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22.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 134/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 17 febbraio 2010 — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG

(Causa C-93/10)

2010/C 134/27

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Essen-NordOst

Convenuta: GFKL Financial Services AG

Questioni pregiudiziali

1)

Sull’interpretazione dell’art. 2, punto 1, e dell’art. 4 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari: se si configuri una prestazione a titolo oneroso ed un’attività di tipo economico del cessionario del credito nella vendita (acquisto) di crediti in sofferenza sulla base dell’assunzione dell’attività di ricupero crediti e del rischio di insolvenza anche qualora il prezzo di acquisto

non sia calcolato secondo il valore nominale dei crediti con l’accordo di una riduzione forfettaria per l’assunzione del ricupero credito e del rischio di insolvenza, bensì

sia determinato in base al rischio di inadempimento stimato per ciascun credito e si attribuisca all’attività di ricupero crediti solo un rilievo secondario rispetto alla riduzione relativa al rischio di insolvenza.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, sull’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punti 2 e 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari:

a)

se l’assunzione del rischio di insolvenza da parte del cessionario del credito nell’acquisto di crediti in sofferenza ad un prezzo significativamente al di sotto del valore nominale dei crediti sia esente, in quanto altra garanzia o fideiussione;

b)

qualora si configuri un’assunzione di rischio fiscalmente esente:

se il ricupero crediti sia esente in quanto parte di una prestazione unitaria o come prestazione accessoria, ovvero se sia imponibile in quanto prestazione autonoma.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione e non si configuri alcuna prestazione esente, sull’interpretazione dell’art. 11, parte A, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari:

se il corrispettivo per la prestazione imponibile debba essere determinato in base ai costi della riscossione presunti dalle parti ovvero in base a quelli effettivi.


(1)  GU L 145, pag. 1.