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15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 28 maggio 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

(Causa C-188/09)

2009/C 193/06

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Convenuta: Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 2, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari in combinato disposto con gli artt. 2, 10, nn. 1 e 2 nonché 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (2), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, escluda la possibilità, conformemente all’art. 111, n. 2, in combinato disposto col n. 1 della legge 11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (GU n. 54, pos. 535, con modifiche), di introdurre la perdita temporanea del diritto alla riduzione dell’importo dell’imposta dovuta in misura pari al 30 % dell’importo dell’imposta a monte all’atto dell’acquisto di beni e servizi con riferimento a soggetti passivi, che effettuano vendite a persone fisiche che non esercitano un’attività economica nonché a persone che esercitano un’attività economica come imprenditori agricoli individuali, i quali violano l’obbligo di registrare il fatturato e gli importi dell’imposta dovuta mediante registratori di cassa;

2)

Se le «misure particolari» ai sensi dell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme possano, in considerazione del loro carattere e delle loro finalità, consistere nella temporanea limitazione dell’entità del diritto a detrazione del soggetto passivo, come previsto all’art. 111, n. 2, in combinato disposto col n. 1 della legge 11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (GU n. 54, pos. 535, con modifiche) nei confronti di soggetti passivi che violano l’obbligo di registrare il fatturato e gli importi dell’imposta mediante registratori di cassa e, connessa a tale questione, se l’introduzione di siffatta limitazione esiga della procedura risultante dall’art. 27, nn. 2-4 della menzionata sesta direttiva l’osservanza del Consiglio 17 maggio 1977;

3)

Se la facoltà prevista all’art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme includa il diritto di introdurre sanzioni, nei confronti di soggetti passivi che violano l’obbligo di registrare il fatturato e gli importi dell’imposta dovuta mediante registratori di cassa, sotto forma di perdita temporanea del diritto alla riduzione dell’importo dell’imposta dovuta in misura pari al 30 % dell’importo dell’imposta a monte in occasione dell’acquisto di beni e servizi, come previsto all’art. 111, n. 2, in combinato disposto col n. 1 della legge 11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (GU n. 54, pos. 535, con modifiche).


(1)  GU 71, pag. 1301.

(2)  GU L 145, pag. 1.