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1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 102/11


Ricorso proposto il 2 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-49/09)

2009/C 102/15

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, applicando un’aliquota ridotta di IVA pari al 7 % alle cessioni, all’importazione ed all’acquisto intracomunitario di indumenti ed accessori vestimentari per neonati nonché di calzature per bambini ai sensi dell’art. 41, n. 2, della legge sull’imposta sulle merci e sui servizi dell’11 marzo 2004 in combinato disposto con le posizioni 45 e 47 dell’allegato III di tale legge, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi derivantile dall’art. 98 della direttiva 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) in combinato disposto con l’allegato III della medesima.

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ad avviso della ricorrente l’applicazione da parte della Repubblica di Polonia di un’aliquota ridotta di IVA pari al 7 % alle cessioni, all’importazione ed all’acquisto intracomunitario di indumenti ed accessori vestimentari per neonati nonché di calzature per bambini ai sensi dell’art. 41, n. 2, della legge sull’imposta sulle merci e sui servizi dell’11 marzo 2004 in combinato disposto con le posizioni 45 e 47 dell’allegato III di tale legge, non è conforme alle disposizioni univoche dell’art. 98 della direttiva 2006/112/CE. L’applicazione di tale aliquota ridotta ai fini summenzionati non è compresa in alcuna delle deroghe riconosciute alla Repubblica di Polonia al punto 1, lett. a) e lett. b) del capitolo 9 “Fiscalità” dell’allegato XII dell’atto sulle condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all’UE, né nell’art. 128 della direttiva 2006/112/CE.


(1)  GU L 347 dell’11 dicembre 2006, pagg. 1-118.