Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/3


Ricorso proposto il 24 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-228/09)

2009/C 233/04

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, a causa dell’inclusione dell’importo di una «tassa di immatricolazione» nella base imponibile dell’IVA prelevata in Polonia sulla cessione, l’acquisto intracomunitario o l’importazione di un autoveicolo per uso personale, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto gli obblighi derivantile dagli artt. 78,79,83 nonché 86 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1);

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le censure sollevate nel presente ricorso riguardano l’inclusione da parte della Repubblica di Polonia dell’importo di una tassa di immatricolazione nella base imponibile dell’IVA in caso di cessione, acquisto intracomunitario ed importazione di autoveicoli per uso personale non immatricolati che hanno luogo in tale paese membro.

A parere della Commissione sussiste una sostanziale analogia tra l’imposta/tassa polacca oggetto di controversia nella presente causa e l’imposta/tassa danese nella causa C-98/05 De Danske Bilimportører. In tale causa la Corte ha dichiarato che l’imposta/tassa di immatricolazione non rientra nell’ambito della base imponibile dell’IVA.

La Commissione mantiene il punto di vista che il funzionamento della tassa polacca di immatricolazione nel caso di successione transazioni concernenti un medesimo veicolo prima di procedere all’immatricolazione indica che trattasi essenzialmente di un’imposta/tassa di immatricolazione e non di un’imposta sulla vendita, come afferma la Repubblica di Polonia. Il soggetto passivo deve quindi detrarre dall’imposta dovuta l’importo della tassa di immatricolazione. Ciò significa che, in definitiva e grazie al sistema di detrazioni dell’imposta addizionale versata, l’imposta/tassa viene prelevata solo una volta.

La Commissione non concorda con l’argomento della Repubblica di Polonia nel senso che la persona responsabile per effettuare il pagamento della tassa di immatricolazione sarebbe il rivenditore, l’acquirente intracomunitario o l’importatore del veicolo invece della persona a nome della quale viene immatricolato l’autoveicolo.


(1)  GU L 347, pag. 1.