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16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/25


Ricorso proposto il 6 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-94/09)

2009/C 113/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Alfonso, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, non applicando un’aliquota unica IVA a tutti i servizi forniti dalle imprese di pompe funebri, nonché alle forniture di beni ad essi connesse, la Repubblica francese non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96-99, n. 1, della direttiva IVA (1);

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione rileva che la normativa fiscale francese altera il buon funzionamento del sistema d’IVA in quanto applica due aliquote IVA alle prestazioni di servizi e alle forniture di beni assicurati dalle imprese di pompe funebri alle famiglie dei defunti, laddove esse costituiscono, in pratica, un’unica operazione complessa che dev’essere assoggettata ad un’aliquota di imposizione unica.

La ricorrente contesta in particolare alla convenuta di dissociare in modo ingiustificato il servizio di trasporto del corpo con un veicolo specialmente ed appositamente preparato, per il quale sarebbe applicabile un’aliquota IVA ridotta, dalle altre attività assicurate dalle imprese di pompe funebri, quali l'intervento di portatori per spostare il corpo o la fornitura di una bara, che sarebbero invece assoggettate all’aliquota IVA normale. Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, l'operazione costituita da un’unica prestazione sul piano economico non dovrebbe essere artificialmente scomposta per non alterare il buon funzionamento del sistema d’IVA. Nei fatti, la stragrande maggioranza delle famiglie che chiedono all'imprenditore di organizzare i funerali, considererebbe peraltro le attività di cui trattasi come costituenti una sola e medesima prestazione.

La Commissione contesta peraltro la scelta della convenuta di applicare aliquote ridotte variabili ai servizi forniti dalle imprese di pompe funebri. Le disposizioni dell’art. 98, n. 1, della direttiva IVA non consentirebbero, infatti, l'applicazione di un'aliquota ridotta a taluni servizi di trasporto e di un'aliquota normale agli altri servizi, forniti dalle imprese in parola, rendendo il livello dell'aliquota effettiva necessariamente inferiore all’aliquota normale applicabile in Francia. Inoltre, il livello di questa aliquota ridotta varierebbe da operazione a operazione in funzione dell'importanza relativa, in ciascun caso di specie, delle prestazioni assoggettate all'aliquota ridotta, il che sarebbe altresì vietato dalla detta direttiva.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).