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22.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 134/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen Sad Sofia — grad il 25 febbraio 2010 — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell’esecuzione» presso l’amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate

(Causa C-107/10)

2010/C 134/30

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Sofia — grad

Parti

Ricorrente: Enel Maritsa Iztok 3 AD

Convenuto: Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell’esecuzione presso l’amministrazione» centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 18, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e l’art. 183, primo comma, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che, nelle circostanze di cui alla causa principale, essi permettono:

1)

che in forza di una modifica legislativa diretta alla lotta contro le frodi fiscali il termine per il rimborso dell’IVA venga prorogato fino al giorno dell’emanazione di una decisione sulla verifica fiscale, perché entro i 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi è stata avviata nei confronti dell’interessato una verifica fiscale, senza che per questo periodo siano dovuti interessi sull’importo soggetto a rimborso, qualora, al contempo, si verifichino le seguenti circostanze:

a)

prima di tale modifica il termine di legge di 45 giorni per il rimborso dell’imposta era scaduto e gli interessi sull’importo da rimborsare avevano iniziato a decorrere, a prescindere dall’apertura del procedimento di verifica fiscale;

b)

dalla verifica fiscale era risultata la correttezza degli importi di rimborso d’imposta dichiarati;

c)

l’unica possibilità giuridica a disposizione del soggetto passivo per accorciare tale termine consiste nella presentazione di una garanzia sotto forma di danaro, titoli di Stato o di una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile per una determinata durata pari all’importo soggetto a rimborso;

2)

che siano previsti un termine per il rimborso dell’IVA di 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per tale imposta, nonché la possibilità giuridica della sua sospensione, e quindi anche della sua proroga, in forza di un ordine di verifica fiscale intervenuto durante tale periodo, allorché il periodo d’imposta per la detrazione di tale imposta è di un mese;

3)

che un rimborso di IVA avvenga con decisione sulla verifica fiscale, allorché l’importo rimborsabile viene compensato con debiti da IVA, altri debiti tributari e crediti dello Stato per diversi periodi d’imposta, tutti accertati con la medesima decisione, nonché interessi applicati su tali somme fino al giorno dell’emanazione della decisione sulla verifica fiscale, qualora con quest’ultima si sia accertato che gli importi di rimborso dell’IVA dichiarati erano corretti e, al contempo, sussistano le seguenti circostanze:

a)

nel procedimento di verifica fiscale non è stata concessa una garanzia provvisoria di futuri crediti dello Stato che potrebbero essere accertati nel corso del procedimento diretto all’emanazione della decisione sul controllo fiscale;

b)

la compensazione con crediti dello Stato non è prevista dalla legge nazionale come mezzo di esecuzione coattiva né come misura cautelativa;

c)

i termini per l’impugnazione e il pagamento volontario degli importi principali compensati e degli interessi non sono scaduti, perché questi sono stati stabiliti mediante la medesima decisione sulla verifica fiscale e una parte di loro è stata impugnata anche in giudizio;

4)

che, quando è stata accertata la correttezza dell’importo del rimborso d’imposta dichiarato nella dichiarazione dei redditi, il giorno dell’emanazione della decisione sulla verifica fiscale lo Stato proceda alla compensazione con debiti tributari accertati con tale decisione per periodi precedenti alla presentazione della dichiarazione nonché con interessi su tali debiti, invece di procedervi il giorno della dichiarazione dei redditi, allorché lo Stato non è tenuto agli interessi durante il periodo stabilito dalla legge entro cui dev’essere rimborsato l’importo e applica interessi sulle imposte compensate a partire dal giorno della presentazione della dichiarazione fino all’emanazione della decisione sulla verifica fiscale.