16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 5 ottobre 2009 — Uszodaépítő Kft./APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály
(Causa C-392/09)
2010/C 11/23
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Baranya Megyei Bíróság
Parti
Ricorrente: Uszodaépítő Kft.
Convenuta: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con gli artt. 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio (1) una norma di uno Stato membro entrata in vigore il 1° gennaio 2008, successivamente all’epoca in cui il diritto alla detrazione era sorto e che, ai fini della detrazione dell’IVA versata e dichiarata per le prestazioni di servizi o le cessioni di beni effettuate nel corso dell’esercizio 2007, impone la modifica del contenuto delle fatture e la presentazione di una dichiarazione complementare. |
2) |
Se la misura prevista all’art. 269, n. 1, della nuova legge in materia di IVA, ai sensi della quale, ove siano adempiute le condizioni di cui a tale disposizione, i diritti e gli obblighi sono determinati e applicati conformemente al disposto di detta legge anche qualora siano sorti precedentemente alla sua entrata in vigore — entro il termine di prescrizione —, sia compatibile con i principi generali del diritto comunitario, in particolare se sia oggettivamente giustificabile, razionale, proporzionata e conforme al principio di certezza del diritto. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).