Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

30.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/32


Ricorso proposto il 19 novembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Germania

(Causa C-453/09)

2010/C 24/59

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou, e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Germania, applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul volume d’affari alle cessioni, alle importazioni ed agli acquisti intracomunitari di determinati animali viventi, segnatamente cavalli, non destinati alla preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, ha violato gli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 96 e 98, letti in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva IVA;

condannare la Repubblica di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso censura l’aliquota ridotta dell’imposta sul volume d’affari applicata dalla Repubblica di Germania alla cessione, all’importazione ed all’acquisto intracomunitario di animali viventi, segnatamente cavalli, benché questi non vengano solitamente utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale. Secondo la Commissione, tale previsione contrasta con le disposizioni della direttiva 2006/112/CE (nel prosieguo: la «direttiva IVA»), in particolare nel caso di razze equine normalmente utilizzate per l’addestramento, l’equitazione, il circo o la corsa.

La direttiva IVA consente agli Stati membri di applicare, accanto all’aliquota ordinaria dell’IVA e a determinate condizioni, aliquote ridotte. Così, ad esempio, uno Stato membro è autorizzato dall’art. 98, n. 2, della direttiva IVA ad applicare un’aliquota ridotta «alle cessioni (…) delle categorie elencate nell'allegato III». Dato che le aliquote ridotte dell’imposta sul volume d’affari devono ritenersi un’eccezione rispetto all’aliquota ordinaria dell’IVA, detta disposizione deve interpretarsi in modo restrittivo ai fini della sua applicazione.

La Commissione sostiene che animali viventi — segnatamente i cavalli — che non siano di norma utilizzati come prodotti alimentari destinati al consumo umano non ricadono nell’ambito di applicazione del punto 1 dell’allegato III. Di conseguenza, l’aliquota ridotta dell’imposta sulla cifra d’affari di cui all’art. 98, n. 2, della direttiva IVA non potrebbe essere applicata a tali animali. Ciò risulterebbe anche dall'economia sistematica e dalle diverse versioni linguistiche del punto 1 di cui all’allegato III della direttiva. Anche un’interpretazione teleologica condurrebbe a un esito non diverso: detto punto mira al trattamento più favorevole di tutti i prodotti destinati alla produzione di alimenti destinati al consumo umano e animale.

L’assenza di una distinzione secondo le razze equine nella nomenclatura combinata sarebbe del tutto irrilevante nel caso di specie, poiché la classificazione doganale si basa su prospettive diverse rispetto a quelle delle norme sull’IVA. Il fatto che l’art. 98, n. 3, della direttiva IVA consenta agli Stati membri di far ricorso alla nomenclatura combinata non significa che uno Stato membro possa addurre una mancanza di precisione in tale nomenclatura per giustificare un’erronea trasposizione della direttiva IVA.

I commerci di razze equine normalmente utilizzate per l’addestramento, l’equitazione, il circo o la corsa non possono beneficiare di un’aliquota ridotta nemmeno sulla base del punto 11 dell’allegato III della direttiva IVA, relativo alle cessioni di beni normalmente utilizzati per la produzione agricola. La circostanza che i cavalli siano di per sé animali da allevamento non comporta che tutte le razze equine siano di norma utilizzate per la produzione agricola. Infatti, le suddette razze sono generalmente impiegate ai fini di attività sportive, didattiche, del tempo libero e di intrattenimento, quindi proprio in ambiti diversi dalla produzione agricola.