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7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scozia), Edimburgo (Regno Unito) il 14 luglio 2009 — Mac Donald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-270/09)

2009/C 267/48

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Session (Scozia), Edimburgo

Parti

Ricorrente: Mac Donald Resorts Limited

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’attribuzione, da parte della MRL, in conformità alle disposizioni statutarie del circolo ed ai contratti connessi, di diritti contrattuali («punti-diritti»), espressi in punti, che l’acquirente può convertire ogni anno per occupare e utilizzare alloggi in multiproprietà in residenze di villeggiatura della MRL, debba essere qualificata come:

a)

affitto o locazione di immobili, ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva IVA (divenuto art. 135, n. 1, lett. l), della direttiva 2006/112 (1)), o

b)

attribuzione della qualità di membro di un circolo, o

c)

in modo diverso.

2)

Se sulla soluzione della prima questione possano incidere le seguenti circostanze:

a)

in alcuni casi i diritti contrattuali sono acquisiti in corrispettivo del deposito presso la MRL, da parte del cliente, di suoi preesistenti diritti di multiproprietà in una particolare località per una o più settimane fisse;

b)

il cliente può ogni anno decidere di non convertire, in tutto o in parte, i punti di cui è titolare quell’anno in diritti di soggiorno, scegliendo invece di aumentare il suo monte punti per l’anno successivo, oppure, secondo le condizioni contrattuali applicate nel sistema in un anno determinato, può accrescere il monte punti dell’anno «prendendo in prestito» punti dal monte punti di cui sarebbe stato titolare l’anno successivo;

c)

gli immobili rientranti nello stock di alloggi possono cambiare nel periodo compreso tra il momento dell’acquisto dei punti-diritti e il momento del loro scambio con il diritto di occupare un alloggio;

d)

il numero dei punti di cui il cliente è titolare ogni anno può essere modificato dal fornitore in conformità alle condizioni contrattuali del sistema;

e)

Il ricorrente può, a volte, provvedere affinché i titolari di punti-diritti possano accedere ad un sistema di scambio di diritti di multiproprietà esterno.

f)

Il ricorrente può, a volte, provvedere affinché i titolari di punti-diritti possano convertirli in soggiorni in alberghi gestiti dal ricorrente o in altre prestazioni fornite dal ricorrente.

3)

Se i servizi prestati da un soggetto passivo descritti nella prima e nella seconda questione

a)

siano «servizi relativi a un bene immobile» ai sensi dell’art. 9, n. 2, lett. a), della sesta direttiva IVA (divenuto art. 45 della direttiva 2006/112);

b)

qualora la questione 3, lett. a), sia risolta in senso affermativo, come debba essere determinato il luogo della prestazione laddove i membri del circolo possano far valere i loro diritti contrattuali occupando alloggi in multiproprietà in Stati membri diversi, e non si sappia, al momento in cui la prestazione è eseguita, quale alloggio sarà occupato.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).