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28.8.2010   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 234/28


Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-342/10)

()

2010/C 234/46

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: avv.ti I. Koskinen e R. Lyal)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 63 TFUE e dell’art. 40 dell’Accordo SEE, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa in base alla quale i dividendi versati a fondi pensione esteri vengono tassati in modo discriminatorio;

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente, la Finlandia tassa maggiormente i fondi pensione esteri, per quanto riguarda i dividendi da essi realizzati rispetto ai fondi finlandesi. I fondi pensione finlandesi vengono tassati sulla base di una normativa fiscale particolare (elinkeinoverolaki) [imposta sui redditi di impresa] e la loro aliquota di imposta è determinata in modo diverso da quella degli altri enti. Ai sensi dell’art. 6, lett. a), dell’elinkeinoverolaki solo il 75 % dei redditi derivanti dai dividendi è sottoposto a tassazione e, poiché l’aliquota per gli enti è del 26 %, quella effettivamente applicata a tali fondi è del 19,5 %. Inoltre, ai sensi degli artt. 7 e 8, primo comma, n. 10, dell’elinkeinoverolaki, i fondi pensione finlandesi possono dedurre dall’imposta le spese e le perdite derivanti dalla realizzazione e dalla gestione delle entrate nonché le obbligazioni pensionistiche. Per contro, sui dividendi realizzati da fondi pensione dello stesso tipo esteri viene applicata un’imposta alla fonte per un’aliquota del 28 %. Per quanto riguarda i fondi pensione stabiliti negli altri Stati membri e la maggior parte dei fondi pensione degli Stati EFTA appartenenti al SEE, i dividendi vengono tassati con un’aliquota del 19,5 %, ma i fondi pensione esteri non sono autorizzati a procedere a detrazioni corrispondenti.

L’aliquota che in base al regime fiscale finlandese viene applicata ai dividendi da versare all’estero e la base imponibile più estesa utilizzata per tali dividendi danneggiano i fondi pensione esteri che offrono i loro servizi a clienti finlandesi, in quanto li collocano in una situazione concorrenziale sfavorevole. A causa del trattamento discriminatorio riservato ai fondi pensione esteri, i loro investimenti in società finlandesi divengono meno redditizi e interessanti e risultano inoltre pregiudicate le possibilità per le imprese finlandesi di ottenere un apporto di capitale attraverso i fondi pensione esteri. Pertanto, si tratta di una restrizione vietata ai sensi degli artt. 63 TFUE e dell’art. 40 dell’Accordo SEE. Il trattamento discriminatorio riservato ai fondi pensione esteri non è giustificato da nessuno dei motivi addotti dalla Repubblica di Finlandia.