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Causa C-3/09

Erotic Center BVBA

contro

Belgische Staat

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Gent)

«Sesta direttiva IVA — Art. 12, n. 3, lett. a) — Allegato H — Aliquota ridotta dell’IVA — Nozione di “diritto di ingresso a un cinema” — Cabina individuale per visionare film su richiesta»

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi

(Direttiva del Consiglio 77/388, allegato H, settima categoria, primo comma)

La nozione di diritto di ingresso ad un cinema di cui all’allegato H, settima categoria, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/4, dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda il pagamento effettuato da un consumatore al fine di poter visionare individualmente uno o più film o anche estratti di film in un locale privato, quali le cabine individuali per visionare.

Infatti, oltre alla circostanza che la nozione di diritto d’ingresso ad un cinema dev’essere interpretata conformemente al senso abituale di tali termini, le varie manifestazioni e gli istituti elencati al detto allegato H, settima categoria, primo comma, sono accomunati in particolare dal fatto di essere accessibili al pubblico mediante previo pagamento di un diritto di ingresso che conferisce all’insieme delle persone che lo versano il diritto di fruire collettivamente delle prestazioni culturali e ricreative caratteristiche di dette manifestazioni o istituti.

(v. punti 16-17, 19 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

18 marzo 2010 (*)

«Sesta direttiva IVA – Art. 12, n. 3, lett. a) – Allegato H – Aliquota ridotta dell’IVA – Nozione di “diritto di ingresso a un cinema” – Cabina individuale per visionare film su richiesta»

Nel procedimento C-3/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van beroep te Gent (Belgio) con decisione 23 dicembre 2008, pervenuta in cancelleria l’8 gennaio 2009, nella causa

Erotic Center BVBA

contro

Belgische Staat,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dalla sig.ra C. Toader, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore) e P. Kūris, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 gennaio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Erotic Center BVBA, dall’avv. J. van Besien, advocaat;

–        per il governo belga, dalla sig.ra M. Jacobs, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, dai sigg. D. Triantafyllou e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nozione di «cinema» di cui all’allegato H, settima categoria, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE (GU L 22, pag. 17; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2        Detta domanda è stata presentata nell’ambito della controversia che oppone l’Erotic Center BVBA (in prosieguo: l’«E. Center») al Belgische Staat (Stato belga) in merito all’applicazione o meno di un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») sugli importi riscossi dall’E. Center in occasione dell’uso di cabine individuali per visionare film collocate nei locali di detta società.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        L’art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva dispone:

«L’aliquota normale dell’[IVA] è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. (…)

(…)

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5% e sono applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all’allegato H».

4        L’allegato H della sesta direttiva, intitolato «Elenco delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi suscettibili di essere soggette ad aliquote ridotte dell’IVA», elenca varie categorie. La settima categoria di detto allegato è redatta come segue:

«Diritto d’ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili.

Ricezione di servizi radiotelevisivi».

 La normativa nazionale

5        L’art. 1, n. 1, del regio decreto 20 luglio 1970, n. 20, che stabilisce le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e determina la ripartizione dei beni e dei servizi secondo dette aliquote (in prosieguo: il «regio decreto n. 20»), dispone che l’IVA è riscossa all’aliquota ridotta del 6% per i beni e servizi designati nella tabella A dell’allegato di detto decreto.

6        La rubrica XXVIII di detta tabella A menziona i seguenti servizi:

«Il riconoscimento del diritto di accesso a istituti culturali, sportivi e ricreativi, e il riconoscimento del diritto di farne uso, con l’eccezione:

a)      del diritto di utilizzare apparecchi ricreativi automatici;

b)      della messa a disposizione di beni mobili».

 Causa principale e questione pregiudiziale

7        Il 15 settembre 2004 le autorità tributarie effettuavano nei locali dell’E. Center un controllo avente ad oggetto l’applicazione della normativa in materia di IVA durante il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2004. A seguito di tale controllo dette autorità redigevano il 9 novembre 2004 un verbale, in cui si operava una rettifica tributaria a carico dell’E. Center in quanto quest’ultimo a torto avrebbe applicato l’aliquota ridotta di IVA del 6%, in luogo dell’aliquota generica del 21%, ai proventi riscossi in occasione della messa a disposizione di cabine per visionare film. Importi pari a EUR 48 454,36 e a EUR 4 840 sono stati così addebitati all’E. Center, corrispondenti, rispettivamente, all’IVA così asseritamente elusa e ad un’ammenda.

8        Dopo che un’ingiunzione di versare detti importi è stata notificata all’E. Center il 24 dicembre 2004, quest’ultimo, in data 22 marzo 2005, ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento di detta ingiunzione dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Poiché detto ricorso è stato respinto con sentenza 10 settembre 2007, l’E. Center ha interposto appello avverso detta decisione dinanzi allo Hof van beroep te Gent.

9        Dinanzi al predetto organo giurisdizionale l’E. Center sostiene che le cabine per visionare i film di cui trattasi rientrano nella categoria di «istituti culturali, sportivi e ricreativi» ai sensi della rubrica XXVIII della tabella A dell’allegato al regio decreto n. 20, in quanto, in particolare, tali cabine devono essere qualificate come «cinema» ai sensi della settima categoria dell’allegato H della sesta direttiva, come del resto avrebbero già deciso gli organi giurisdizionali olandesi. Secondo l’E. Center, il numero di posti a sedere, la natura del film proiettato o la tecnica di proiezione utilizzata sarebbero in particolare irrilevanti ai fini di siffatta qualificazione.

10      Dal canto suo, il governo belga ritiene che i servizi forniti in dette cabine corrispondono alla nozione di «apparecchi ricreativi automatici» ai sensi della detta rubrica XXVIII, in quanto la proiezione di film vi è avviata mediante introduzione di monete in un apparecchio con possibilità di passare da un film all’altro. Secondo il governo belga, tali cabine non possono peraltro essere qualificate come «cinema» poiché esse non costituiscono locali nei quali un gruppo di persone può collettivamente vedere un unico film la cui proiezione viene avviata senza intervento degli spettatori che peraltro hanno acquisito in anticipo un diritto di ingresso.

11      Il giudice a quo osserva che, adottando la rubrica XXVIII della tabella A dell’allegato al regio decreto n. 20, il legislatore belga si è avvalso della possibilità consentita dall’art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva in combinato disposto con l’allegato H, settima categoria, della stessa, tanto che tale rubrica XXVIII dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda in particolare i cinema ai sensi di tale settima categoria. Detto giudice considera che la necessità di interpretare la norma nazionale in modo che sia conforme alla sesta direttiva e alle nozioni uniforme che le sono proprie implica che, se le cabine di cui trattasi devono essere considerate alla stregua di cinema ai sensi di detta direttiva, le stesse non potranno essere qualificate come apparecchi ricreativi automatici ai sensi della detta rubrica XXVIII e l’aliquota ridotta del 6% dovrà essere loro applicata.

12      In tale contesto, lo Hof van beroep te Gent ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una cabina consistente in uno spazio che può essere chiuso, che può contenere solo una persona, in cui questa persona può guardare film, su uno schermo televisivo, previo pagamento e in cui detta persona avvia personalmente la proiezione mediante inserimento di denaro, ha la scelta tra diverse pellicole e durante il tempo pagato può continuamente modificare la scelta dei film proiettati, debba essere considerata come un “cinema”, ai sensi della [settima categoria] dell’allegato H della [sesta direttiva]».

 Sulla questione pregiudiziale

13      Come risulta dal suo testo, l’allegato H, settima categoria, primo comma, della sesta direttiva riguarda il «diritto d’ingresso» a varie manifestazioni e istituti culturali e ricreativi da essa elencati (v. sentenza 23 ottobre 2003, causa C-109/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I-12691, punto 25), tra i quali figurano in particolare i «cinema».

14      In mancanza, nella sesta direttiva, della definizione della nozione di diritto di ingresso ad un cinema di cui al detto allegato H, settima categoria, occorre interpretare tale nozione alla luce del contesto in cui essa si situa nell’ambito della sesta direttiva (v., in tal senso, sentenza 18 gennaio 2001, causa C-83/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-445, punto 17).

15      A questo proposito, come ha precedentemente rilevato la Corte, dall’art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva emerge che l’applicazione di una o di due aliquote ridotte è una possibilità riconosciuta agli Stati membri in deroga al principio secondo cui si applica l’aliquota normale. Inoltre, secondo tale disposizione, le aliquote ridotte di IVA possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi indicate nell’allegato H della direttiva. Orbene, da costante giurisprudenza risulta che le disposizioni che hanno carattere di deroga ad un principio devono essere interpretare restrittivamente (v., in particolare, sentenza Commissione/Spagna, cit., punti 18 e 19 nonché giurisprudenza ivi citata).

16      Ne consegue in particolare che la nozione di diritto d’ingresso ad un cinema dev’essere interpretata conformemente al senso abituale di tali termini (v., in tal senso, citate sentenze Commissione/Spagna, punto 20, e Commissione/Germania, punto 23).

17      Peraltro, come hanno sottolineato il governo belga e la Commissione europea, si deve rilevare che le varie manifestazioni e istituti elencati all’allegato H, settima categoria, primo comma, della sesta direttiva sono accomunati in particolare dal fatto di essere accessibili al pubblico mediante previo pagamento di un diritto di ingresso che conferisce all’insieme delle persone che lo versano il diritto di fruire collettivamente delle prestazioni culturali e ricreative caratteristiche di dette manifestazioni o istituti.

18      Da quanto precede discende che la nozione di diritto di ingresso ad un cinema ai sensi dell’allegato H, settima categoria, primo comma, della sesta direttiva non può, tenuto conto del senso abituale che rivestono tali termini e del contesto proprio della disposizione nella quale essi rientrano, essere interpretata nel senso che essa riguarda il pagamento effettuato da un consumatore al fine di poter visionare individualmente uno o più film o anche estratti di film in un locale privato, quali le cabine di cui trattasi nella causa principale.

19      Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di diritto di ingresso ad un cinema di cui all’allegato H, settima categoria, primo comma, della sesta direttiva dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda il pagamento effettuato da un consumatore al fine di poter visionare individualmente uno o più film o anche estratti di film in un locale privato, quali le cabine di cui trattasi nella causa principale.

 Sulle spese

20      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

La nozione di diritto di ingresso ad un cinema di cui all’allegato H, settima categoria, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE, dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda il pagamento effettuato da un consumatore al fine di poter visionare individualmente uno o più film o anche estratti di film in un locale privato, quali le cabine di cui trattasi nella causa principale.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.