Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

1.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 22 febbraio 2010 — Frans Bosschaert/Stato belga, Slachthuizen Georges Goossens en Zonen NV e Slachthuizen Goossens NV

(Causa C-96/10)

2010/C 113/44

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: Frans Bosschaert

Convenuti: Stato belga, Slachthuizen Georges Goossens en Zonen NV e Slachthuizen Goossens NV

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto comunitario osti a che il giudice nazionale applichi il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’ordinamento giuridico nazionale per i crediti nei confronti dello Stato, a crediti di restituzione di imposte che sono state corrisposte ad uno Stato membro in forza di un sistema misto di aiuti e imposte che è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto comunitario, e che sono state pagate prima dell’entrata in vigore di un nuovo sistema di aiuti e contributi obbligatori che sostituisce il primo sistema, e che, nella decisione finale della Commissione, è stato dichiarato compatibile con il diritto comunitario, ma non nella misura in cui detti contributi vengono imposti con efficacia retroattiva per un periodo precedente la data di detta decisione.

2)

Se il diritto comunitario osti a che, quando uno Stato membro impone oneri ad un privato, che a sua volta è tenuto a traslare detti oneri ad altri privati con cui egli esercita un’attività commerciale in un settore per cui lo Stato membro ha imposto un sistema misto di aiuti e imposte, ma detto sistema successivamente è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto comunitario, detti privati, in forza di disposizioni nazionali, siano assoggettati ad un termine di prescrizione più breve per la restituzione degli importi contrari al diritto comunitario, rispetto allo Stato membro, mentre essi dispongono di un termine di prescrizione più lungo nei confronti di un intermediario privato per la restituzione dei medesimi importi, per cui detto intermediario potrebbe trovarsi nella situazione in cui il credito nei suoi confronti non è prescritto ma quello nei confronti dello Stato membro lo è, e detto intermediario può pertanto essere chiamato a rispondere da altri attori, e in tal caso può eventualmente chiamare in garanzia lo Stato membro, ma egli non può chiedere allo Stato membro la restituzione degli importi che ha corrisposto direttamente allo Stato membro stesso.

3)

Se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro possa invocare con successo termini di prescrizione nazionali favorevoli allo Stato membro stesso rispetto al diritto nazionale comune, per difendersi da un procedimento intentato da un privato nei suoi confronti a tutela dei diritti conferiti al privato dal Trattato CE, in un caso come quello presentato dal giudice nazionale, in cui questi specifici termini di prescrizione nazionali favorevoli hanno l’effetto che la restituzione di imposte, pagate allo Stato membro in forza di un sistema misto di aiuti ed imposte che è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto comunitario, viene resa impossibile, mentre l’incompatibilità con il diritto comunitario è stata dichiarata dall’allora Corte di giustizia delle Comunità europee solo dopo la scadenza di detti specifici termini di prescrizione nazionali favorevoli, anche se l’illegittimità esisteva già in precedenza.