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13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/42


Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-39/10)

2010/C 63/66

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e K. Saaremäel-Stoilov)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’art. 28 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo poiché la sua normativa non ha previsto che venga accordata un’esenzione dall’imposta sul reddito per i non residenti il cui reddito complessivo è così infimo che l’esenzione stessa verrebbe applicata nei loro confronti qualora essi fossero soggetti passivi di imposta residenti;

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha ricevuto la denuncia di un cittadino della Repubblica di Estonia residente nella Repubblica di Finlandia, relativa all’imposizione della sua pensione percepita dall’Estonia. Il cittadino menzionato ha denunciato il fatto che la Repubblica di Estonia non ha applicato alla sua pensione né l’importo abituale dell’esenzione dall’imposta previsto per i residenti, né l’importo integrativo dell’esenzione stessa previsto per i pensionati residenti.

Il denunciante percepisce una metà dei suoi redditi, sotto forma di pensione, dalla Repubblica di Estonia e l’altra metà, quale pensione, dalla Repubblica di Finlandia. I suoi redditi sono molto bassi e se avesse percepito l’insieme dei suoi redditi da un solo e medesimo Stato membro, essi sarebbero tassati per un importo inferiore o non lo sarebbero affatto.

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, se è vero che l’imposizione diretta rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare la loro competenza conformemente al diritto dell’Unione europea, evitando qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità.

Quando ad un soggetto passivo non residente che ha fatto uso della libera circolazione dei lavoratori non viene riconosciuta l’esenzione dall’imposta cui viene ammesso un soggetto passivo residente, ciò costituisce una disparità di trattamento tra residenti e non residenti nonché in pari tempo una restrizione alla libera circolazione transfrontaliera.

Può, e se sì in quale misura, una siffatta disparità di trattamento considerarsi appropriata e giustificata in ragione della diversità di residenza?

In una situazione in cui il reddito complessivo a livello mondiale del soggetto passivo di imposta è così modesto che lo Stato della fonte di tale reddito non lo tasserebbe affatto o lo tasserebbe per un importo ridotto, se si trattasse di un residente, la Commissione ritiene che gli Stati membri debbano prendere in considerazione, nel prelevare l’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche a soggetti non residenti, la loro situazione personale e familiare in una misura tale che ne sarebbe garantito un uguale trattamento, comparato al soggetto passivo di imposta residente.

Quando nella normativa di uno Stato membro si prevede un limite oltre il quale si può presumere che al soggetto passivo di imposta manchino le risorse per finanziare le spese pubbliche, viene meno il fondamento per differenziare quei soggetti passivi, il cui reddito va oltre il limite fissato, a seconda della loro residenza.

La Commissione difende il punto di vista che le disposizioni della legge fiscale della Repubblica di Estonia, che non permettono la concessione dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche ai soggetti non residenti i quali percepiscono la metà dei loro redditi dall’Estonia e l’altra metà da un altro Stato membro ed il cui reddito complessivo è così modesto che vi si applicherebbe l’esenzione dall’imposta sul reddito qualora fossero soggetti passivi residenti, sono incompatibili con l’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con l’art. 28 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.