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Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 maggio 2011 – Commissione / Austria

(causa C-441/09)

«Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/12/CE – Applicazione di un’aliquota ridotta – Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano e animale – Fornitura, importazione e acquisto di determinati animali vivi, segnatamente dei cavalli»

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 96 e 98 e allegato III) (v. punti 40, 43-50)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 96 e 98, in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Aliquota ridotta – Fornitura, importazione e acquisto di determinati animali vivi (segnatamente cavalli) non destinati alla preparazione o alla produzione di alimenti per il consumo umano o animale.

Dispositivo

1)

Applicando un’aliquota d’imposta sul valore aggiunto ridotta a tutte le forniture, importazioni e a tutti gli acquisti intracomunitari di cavalli, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96 e 98, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III, della medesima.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

3)

La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.