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14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 6 maggio 2010 — ADV Allround Vermittlungs AG in Liquidation/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

(Causa C-218/10)

()

2010/C 221/25

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: ADV Allround Vermittlungs AG in Liquidation

Resistente: Finanzamt Hamburg-Bergedorf

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 9, n. 2, lett. e), sesto trattino, della «Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme» (1) (in prosieguo: la «direttiva 77/388») [successivamente: art. 56, n. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2009; in prosieguo: la «direttiva 2006/112»] debba essere interpretato nel senso che «la messa a disposizione di personale» comprenda anche la messa a disposizione di personale autonomo, non in rapporto di dipendenza con l’impresa fornitrice.

2)

Se l’art. 17, nn. 1, 2, lett. a), 3, lett. a), e l’art. 18, n. 1, lett. a), della direttiva 77/388 [medio tempore: artt. 167 e 168, lett. a), 169, lett. a), 178, lett. a), della direttiva 2006/112] debbano essere interpretati nel senso che l’ordinamento processuale nazionale deve adottare misure al fine di valutare nello stesso modo l’imponibilità e l’assoggettamento ad imposta della medesima prestazione presso l’impresa fornitrice e l’impresa destinataria anche nel caso in cui per le due imprese siano competenti amministrazioni finanziarie diverse.

Solo nel caso di soluzione affermativa alla seconda questione:

3)

Se l’art. 17, nn. 1, 2, lett. a), 3, lett. a), e l’art. 18, n. 1, lett. a), della direttiva 77/388 [medio tempore: artt. 167, 168, lett. a), 169, lett. a), e 178, lett. a), della direttiva 2006/112] debbano essere interpretati nel senso che il termine nel quale il destinatario può far valere la detrazione per una prestazione effettuata nei suoi confronti non può decorrere prima della decisione con efficacia di giudicato concernente l’imponibilità e l’assoggettamento ad imposta nei confronti dell’impresa fornitrice.


(1)  GU L 145, pag. 1.