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13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Repubblica di Polonia) il 18 dicembre 2009 — Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa/Minister Finansów

(Causa C-530/09)

2010/C 63/45

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Parti

Ricorrente: Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa

Convenuto: Minister Finansów

Questione pregiudiziale

a)

Se la normativa derivante dall’art. 52, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), debba essere interpretata nel senso che le prestazioni di messa a disposizione temporanea di stand espositivi e fieristici a clienti che presentano la propria offerta presso fiere ed esposizioni devono essere annoverate tra le prestazioni di servizi accessorie per fiere ed esposizioni menzionate in tali disposizioni, cioè analoghe ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative, prestazioni assoggettate ad imposizione nel luogo in cui sono materialmente eseguite, ovvero

b)

se occorra prendere le mosse dal principio che esse sono prestazioni pubblicitarie, assoggettate ad imposizione nel luogo in cui il destinatario della prestazione ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale, conformemente all’art. 56, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE,

qualora si parta dal presupposto che le suddette prestazioni riguardano la messa a disposizione temporanea di stand ai clienti che presentano la propria offerta presso fiere ed esposizioni, preceduta, di norma, dalla progettazione e visualizzazione dello stand nonché dall’eventuale trasporto degli elementi dello stand e dal suo montaggio nel luogo ove è organizzata la fiera o l’esposizione, e che i clienti del prestatore che presenta i propri prodotti o servizi corrispondonoseparatamente all’organizzatore di un determinato evento il pagamento per la sola possibilità di partecipare alla fiera o all’esposizione, comprendente le spese di intermediazione, per le infrastrutture fieristiche, per i servizi dei media ecc.

il singolo espositore è responsabile dell’allestimento e della costruzione del proprio stand e, a tale proposito, usufruisce delle prestazioni in oggetto e per le quali si richiede l’interpretazione.

gli organizzatori, per l’ingresso alla fiera e all’esposizione, ricevono dai visitatori un pagamento distinto, spettante all’organizzatore dell’evento e non al prestatore.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).