Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 luglio 2012 ( *1 )

«Articoli 49 TFUE e 54 TFUE — Libertà di stabilimento — Principi di equivalenza e di effettività — Trasformazione transfrontaliera — Diniego di iscrizione nel registro»

Nella causa C-378/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Legfelsőbb Bíróság (Ungheria), con decisione del 17 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2010, nell’ambito di una domanda di iscrizione nel registro delle imprese presentata dalla

VALE Építési kft,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e T. von Danwitz (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

per la VALE Építési kft, da P. Metzinger, ügyvéd;

per il governo ungherese, da M. Z. Fehér, K. Szíjjártó e K. Veres, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito da M. Collins, SC, B. Doherty, BL, J. Buttimore, BL e L. Williams;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, da S. Hathaway e H. Walker, in qualità di agenti, assistiti da K. Beal, barrister;

per la Commissione europea, da G. Braun, A. Sipos e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti;

per l’Autorità di vigilanza EFTA, da X. Lewis e F. Simonetti, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale, vertente sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, è stata presentata nell’ambito di una controversia in merito alla trasformazione transfrontaliera di una società di diritto italiano in società di diritto ungherese.

Il diritto nazionale

2

La legge V del 2006, relativa alla pubblicità delle società, al procedimento giurisdizionale di registrazione delle imprese e alla liquidazione volontaria (A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény), al suo articolo 25 così dispone:

«1)

Il registro delle imprese riporta, per tutte le società, secondo le necessità:

(…)

g)

la denominazione della società e il numero di registrazione del o dei danti causa o del o degli aventi causa, e, qualora la società abbia deciso la sua trasformazione, la data che ha stabilito per la stessa,

(…)».

3

L’articolo 57, paragrafo 4, di tale legge così prevede:

«Il tribunale delle società nella cui circoscrizione si trova la sede sociale del dante causa si pronuncia sulla domanda di cambiamento della forma sociale. Il Tribunale procede alla cancellazione del dante causa, menzionando il suo avente causa, e iscrive l’avente causa nel registro. Il Tribunale decide se si debbano comunicare i documenti della società al tribunale delle società nella cui circoscrizione si trova la sede sociale dell’avente causa».

4

La legge IV del 2006, relativa alle società commerciali (A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény; in prosieguo: la «legge relativa alle società commerciali»), al suo articolo 69, paragrafo 1, così prevede:

«Salvo disposizioni della presente legge in senso contrario, le norme sulla costituzione delle società commerciali si applicano nel caso di trasformazione della società commerciale. Si applicano del pari le disposizioni della presente legge in materia di trasformazione stabilite dalla stessa legge in relazione alle diverse forme societarie».

5

Ai sensi dell’articolo 71 di tale legge:

«1)

Salvo stipulazione contraria contenuta nell’atto costitutivo, l’organo supremo della società commerciale adotta, in merito alla trasformazione, una decisione in due fasi. (…)

2)

(…) [L]’organo, nel corso della prima fase, valuta, sulla base di una proposta dei dirigenti – previa consultazione del comitato di vigilanza, se la società commerciale ne dispone – se i soci (azionisti) della società approvano l’intenzione di trasformarla, dopo di che decide sulla forma giuridica della società che risulterà dalla trasformazione e identifica i soci (azionisti) della società che intendano divenire soci (azionisti) di quest’ultima.

3)

Se l’intenzione di trasformare la società commerciale è approvata dai soci (azionisti) con la maggioranza richiesta per la forma di società di cui trattasi, l’organo supremo determina la data di riferimento dei bilanci, designa l’esperto contabile e incarica i dirigenti della società di preparare i progetti di bilancio e i progetti d’inventario del patrimonio, nonché tutti gli altri documenti necessari all’adozione della decisione di trasformazione, previsti dalla legge o determinati dall’organo supremo.

4)

I dirigenti preparano i progetti di bilancio e d’inventario del patrimonio della società commerciale da trasformare, i progetti di bilancio e d’inventario del patrimonio (iniziali) della società che risulterà dalla trasformazione, il progetto di atto costitutivo della società ad essa relativo, nonché un progetto concernente le modalità di accordo con coloro che non intendono diventare soci (azionisti) della società risultante dalla trasformazione.

(…)».

6

L’articolo 73 della legge relativa alle società commerciali contiene disposizioni riguardanti la redazione del progetto di bilancio e il suo controllo da parte degli esperti contabili indipendenti e l’articolo 74 di tale legge verte sull’adozione, da parte della società, del progetto di bilancio, nonché sulla ripartizione del capitale all’interno della nuova società.

7

In conformità all’articolo 75 della legge relativa alle società commerciali, gli organi di rappresentanza del personale della società commerciale sono informati della decisione di trasformazione della stessa, che pubblica in proposito un comunicato in due numeri successivi del Bollettino delle società contenente, in particolare, un avviso ai creditori.

8

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, di tale legge, i creditori i cui crediti non esigibili nei confronti della società in trasformazione sono sorti prima della pubblicazione del primo comunicato concernente la decisione di trasformazione possono esigere da parte di tale società la costituzione di una garanzia a concorrenza dell’importo dei loro crediti.

Causa principale e questioni pregiudiziali

9

La VALE Costruzioni Srl (una società a responsabilità limitata di diritto italiano; in prosieguo: la «VALE Costruzioni»), costituita con atto del 27 settembre 2000, è stata iscritta nel registro delle imprese di Roma il 16 novembre 2000. Il 3 febbraio 2006, essa ha chiesto di essere cancellata dal suddetto registro, segnalando che intendeva trasferire la propria sede sociale e la propria attività in Ungheria, cessando l’attività in Italia. Conformemente a tale domanda, l’autorità incaricata della tenuta del registro a Roma ha proceduto alla cancellazione di tale società il 13 febbraio 2006. Come risulta dal fascicolo, il registro indica, sotto il titolo «Cancellazione e trasferimento della sede», che «la società si è trasferita in Ungheria».

10

Dato che la società costituita originariamente in Italia secondo il diritto italiano aveva deciso di trasferire la propria sede sociale in Ungheria e di operarvi secondo il diritto ungherese, il direttore della VALE Costruzioni e un’altra persona fisica hanno approvato a Roma, il 14 novembre 2006, lo statuto della VALE Építési kft (una società a responsabilità limitata di diritto ungherese; in prosieguo: la «VALE Építési»), ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese in Ungheria. Inoltre, il capitale è stato versato nella misura richiesta, secondo la legge ungherese, per la registrazione.

11

Il 19 gennaio 2007, il rappresentante della VALE Építési ha presentato una domanda presso il Fővárosi Bíróság (Corte di Budapest), in veste di cégbíróság (tribunale commerciale), al fine di registrare la società secondo il diritto ungherese. Nella domanda egli indicava la VALE Costruzioni quale dante causa della VALE Építési.

12

Il Fővárosi Bíróság, agendo in qualità di tribunale commerciale in primo grado, ha respinto la domanda di registrazione. In secondo grado, il Fővárosi ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest), adito dalla VALE Építési, ha confermato tale ordinanza di rigetto. Secondo detto giudice, ai sensi della normativa ungherese applicabile alle società, una società costituita e registrata in Italia non può trasferire la sua sede sociale in Ungheria e non può farsi registrare in tale paese nella forma richiesta. Secondo tale giudice, ai sensi delle disposizioni di diritto ungherese vigenti, nel registro delle imprese possono figurare soltanto i dati elencati agli articoli 24-29 della legge V del 2006 e, di conseguenza, non è possibile indicare quale dante causa una società che non sia ungherese.

13

La VALE Építési ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Legfelsőbb Bíróság (Corte suprema), al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di rigetto nonché una pronuncia che disponga la sua iscrizione nel registro delle imprese. Essa sostiene che l’ordinanza impugnata viola gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, che sono direttamente applicabili.

14

A tale proposito, essa osserva che detta ordinanza ignora la differenza fondamentale tra, da un lato, il trasferimento internazionale della sede sociale di una società senza cambiamento del diritto nazionale applicabile e, dall’altro, la trasformazione internazionale di una società. Orbene, nella sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, Racc. pag. I-9641), la Corte avrebbe chiaramente riconosciuto tale differenza.

15

Il giudice del rinvio ha confermato la valutazione del Fővárosi itélőtábla, rilevando che il trasferimento della sede sociale di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, nella fattispecie la Repubblica italiana, con una ricostituzione della società secondo il diritto ungherese e la menzione del suo dante causa italiano, come chiesto dalla VALE Építési, non è ammissibile, in diritto ungherese, come una trasformazione, poiché le disposizioni nazionali relative alle trasformazioni si applicano solo a situazioni interne. Tuttavia, esso si chiede se una normativa del genere sia compatibile con la libertà di stabilimento, sottolineando nel contempo che il caso di specie si distingue dalla causa che ha dato origine alla citata sentenza Cartesio, in quanto nella fattispecie la questione verte sul trasferimento della sede di una società con cambiamento del diritto nazionale applicabile con mantenimento della personalità giuridica, ossia una trasformazione transfrontaliera.

16

In tale contesto, il Legfelsőbb Bíróság ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se lo Stato membro ospitante debba tener conto degli articoli [49 TFUE e 54 TFUE] quando una società costituita in un altro Stato membro (lo Stato di origine) vi trasferisce la sua sede, pur essendo cancellata – per tale motivo – dal registro delle imprese nello Stato membro di origine, gli azionisti della società approvano un nuovo atto costitutivo redatto conformemente al diritto dello Stato membro ospitante e la società chiede la sua iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro ospitante conformemente al diritto di quest’ultimo.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se si debbano interpretare gli articoli [49 TFUE e 54 TFUE] nel senso che ad essi è contraria una normativa o prassi di uno Stato membro (ospitante) che nega ad una società regolarmente costituita secondo il diritto di un altro Stato membro (di origine) il diritto di trasferire la sua sede nello Stato membro ospitante e di continuarvi la sua attività secondo il diritto di questo Stato.

3)

Se per risolvere la seconda questione rilevi tener conto del motivo per il quale lo Stato membro ospitante nega alla società ricorrente l’iscrizione nel registro, in particolare:

del fatto che la società ricorrente menzioni la società costituita nello Stato membro di origine, e cancellata dal registro delle imprese di quest’ultimo, in quanto dante causa nel suo atto costitutivo ricevuto nello Stato ospitante, e chieda che detto dante causa sia menzionato nel registro delle imprese dello Stato ospitante come proprio dante causa;

del punto se, in caso di trasformazione internazionale intracomunitaria, lo Stato ospitante debba tener conto, quando esamina la domanda di registrazione di una società, dell’atto dello Stato membro di origine mediante il quale il fatto del trasferimento della sede è stato annotato nel registro delle imprese di detto Stato membro e, in caso affermativo, in quale misura.

4)

Se lo Stato membro ospitante possa esaminare una domanda di registrazione presentata in detto Stato da una società che effettua una trasformazione internazionale intracomunitaria applicando le norme del proprio diritto interno concernenti la trasformazione delle società a livello nazionale, vale a dire esigendo dalla società che questa soddisfi tutti i requisiti imposti dal proprio diritto interno in caso di trasformazione nazionale (ad esempio, preparazione del bilancio e di un inventario del patrimonio), oppure se gli articoli [49 TUFE e 54 TFUE] obblighino detto Stato a distinguere la trasformazione internazionale intracomunitaria dalla trasformazione a livello nazionale e, in caso affermativo, in quale misura».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

17

Il governo del Regno Unito mette in discussione la ricevibilità del rinvio pregiudiziale nella sua interezza, sostenendo che le questioni pregiudiziali sono di tipo ipotetico. Tali questioni avrebbero infatti ad oggetto un caso di trasformazione transfrontaliera, mentre, sulla base dei fatti che emergono dalla decisione di rinvio, si dovrebbe concludere che l’operazione di cui trattasi non corrisponde a una siffatta trasformazione transfrontaliera. L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la terza e la quarta questione siano irricevibili in quanto il contesto giuridico non sarebbe illustrato in maniera sufficientemente dettagliata da consentire alla Corte di fornire una risposta utile.

18

Ai fini dell’esame, rispettivamente, della ricevibilità del rinvio pregiudiziale nella sua interezza, o della terza e quarta questione, occorre rammentare la costante giurisprudenza secondo la quale le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C-188/10C-189/10, Racc. pag. I-5667, punto 27 nonché la giurisprudenza ivi citata).

19

Orbene, nella fattispecie, le questioni sollevate vertono sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE in una controversia concreta relativa all’iscrizione della VALE Építési nel registro delle imprese. Inoltre, la qualificazione da parte del giudice del rinvio dell’operazione di cui al procedimento principale come trasformazione transfrontaliera di una società non risulta priva di rilevanza, in quanto dagli atti emerge che l’autorità incaricata della tenuta del registro delle imprese a Roma ha proceduto alla cancellazione della VALE Costruzioni indicando nel registro, sotto il titolo «Cancellazione e trasferimento della sede», che «la società si è trasferita in Ungheria».

20

Proprio per tale ragione, in considerazione della netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, non spetta a quest’ultima dichiarare l’estinzione della VALE Costruzioni a causa della sua cancellazione dal registro delle imprese a Roma. Ciò premesso, non si può ritenere che l’interpretazione richiesta non abbia alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale.

21

Da ultimo, la decisione di rinvio descrive in maniera sufficiente i fatti di cui al procedimento principale nonché la normativa nazionale pertinente, consentendo così alla Corte di comprendere il significato e la portata delle questioni pregiudiziali al fine di rispondervi in modo utile.

22

Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale e le diverse questioni in cui essa si articola devono essere considerate ricevibili.

Nel merito

Sulle prime due questioni

23

Con le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo per le società di diritto interno la facoltà di trasformarsi, non consente la trasformazione di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro in società di diritto nazionale mediante la costituzione di quest’ultima.

– Sull’ambito di applicazione degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE

24

Per quanto attiene alla questione se una tale normativa rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, si deve ricordare che la Corte ha dichiarato, al punto 19 della sentenza del 13 dicembre 2005, SEVIC Systems (C-411/03, Racc. pag. I-10805), che le operazioni di trasformazione delle società rientrano, in linea di principio, tra le attività economiche per le quali gli Stati membri sono tenuti al rispetto della libertà di stabilimento.

25

Orbene, i governi ungherese e tedesco, l’Irlanda nonché il governo del Regno Unito sostengono che una normativa di questo tipo non rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, in quanto una trasformazione transfrontaliera, a differenza della fusione transfrontaliera di cui alla citata sentenza SEVIC Systems, porta alla costituzione di una società nello Stato membro ospitante.

26

Siffatta tesi non può essere accolta.

27

Certamente, secondo una giurisprudenza costante, una società costituita secondo un ordinamento giuridico nazionale esiste solo in forza della normativa nazionale che ne disciplina la costituzione e il funzionamento (v. sentenze del 27 settembre 1988, Daily Mail and General Trust, 81/87, Racc. pag. 5483, punto 19, e Cartesio, cit., punto 104).

28

Del pari, è pacifico che, ai sensi dell’articolo 54 TFUE, dal momento che il diritto dell’Unione non ha fornito un’uniforme definizione delle società che possono beneficiare del diritto di stabilimento in funzione di un unico criterio di collegamento idoneo a determinare il diritto nazionale applicabile ad una società, la questione se l’articolo 49 TFUE si applichi ad una società che invoca la libertà fondamentale sancita da tale articolo costituisce una questione preliminare che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, può trovare risposta solo nel diritto nazionale applicabile (sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C-371/10, Racc. pag. I-12273, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

29

Da ultimo, uno Stato membro dispone quindi incontestabilmente della facoltà di definire sia il criterio di collegamento richiesto ad una società affinché essa possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale e, a tale titolo, possa beneficiare del diritto di stabilimento, sia quello necessario per continuare a mantenere detto status (citate sentenze Cartesio, punto 110, e National Grid Indus, punto 27).

30

Conformemente ai precetti che emergono da tale costante giurisprudenza, si deve rilevare che l’eventuale obbligo, in forza degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, di consentire una trasformazione transfrontaliera non pregiudica né tale facoltà, richiamata al punto precedente della presente sentenza, dello Stato membro ospitante né la determinazione, da parte di quest’ultimo, delle norme sulla costituzione e sul funzionamento della società risultante da un trasformazione transfrontaliera.

31

Infatti, come emerge dalla giurisprudenza rammentata al punto 27 della presente sentenza, tale società rientra necessariamente nell’ambito di applicazione del solo diritto nazionale dello Stato membro ospitante, che disciplina il criterio di collegamento necessario nonché la costituzione e il funzionamento della stessa.

32

Risulta quindi che l’espressione «nei limiti in cui detto diritto lo consenta», che compare alla fine del punto 112 della citata sentenza Cartesio, non può essere intesa come diretta a sottrarre a priori la normativa dello Stato membro ospitante relativa alla trasformazione delle società alla sfera di applicazione delle norme del Trattato FUE sulla libertà di stabilimento, bensì come indicante la semplice considerazione che una società creata secondo un ordinamento giuridico nazionale esiste solo in forza della normativa nazionale che «consente» così la costituzione della società, se le condizioni previste a tale titolo sono soddisfatte.

33

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che una normativa nazionale che, pur prevedendo per le società nazionali la facoltà di trasformarsi, non consente la trasformazione di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE.

– Sull’esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento e sulla sua eventuale giustificazione

34

Per quanto concerne l’esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento, occorre rammentare che la nozione di stabilimento di cui alle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata, mercé l’insediamento in pianta stabile nello Stato membro ospitante. Essa presuppone, pertanto, un insediamento effettivo della società interessata in tale Stato e l’esercizio quivi di un’attività economica reale (sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, Racc. pag. I-7995, punto 54 nonché la giurisprudenza ivi citata).

35

Nel caso di specie, il procedimento dinanzi alla Corte non ha rilevato elementi dai quali si possa ritenere che le attività della VALE Építési resteranno in Italia e che essa non intenderà stabilirsi effettivamente in Ungheria, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

36

È necessario considerare che, poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale prevede solo la trasformazione di una società che ha già la propria sede nello Stato membro interessato, detta normativa istituisce una differenza di trattamento tra società a seconda della natura interna o transfrontaliera della trasformazione, tale da dissuadere le società che hanno la propria sede in altri Stati membri dall’esercitare la libertà di stabilimento sancita dal Trattato, e costituisce pertanto una restrizione ai sensi degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE (v., in tal senso, sentenza SEVIC Systems, cit., punti 22 e 23).

37

Per quanto concerne l’eventuale giustificazione della restrizione di cui trattasi, è vero che la Corte ha riconosciuto, al punto 27 della citata sentenza SEVIC Systems, che le fusioni transfrontaliere pongono problemi specifici, circostanza che vale anche per le trasformazioni transfrontaliere. Infatti, tali trasformazioni presuppongono la consecutiva applicazione di due diritti nazionali.

38

Si deve necessariamente constatare, anzitutto, che la differenza di trattamento a seconda della natura transfrontaliera o interna della trasformazione non può essere giustificata dall’assenza di norme di diritto derivato dell’Unione. Infatti, è d’uopo ricordare che, anche se tali norme sono senz’altro utili a facilitare le trasformazioni transfrontaliere, la loro esistenza non può essere eretta a presupposto per l’attuazione della libertà di stabilimento sancita dagli articoli 49 TFUE e 54 TFUE (v., per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere, sentenza SEVIC Systems, cit., punto 26).

39

Per quanto concerne una giustificazione per ragioni imperative d’interesse generale quali la tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori, nonché la tutela dell’efficacia dei controlli fiscali e della lealtà nei rapporti commerciali, è pacifico che tali ragioni possono giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento, a condizione che tale misura restrittiva sia atta a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non ecceda quanto necessario per raggiungerli (v. sentenza SEVIC Systems, cit., punti 28 e 29).

40

Orbene, nella fattispecie, una tale giustificazione non sussiste. Infatti, il diritto ungherese non consente, in generale, le trasformazioni transfrontaliere, con la conseguenza di impedire la realizzazione di tali operazioni anche quando non siano minacciati gli interessi menzionati al punto precedente. In ogni caso, una tale regola eccede quanto necessario a raggiungere gli obiettivi di tutela di detti interessi (v., per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere, sentenza SEVIC Systems, cit., punto 30).

41

Stanti tali premesse, si deve rispondere alle prime due questioni dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo per le società di diritto interno la facoltà di trasformarsi, non consente, in generale, la trasformazione di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro in società di diritto nazionale mediante la costituzione di quest’ultima.

Sulla terza e sulla quarta questione

42

Con la terza e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE debbano essere interpretati, nel contesto di una trasformazione transfrontaliera, nel senso che lo Stato membro ospitante è legittimato a determinare il diritto interno relativo a un’operazione del genere e ad applicare quindi le disposizioni del proprio diritto nazionale relative alle trasformazioni interne che disciplinano la costituzione e il funzionamento di una società, come le regole concernenti la preparazione del bilancio e dell’inventario del patrimonio. In particolare, esso chiede se lo Stato membro ospitante possa rifiutare, per le trasformazioni transfrontaliere, l’indicazione di «dante causa», essendo tale menzione nel registro delle imprese prevista per le trasformazioni interne, e se e in quale misura esso sia obbligato a tenere conto dei documenti che promanano dalle autorità dello Stato membro di origine nel corso del procedimento di registrazione della società.

43

A tale proposito si deve rammentare, in primo luogo, che, siccome il diritto derivato dell’Unione non prevede, allo stato attuale, una disciplina specifica delle trasformazioni transfrontaliere, le disposizioni che consentono l’attuazione di una tale operazione possono essere reperite soltanto nel diritto nazionale, ossia nel diritto dello Stato membro di origine applicabile alla società che intende trasformarsi e in quello dello Stato membro ospitante che si applicherà alla società risultante da tale trasformazione.

44

Infatti, come emerge dal punto 37 della presente sentenza, l’attuazione di una trasformazione transfrontaliera richiede l’applicazione consecutiva di due diritti nazionali a tale operazione giuridica.

45

In secondo luogo, se è vero che dagli articoli 49 TFUE e 54 TFUE non è possibile derivare regole specifiche atte a sostituirsi alle disposizioni nazionali, l’applicazione di queste ultime disposizioni non è esente da controlli alla luce di detti articoli.

46

Infatti, come risulta dalla risposta fornita alle prime due questioni, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE obbligano uno Stato membro, che preveda per le società di diritto interno la facoltà di trasformarsi, a concedere tale medesima facoltà alle società disciplinate dal diritto di un altro Stato membro che intendano trasformarsi in società di diritto nazionale del primo Stato membro.

47

Pertanto, l’applicazione delle disposizioni nazionali deve essere effettuata nel rispetto di tale obbligo in forza degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE.

48

Occorre ricordare in proposito che, in numerosi ambiti, per costante giurisprudenza, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità intese a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, a condizione, tuttavia, che dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che esse non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, per quanto riguarda la ripetizione dell’indebito, sentenza del 22 ottobre 1998, IN. CO. GE. ’90 e a., da C-10/97 a C-22/97, Racc. pag. I-6307, punto 25; per quanto riguarda il diritto amministrativo, sentenza del 7 giugno 2007, van der Weerd e a., da C-222/05 a C-225/05, Racc. pag. I-4233, punto 28; per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro, sentenza del 24 marzo 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Racc. pag. I-2119, punto 31, nonché, per quanto riguarda il requisito di un attestato ai fini un beneficio fiscale, sentenza del 30 giugno 2011, Meilicke e a., C-262/09, Racc. pag. I-5669, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

49

Orbene, si deve necessariamente constatare che la logica sottesa a tale giurisprudenza vale anche nel contesto giuridico esistente nel procedimento principale. Infatti, come in tale giurisprudenza, il soggetto dispone di un diritto conferito dall’ordinamento giuridico dell’Unione, nella fattispecie il diritto di effettuare una trasformazione transfrontaliera, la cui attuazione dipende, in assenza di norme dell’Unione, dall’applicazione del diritto nazionale.

50

A tale proposito occorre osservare che la determinazione, da parte dello Stato membro ospitante, del diritto interno applicabile che consente l’attuazione di una trasformazione transfrontaliera non è di per sé idonea a rimettere in discussione il rispetto degli obblighi derivanti dagli articoli 49 TFUE e 54 TFUE.

51

Infatti, è pacifico che una trasformazione transfrontaliera porta, nello stato membro ospitante, alla costituzione di una società secondo il diritto di tale Stato membro. Orbene, una società costituita secondo un ordinamento giuridico nazionale esiste solo in forza della normativa nazionale che ne disciplina la costituzione e il funzionamento (v. citate sentenze Daily Mail and General Trust, punto 19, e Cartesio, punto 104).

52

Pertanto, nella fattispecie non è possibile mettere in discussione l’applicazione, da parte dell’Ungheria, delle disposizioni del suo diritto nazionale relative a trasformazioni interne che disciplinano la costituzione e il funzionamento di una società, come le regole relative alla preparazione del bilancio e dell’inventario del patrimonio.

53

In terzo luogo, in considerazione delle questioni del giudice del rinvio relative all’attuazione dell’operazione oggetto del procedimento principale, occorre esplicitare gli obblighi derivanti dai principi di equivalenza e di effettività nel cui quadro avviene l’applicazione del diritto nazionale.

54

Per quanto attiene, da un lato, al principio di equivalenza, occorre rilevare che, in forza di tale principio, uno Stato membro non è tenuto a trattare le operazioni transfrontaliere in maniera più favorevole rispetto alle operazioni interne. Tale principio comporta unicamente che le modalità previste dal diritto nazionale a garanzia della salvaguardia dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione non possono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano le situazioni analoghe di tipo interno.

55

Pertanto, se la normativa di uno Stato membro prevede, nell’ambito di una trasformazione interna, una stretta continuità giuridica ed economica tra la società dante causa che ha chiesto la trasformazione e la società avente causa trasformata, tale requisito può essere imposto anche nell’ambito di una trasformazione transfrontaliera.

56

Tuttavia, il rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di indicare nel registro delle imprese, in occasione di una trasformazione transfrontaliera, la società dello Stato membro di origine in quanto «dante causa» della società trasformata non è compatibile con il principio di equivalenza qualora si proceda all’iscrizione di tale menzione della società dante causa in occasione di trasformazioni interne. A tal fine è d’uopo rilevare che la menzione di «dante causa» nel registro delle imprese, indipendentemente dal carattere interno o transfrontaliero della trasformazione, può essere utile in particolare per informare i creditori della società che si è trasformata. Peraltro, il governo ungherese non ha addotto nessuna ragione a giustificazione del fatto che una tale menzione sia riservata alle trasformazioni interne.

57

Pertanto, il diniego di far comparire nel registro delle imprese ungherese la menzione VALE Costruzioni come «dante causa» è incompatibile con il principio di equivalenza.

58

Per quanto concerne, dall’altro lato, il principio di effettività, nel caso di specie si pone la questione di sapere quale rilevanza lo Stato membro ospitante debba riservare, nell’ambito del procedimento relativo a una domanda di registrazione, ai documenti che promanano dalle autorità dello Stato membro d’origine. Nell’ambito della controversia principale, tale questione riguarda l’esame che le autorità ungheresi devono effettuare per sapere se la VALE Costruzioni si sia svincolata dal diritto italiano conformemente alle condizioni previste da quest’ultimo, conservando nel contempo la sua personalità giuridica che le consente quindi di trasformarsi in società di diritto ungherese.

59

Pur costituendo tale esame il collegamento indispensabile tra il procedimento di registrazione nello Stato membro d’origine e quello nello Stato membro ospitante, resta il fatto che, in assenza di norme di diritto dell’Unione, il procedimento di registrazione nello Stato membro ospitante è disciplinato dal diritto di quest’ultimo, che quindi, in linea di principio, determina anche le prove che la società richiedente la trasformazione deve fornire per dimostrare che le condizioni compatibili con il diritto dell’Unione e imposte dallo Stato membro d’origine sono soddisfatte a tale proposito.

60

Orbene, una prassi delle autorità dello Stato membro ospitante che comporta il rifiuto, in generale, di tenere conto dei documenti che promanano dalle autorità dello Stato membro d’origine nel corso del procedimento di registrazione rischia di rendere impossibile, per la società richiedente la trasformazione, dimostrare che essa ha effettivamente rispettato i requisiti imposti dallo Stato membro d’origine, mettendo così in pericolo la realizzazione della trasformazione transfrontaliera che essa ha intrapreso.

61

Ne consegue che le autorità dello Stato membro ospitante sono obbligate, in forza del principio di effettività, a tenere conto, in occasione dell’esame di una domanda di registrazione di una società, dei documenti che promanano dalle autorità dello Stato membro d’origine che dimostrano che tale società ha effettivamente rispettato le condizioni poste da quest’ultimo, purché esse siano compatibili con il diritto dell’Unione.

62

In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati, nel contesto di una trasformazione transfrontaliera di una società, nel senso che lo Stato membro ospitante è legittimato a determinare il diritto interno relativo a un’operazione di questo tipo e ad applicare quindi le disposizioni del proprio diritto nazionale relative alle trasformazioni interne che disciplinano la costituzione e il funzionamento di una società, come le regole concernenti la preparazione del bilancio e dell’inventario del patrimonio. Tuttavia, i principi di equivalenza e di effettività ostano, rispettivamente, a che lo Stato membro ospitante

rifiuti, per le trasformazioni transfrontaliere, di ammettere la menzione della società che ha chiesto la trasformazione in quanto «dante causa», se tale menzione della società dante causa nel registro delle imprese è prevista per le trasformazioni interne, e

rifiuti di tenere debitamente conto dei documenti che promanano dalle autorità dello Stato membro d’origine nel corso del procedimento di registrazione della società.

Sulle spese

63

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo per le società di diritto interno la facoltà di trasformarsi, non consente, in generale, la trasformazione di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro in società di diritto nazionale mediante la costituzione di quest’ultima.

 

2)

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati, nel contesto di una trasformazione transfrontaliera di una società, nel senso che lo Stato membro ospitante è legittimato a determinare il diritto interno relativo a un’operazione di questo tipo e ad applicare quindi le disposizioni del proprio diritto nazionale relative alle trasformazioni interne che disciplinano la costituzione e il funzionamento di una società, come le regole concernenti la preparazione del bilancio e dell’inventario del patrimonio. Tuttavia, i principi di equivalenza e di effettività ostano, rispettivamente, a che lo Stato membro ospitante

rifiuti, per le trasformazioni transfrontaliere, di ammettere la menzione della società che ha chiesto la trasformazione in quanto «dante causa», se tale menzione della società dante causa nel registro delle imprese è prevista per le trasformazioni interne, e

rifiuti di tenere debitamente conto dei documenti che promanano dalle autorità dello Stato membro d’origine nel corso del procedimento di registrazione della società.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: l’ungherese.