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24.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/12


Ricorso proposto il 4 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Rapubblica di Polonia

(Causa C-311/09)

2009/C 256/23

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, prelevando l’imposta sul valore aggiunto nel modo previsto al capitolo 13, paragrafo 35, punti 1,3,4 e 5 del regolamento del Ministro delle finanze 27 aprile 2004 sulla prestazione di servizi di trasporto internazionale su strada da parte di soggetti passivi aventi la sede o il domicilio fuori dalla Polonia, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 73, 168, 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1).

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

I servizi di trasporto internazionale su strada sono soggetti all’imposizione mediante l’imposta sul valore aggiunto secondo i principi fissati nella direttiva 2006/112/CE.

A parere della Commissione, le modalità di prelievo e di calcolo dell’imposta sul valore aggiunto fissate al cap. 13, par. 35, punti 1, 3, 4 e 5 del regolamento del Ministro delle finanze 27 aprile 2004 sulle prestazioni di servizi di trasporto internazionale su strada da parte di soggetti passivi aventi la residenza o il domicilio fuori della Polonia sono incompatibili con gli artt. 73, 168, 273 della direttiva 2006/112/CE. L’incompatibilità con l’art. 73 della direttiva 2006/112/CE consiste nel fatto che l’importo di PLN 285 costituisce comunque la base imponibile dell’IVA, il che non corrisponde né alla distanza effettiva coperta in Polonia da un autobus, né alla rimunerazione effettiva, dovuta per quel determinato servizio. Il sistema polacco di prelievo dell’IVA non permette al soggetto passivo, che presta il servizio internazionale di trasporto di persone, la detrazione dell’IVA per la merce acquistata nel corso del periodo di calcolo in questione per le necessità del servizio di trasporto soggetto ad imposizione (ad esempio il carburante), il che è in contrasto con l’art. 168 della direttiva. Inoltre il sistema di prelievo dell’IVA non è conforme all’art. 273 della direttiva 2006/112/CE laddove istituisce per i soggetti passivi l’obbligo di presentare une dichiarazione che indichi l’importo dell’imposta, nell’ufficio doganale al momento dell’ingresso dell’autobus con i passeggeri nel territorio della Polonia nonché di pagare tale imposta nell’ufficio doganale “al momento dell’ingresso dell’autobus con i passeggeri nel territorio del paese”, il che dà luogo a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Ad avviso della Commissione il controverso sistema di prelievo e calcolo dell’IVA non può fondarsi sull’art. 281, né sull’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.


(1)  GU L 347, pag. 1.