa a:

–        contrastare le attività criminali;

–        contrastare i danni prodotti in termini sociali ed economici;

–        salvaguardare gli interessi dei consumatori; e

–        destinare i proventi derivanti dalle lotterie ad obiettivi di interesse generale o di pubblica utilità.

 L’obbligo di un’autorizzazione per organizzare giochi d’azzardo

6        L’art. 9 della lotterilag prevede che, per organizzare giochi d’azzardo in Svezia, è necessaria, di norma, un’autorizzazione.

7        Ai sensi dell’art. 15 della lotterilag, l’autorizzazione può essere rilasciata a persone giuridiche di diritto svedese senza scopo di lucro aventi come principale scopo statutario quello di promuovere la realizzazione di obiettivi di pubblica utilità sul territorio nazionale e che svolgano attività dirette principalmente a tal fine. Ai sensi dell’art. 45 della medesima legge, il governo svedese può rilasciare autorizzazioni speciali per l’organizzazione di giochi d’azzardo in casi diversi da quelli menzionati dalla lotterilag.

8        In conformità del principio fondamentale della normativa svedese in materia di gioco d’azzardo, secondo il quale la gestione dei giochi d’azzardo deve essere orientata a fini di pubblica utilità o di interesse generale, il mercato svedese del gioco d’azzardo è stato ripartito tra, da una parte, talune associazioni senza scopo di lucro che operano nel territorio nazionale perseguendo obiettivi di pubblica utilità, alle quali l’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’art. 15 della lotterilag, e, dall’altra, due operatori controllati interamente o prevalentemente dallo Stato, ovvero la società pubblica di gioco e scommesse Svenska Spel AB e la società mista Trav och Galopp AB, le cui quote sociali sono detenute in parte dallo Stato e in parte da associazioni di sport equestri in possesso di autorizzazioni speciali rilasciate in applicazione dell’art. 45 della lotterilag.

9        A termini dell’art. 48 della lotterilag, un’autorità pubblica, la Lotteriinspektion (Ispettorato delle lotterie e del gioco d’azzardo), garantisce a livello centrale l’osservanza di detta legge. Sul fondamento della lotterilag, tale ente è abilitato a elaborare la normativa di controllo e la regolamentazione interna necessaria per i diversi giochi. Esso è preposto alla vigilanza sull’attività della Svenska Spel AB ed effettua ispezioni e controlli permanenti.

10      Dall’art. 52 della lotterilag risulta che la Lotteriinspektion è legittimata ad emanare gli ordini e i divieti necessari per garantire l’osservanza di detta legge e della disciplina regolamentare. Tali ordini e divieti possono essere corredati di una sanzione amministrativa.

 Il divieto di organizzare giochi d’azzardo non autorizzati

11      Ai sensi dell’art. 14 del capo 16 del brottsbalk (codice penale svedese), l’organizzazione di giochi d’azzardo non autorizzati in Svezia costituisce un reato, il reato di gioco illecito, punibile con un’ammenda o con l’arresto fino a due anni. Se l’infrazione è considerata grave, essa è punibile, in quanto reato di gioco illecito grave a norma dell’art. 14 bis del capo 16 suddetto, con la detenzione da sei mesi a quattro anni.

12      Inoltre, a termini dell’art. 54, primo comma, della lotterilag, chiunque, con dolo o con colpa grave, organizzi illegalmente una lotteria o detenga illegalmente taluni tipi di slot machine è punibile con un’ammenda o con l’arresto fino a sei mesi.

13      Le disposizioni del brottsbalk relative al reato di gioco illecito riguardano infrazioni qualificate. Agli illeciti considerati di minor gravità, che per questo non rientrano nell’ambito di applicazione del suddetto art. 14, si applicano le previsioni dell’art. 54, primo comma, della lotterilag. In forza dell’art. 57, primo comma, della lotterilag, quest’ultima disposizione non si applica se l’illecito è sanzionato dal brottsbalk.

14      Poiché la lotterilag trova applicazione solo nel territorio svedese, il divieto di organizzare una lotteria senza autorizzazione non vale per i giochi d’azzardo organizzati all’estero. Tale divieto non si applica neppure ai giochi proposti mediante Internet ai consumatori svedesi a partire da un altro Stato, né la lotterilag vieta a questi ultimi di partecipare a giochi d’azzardo organizzati fuori della Svezia. Analogamente, un’autorizzazione rilasciata in forza della lotterilag attribuisce al titolare il diritto di offrire servizi di gioco d’azzardo solo nell’ambito di applicazione territoriale di detta legge, vale a dire nel territorio svedese.

 Il divieto di promuovere giochi d’azzardo non autorizzati

15      L’art. 38, primo comma, punto 1, della lotterilag vieta di promuovere, senza speciale autorizzazione e a fini di lucro, professionalmente o in altra maniera, la partecipazione a giochi d’azzardo non autorizzati, organizzati nel territorio svedese o all’estero.

16      Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, si possono concedere esenzioni dal divieto di cui al comma precedente se il gioco è organizzato come una forma di cooperazione internazionale cui partecipi la Svezia e l’operatore straniero abbia titolo, in base alla normativa del suo paese di residenza, ad organizzare giochi d’azzardo e a partecipare ad iniziative di cooperazione internazionale.

17      L’art. 54, secondo comma, della lotterilag prevede che chiunque promuova illegalmente a fini di lucro, nell’ambito di un’attività professionale o in altro ambito, la partecipazione a giochi d’azzardo organizzati all’estero è punibile con un’ammenda o con l’arresto fino a sei mesi se la promozione è destinata specificamente a consumatori residenti in Svezia.

18      In forza dell’art. 4, primo comma, del capo 23 del brottsbalk, di determinati illeciti risponde non solo l’autore, ma anche chi li ha promossi, prestando consulenza o assistenza materiale. Il comma successivo aggiunge che anche chi non è l’autore deve essere condannato, se ha incitato, istigato o in qualsivoglia maniera aiutato altri a commettere il reato.

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

19      All’epoca dei fatti il sig. Sjöberg era redattore capo ed editore responsabile del giornale Expressen. In tale qualità, egli era l’unico responsabile della pubblicazione in detto giornale, nel periodo dal novembre 2003 all’agosto 2004, di annunci pubblicitari per giochi d’azzardo organizzati all’estero dalle società Expekt, Unibet, Ladbrokes e Centrebet.

20      A sua volta, all’epoca dei fatti il sig. Gerdin era redattore capo ed editore responsabile del giornale Aftonbladet. In tale qualità, egli era l’unico responsabile della pubblicazione in detto giornale, nel periodo dal novembre 2003 al giugno 2004, di annunci pubblicitari per giochi d’azzardo organizzati all’estero dalle medesime società.

21      Expekt, Unibet, Ladbrokes e Centrebet sono operatori privati, professionisti, stabiliti in Stati membri diversi dal Regno di Svezia, che propongono segnatamente ai residenti in Svezia giochi d’azzardo on line. Tra tali giochi rientrano, in particolare, scommesse sportive e poker.

22      L’Åklagar (Pubblico Ministero) ha perseguito i sigg. Sjöberg e Gerdin sulla base dell’art. 54, secondo comma, della lotterilag, per aver promosso illegalmente e a scopo di lucro la partecipazione nel territorio svedese a giochi d’azzardo organizzati all’estero.

23      In data, rispettivamente, 21 giugno e 6 settembre 2005, lo Stockholms tingsrätt (Tribunale distrettuale di Stoccolma) ha condannato i sigg. Sjöberg e Gerdin ciascuno a un’ammenda di SEK 50 000 per aver violato la lotterilag.

24      I sigg. Sjöberg e Gerdin hanno proposto entrambi ricorso in appello dinanzi allo Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma, Svezia), il quale ha tuttavia rifiutato di dichiarare ammissibile l’impugnazione contro le due sentenze.

25      Gli interessati hanno impugnato le decisioni dello Svea hovrätt dinanzi allo Högsta domstol (Corte di cassazione), il quale ha deciso, il 5 febbraio 2008, di dichiarare ricevibili i ricorsi proposti dinanzi allo Svea hovrätt e ha rinviato le cause a quest’ultimo.

26      Nella sua decisione lo Högsta domstol ha considerato che non è chiaro se le disposizioni repressive contenute nella lotterilag integrino o meno una discriminazione tra i giochi d’azzardo a seconda che siano organizzati in Svezia oppure in un altro Stato membro. In ogni caso si porrebbe la questione se le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, di cui agli artt. 38 e 54 della lotterilag, possano essere considerate ammissibili perché rientranti tra le deroghe esplicitamente previste dal Trattato CE o essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale.

27      In tale contesto lo Svea hovrätt ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici per ciascuno dei procedimenti principali:

«1)      Se la discriminazione sulla base della nazionalità possa in talune circostanze essere ammessa sul mercato nazionale del gioco e delle scommesse per una ragione imperativa di interesse generale.

2)      Se, qualora la politica restrittiva condotta sul mercato nazionale del gioco e delle scommesse persegua obiettivi diversi e uno di questi sia il finanziamento di attività sociali, si possa ritenere che la realizzazione di quest’ultimo obiettivo costituisca una conseguenza vantaggiosa accessoria dell’attuazione di detta politica restrittiva. In caso di soluzione negativa, se tale politica restrittiva possa essere nondimeno ammessa qualora l’obiettivo di finanziamento delle attività sociali non possa essere considerato come suo obiettivo principale.

3)      Se lo Stato possa invocare ragioni imperative di interesse generale per giustificare la politica restrittiva che applica in materia di gioco e scommesse qualora talune società sue controllate svolgano attività di marketing del gioco e delle scommesse i cui introiti spettano parzialmente allo Stato e uno degli obiettivi di questa attività di marketing consista nel finanziamento di attività sociali. In caso di soluzione negativa, se tale politica restrittiva possa essere nondimeno ammessa qualora il finanziamento delle attività sociali non possa essere considerato come l’obiettivo principale dell’attività di marketing svolta.

4)      Se il divieto assoluto di marketing del gioco e delle scommesse organizzati in un altro Stato membro da parte di una società avente sede sul territorio di detto Stato e assoggettata al controllo delle sue autorità sia proporzionato rispetto all’obiettivo di effettuare un controllo e una vigilanza sulle attività di gioco e scommesse qualora non esista, al contempo, alcuna restrizione all’attività di marketing del gioco e delle scommesse organizzati da società aventi sede nello Stato membro che applica detta politica restrittiva. Si domanda in particolare cosa accade qualora l’obiettivo di tale regolamentazione consista nella limitazione del gioco.

5)      Se l’operatore che abbia ottenuto un’autorizzazione ad esercitare una determinata attività di gioco in uno Stato e sia soggetto al controllo delle autorità competenti di detto Stato possa legittimamente promuovere i suoi giochi in altri Stati membri, in particolare mediante l’inserzione di annunci pubblicitari nei giornali, senza dover previamente richiedere l’autorizzazione delle autorità competenti di detti Stati. In caso di soluzione affermativa, se ciò comporti che la disciplina di uno Stato membro in cui è prevista una sanzione penale per il caso di attività promozionale di lotterie organizzate all’estero costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che non può in nessun caso essere giustificato da ragioni imperative di interesse generale. Si domanda inoltre se il fatto che lo Stato membro in cui l’operatore ha sede sollevi le medesime ragioni imperative di interesse generale fatte valere dallo Stato in cui l’operatore desidera commercializzare le proprie attività di gioco influisca sulla soluzione della prima questione».

28      Con ordinanza del presidente della Corte 7 novembre 2008 i due procedimenti C-447/08 e C-448/08 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento come pure della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni dalla seconda alla quinta

29      Occorre osservare, in limine, che l’art. 38, primo comma, della lotterilag, sul cui fondamento sono stati introdotti i procedimenti principali, vieta di promuovere, senza speciale autorizzazione e a fini di lucro, professionalmente o in altra maniera, la partecipazione a giochi d’azzardo non autorizzati, organizzati nel territorio svedese o all’estero.

30      È tuttavia pacifico che i procedimenti principali riguardano solo persone che hanno promosso giochi d’azzardo organizzati a fini di lucro da operatori privati in Stati membri diversi dal Regno di Svezia. Alla luce di ciò, la Corte deve pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali unicamente riguardo a tale fattispecie.

31      Si deve perciò ritenere che, con le questioni dalla seconda alla quinta, cui occorre rispondere congiuntamente prima di esaminare la prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, che vieta di fare pubblicità a giochi d’azzardo organizzati in altri Stati membri, a fini di lucro, da operatori privati.

32      Innanzitutto si deve ricordare che l’art. 49 CE impone di eliminare qualsiasi restrizione alla libera prestazione di servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi. Peraltro, della libertà di prestazione di servizi beneficia tanto il prestatore quanto il destinatario dei servizi (sentenza 8 settembre 2009, causa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, Racc. pag. I-7633, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

33      Ebbene, è pacifico che l’art. 38, primo comma, punto 1, della lotterilag, che ha l’effetto di vietare la promozione in Svezia tanto dei giochi d’azzardo organizzati lecitamente in altri Stati membri quanto di quelli organizzati senza autorizzazione in Svezia, finisce col restringere la partecipazione a tali giochi da parte del pubblico svedese. La finalità di tale disposizione è che gli Svedesi pratichino giochi d’azzardo solo nell’ambito del sistema autorizzato a livello nazionale, assicurando in tal modo, in particolare, che gli interessi lucrativi privati restino fuori dal settore.

34      Detta disposizione costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libertà dei cittadini svedesi di beneficiare, mediante Internet, di servizi offerti in altri Stati membri. Essa impone inoltre, per quanto concerne i prestatori di giochi d’azzardo stabiliti in Stati membri diversi dal Regno di Svezia, una restrizione alla libera prestazione dei loro servizi nel territorio svedese.

35      Occorre pertanto verificare in che misura la restrizione contestata nei procedimenti principali può essere ammessa come una delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato CE o essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale.

36      L’art. 46, n. 1, CE, applicabile in materia ai sensi dell’art. 55 CE, ammette restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. La giurisprudenza ha inoltre individuato un certo numero di motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode e dell’incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco nonché di prevenzione di turbative all’ordine sociale in generale (v. sentenze 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica e a., Racc. pag. I-1891, punto 46, e Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 56).

37      In tale contesto si deve osservare che la disciplina dei giochi d’azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di armonizzazione comunitaria in materia, spetta ad ogni singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica (sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 57).

38      Il solo fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro Stato membro non può rilevare ai fini della valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia. Queste vanno valutate soltanto alla stregua degli obiettivi perseguiti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato e del livello di tutela che intendono assicurare (sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 58).

39      Gli Stati membri sono conseguentemente liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito. Tuttavia, le restrizioni che essi impongono devono soddisfare le condizioni di proporzionalità che risultano dalla giurisprudenza della Corte (sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 59).

40      Occorre esaminare, in particolare, se, nei procedimenti principali, i limiti alla pubblicità imposti dalla lotterilag per giochi d’azzardo organizzati in Stati membri diversi dal Regno di Svezia, a scopo di lucro e da operatori privati, siano idonei a garantire il conseguimento di uno o più obiettivi legittimi perseguiti da detto Stato membro e se non vadano oltre quanto necessario per il loro raggiungimento. Una normativa nazionale è peraltro idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico. In ogni caso, tali restrizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio (sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punti 60 e 61).

41      Al riguardo è pacifico, secondo il giudice del rinvio, che l’esclusione degli interessi lucrativi privati dal settore dei giochi d’azzardo costituisce un principio fondamentale della normativa svedese in materia. Tali attività sono riservate in Svezia ad organismi che perseguono obiettivi di pubblica utilità o di interesse generale e le autorizzazioni per la gestione dei giochi d’azzardo sono state concesse esclusivamente ad enti pubblici o caritativi.

42      In tale contesto occorre rilevare che l’obiettivo di porre limiti rigorosi alla redditività della gestione dei giochi d’azzardo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza. La Corte, infatti, ha ammesso la compatibilità con il diritto dell’Unione di una misura nazionale volta ad evitare che le lotterie fossero gestite esclusivamente in base a criteri commerciali e da organizzatori privati che potevano disporre in prima persona dei benefici provenienti da tale attività (v., in tal senso, sentenza 24 marzo 1994, causa C-275/92, Schindler, Racc. pag. I-1039, punti 57-59).

43      Considerazioni di ordine culturale, morale o religioso possono, infatti, giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi da parte di operatori privati di giochi d’azzardo, in particolare perché potrebbe essere ritenuto inaccettabile permettere che un privato tragga un vantaggio dalla gestione di una piaga sociale o dalla debolezza dei giocatori e dalla loro sfortuna. Secondo la scala di valori propria a ciascuno degli Stati membri, e tenuto conto del potere discrezionale di cui questi ultimi godono, uno Stato membro può, dunque, limitare lo sfruttamento del gioco d’azzardo riservandolo ad enti pubblici o caritativi.

44      Nei procedimenti principali gli operatori che avevano fatto pubblicare gli annunci incriminati sono imprese private a scopo di lucro, le quali, come il governo svedese ha peraltro confermato in udienza, non avrebbero mai potuto beneficiare, per la legge svedese, di un’autorizzazione alla gestione di giochi d’azzardo.

45      Il divieto di promuovere i servizi offerti da detti operatori presso il pubblico svedese risponde, dunque, all’obiettivo di escludere interessi lucrativi privati dal settore dei giochi d’azzardo e può peraltro essere considerato necessario al raggiungimento dello stesso.

46      Occorre pertanto rispondere alle questioni dalla seconda alla quinta che l’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che vieta di fare pubblicità presso gli abitanti di tale Stato a giochi d’azzardo organizzati in altri Stati membri, a fini di lucro, da operatori privati.

 Sulla prima questione

47      La prima questione concerne il fatto che l’art. 54, secondo comma, della lotterilag prevede sanzioni penali solamente in caso di promozione di giochi d’azzardo organizzati in un altro Stato membro e non qualora tali giochi siano organizzati in Svezia senza autorizzazione, essendo tale ultima infrazione oggetto, in applicazione dell’art. 52 della lotterilag, unicamente di una sanzione amministrativa. Il giudice del rinvio si chiede se tale differenza tra le sanzioni previste dalla lotterilag integri una discriminazione incompatibile con l’art. 49 CE.

48      La prima questione va dunque intesa come diretta sostanzialmente a stabilire se l’art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che assoggetti i giochi d’azzardo a un regime di esclusiva in base al quale la promozione di tali giochi d’azzardo organizzati in un altro Stato membro è punita con maggiore severità della promozione di giochi simili organizzati nel territorio nazionale senza autorizzazione.

49      Anche se, in via di principio, la legislazione penale è riservata alla competenza degli Stati membri, da una costante giurisprudenza risulta che il diritto dell’Unione pone nondimeno limiti a tale competenza, giacché detta legislazione non può limitare le libertà fondamentali garantite da questo stesso diritto (v. sentenza Placanica e a., cit., punto 68).

50      Risulta, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che le restrizioni imposte dagli Stati membri per il perseguimento di obiettivi di interesse generale devono essere applicate in modo non discriminatorio (v. citate sentenze Placanica e a., punto 49, e Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, punto 60).

51      Ebbene, tra il governo svedese, da un lato, e i sigg. Sjöberg e Gerdin, dall’altro, è aperta la questione se la normativa svedese, segnatamente l’art. 4 del capo 23 del brottsbalk, preveda, per chi promuove giochi d’azzardo organizzati in Svezia senza autorizzazione, sanzioni equivalenti a quelle applicate, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, della lotterilag, a chi promuove giochi simili organizzati in un altro Stato membro.

52      Secondo il governo svedese, la promozione di giochi d’azzardo organizzati in Svezia senza autorizzazione è punibile, in forza dell’art. 4 del capo 23 del brottsbalk, quale concorso o al reato di gioco illecito, di cui all’art. 14 del capo 16 del medesimo codice, o al reato di organizzazione di lotterie non autorizzate ovvero di detenzione di taluni tipi di slot machine, previsto all’art. 54, primo comma, della lotterilag.

53      I sigg. Sjöberg e Gerdin, al contrario, negano che l’art. 4 del capo 23 del brottsbalk sia applicabile alla promozione di giochi d’azzardo organizzati in Svezia senza autorizzazione. A loro avviso, tale promozione non sarebbe affatto sanzionata, indipendentemente dall’autorizzazione. Il sig. Gerdin precisa che detto articolo si applica unicamente a chi aiuta ad organizzare giochi d’azzardo vietati, ma non a chi li promuove.

54      Ebbene, si deve ricordare che il sistema di cooperazione istituito dall’art. 267 TFUE è fondato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Nell’ambito di un procedimento instaurato ai sensi di detto articolo l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai giudici degli Stati membri e non alla Corte (v., in tal senso, citate sentenze Placanica e a., punto 36, e Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, punto 37).

55      Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio esaminare se le due infrazioni in causa, pur rientrando in sistemi differenti, siano nondimeno oggetto di un trattamento equivalente in virtù della normativa nazionale applicabile. Tale giudice dovrà verificare, in particolare, se nei fatti dette infrazioni siano perseguite dalle autorità preposte con la stessa diligenza e se comportino l’imposizione di pene equivalenti da parte dei competenti organi giurisdizionali.

56      Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 81-85 delle conclusioni, qualora le due infrazioni in questione vengano trattate in modo equivalente, il regime nazionale non risulterebbe discriminatorio, sebbene le disposizioni su cui si basano le azioni penali e che stabiliscono le sanzioni applicabili siano enunciate in testi di legge differenti. Per contro, qualora le persone che promuovono la partecipazione a giochi d’azzardo organizzati in Svezia senza autorizzazione incorrano in sanzioni meno severe di quelle applicabili a chi pubblicizza giochi simili organizzati in altri Stati membri, se ne dovrà necessariamente concludere che detto regime è discriminatorio e che le disposizioni dell’art. 54, secondo comma, della lotterilag sono contrarie all’art. 49 CE e, di conseguenza, inopponibili agli imputati nell’ambito dei due procedimenti principali.

57      Occorre pertanto rispondere alla prima questione che l’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetti i giochi d’azzardo a un regime di esclusiva e sanzioni la promozione di detti giochi organizzati in un altro Stato membro con maggior severità della promozione di giochi simili organizzati nel territorio nazionale senza autorizzazione. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia il caso della normativa di cui trattasi nei procedimenti principali.

 Sulle spese

58      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che vieta di fare pubblicità presso gli abitanti di tale Stato a giochi d’azzardo organizzati in altri Stati membri, a fini di lucro, da operatori privati.

2)      L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetti i giochi d’azzardo a un regime di esclusiva e sanzioni la promozione di detti giochi organizzati in un altro Stato membro con maggior severità della promozione di giochi simili organizzati nel territorio nazionale senza autorizzazione. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia il caso della normativa di cui trattasi nei procedimenti principali.

Firme


* Lingua processuale: lo svedese.