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12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 18 giugno 2009 — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

(Causa C-222/09)

2009/C 220/32

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Kronospan Mielec sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

Questione pregiudiziale

Se la normativa risultante dall’art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1, con modifiche; in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché attualmente dal corrispondente art. 56, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11 dicembre 2006, pag. 1, con modifiche; in prosieguo: la «direttiva 112») debba essere interpretata nel senso che le prestazioni di ingegneri in esse menzionate fornite al soggetto passivo IVA, il quale esegue un incarico comprendente tali prestazioni che sono dirette ad un destinatario residente in un altro Stato membro della Comunità, sono soggette ad imposizione nel luogo in cui il destinatario (il committente) dispone della sede della propria attività economica o di un centro di attività stabile, o se si debba prendere le mosse dal principio che tali prestazioni, in quanto riferentisi ad un’attività scientifica, sono soggette ad imposizione nel luogo in cui sono materialmente eseguite, conformemente all’art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino, della sesta direttiva (attualmente al corrispondente art. 52, lett. a), della direttiva 112), — qualora si parta dal presupposto che tali servizi consistono in lavori comprendenti ricerche e misurazioni di emissioni, di cui alle disposizioni sulla tutela dell’ambiente, compresa l’esecuzione di verifiche connesse all’emissione di diossido di carbonio (CO2) ed al commercio di emissioni CO2, redazione e controllo della documentazione dei lavori summenzionati nonché analisi delle potenziali fonti di inquinamento, effettuati allo scopo di acquisire tanto nuove esperienze e conoscenze tecnologiche, dirette alla produzione di nuovi materiali, prodotti ed impianti, quanto l’applicazione di nuovi procedimenti tecnologici nel processo produttivo.