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20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 317/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungheria) il 28 luglio 2010 — VALE Építési Kft.

(Causa C-378/10)

()

2010/C 317/25

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Parti

Ricorrente: VALE Építési Kft.

Questioni pregiudiziali

1)

Se lo Stato membro ospitante debba tener conto degli artt. 43 CE e 48 CE quando una società costituita in un altro Stato membro (lo Stato di origine) vi trasferisce la sua sede, pur essendo cancellata — per tale motivo — dal registro delle imprese nello Stato membro di origine, gli azionisti della società approvano un nuovo atto costitutivo redatto conformemente al diritto dello Stato membro ospitante e la società chiede la sua iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro ospitante conformemente al diritto di quest’ultimo.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se si debbano interpretare gli artt. 43 CE e 48 CE nel senso che ad essi è contraria una normativa o prassi di uno Stato membro (ospitante) che nega ad una società regolarmente costituita secondo il diritto di un altro Stato membro (di origine) il diritto di trasferire la sua sede nello Stato membro ospitante e di continuarvi la sua attività secondo il diritto di questo Stato.

3)

Se per risolvere la seconda questione rilevi tener conto del motivo per il quale lo Stato membro ospitante nega alla società ricorrente l’iscrizione nel registro, in particolare:

del fatto che la società ricorrente menzioni la società costituita nello Stato membro di origine e cancellata dal registro delle imprese di questo in quanto dante causa nel suo atto costitutivo ricevuto nello Stato ospitante e chiede che detto dante causa sia menzionato nel registro delle imprese dello Stato ospitante come proprio dante causa.

del punto se, in caso di trasformazione internazionale intracomunitaria, lo Stato ospitante debba tener conto, quando esamina la domanda di registrazione di una società, dell’atto dello Stato membro di origine mediante il quale il fatto del trasferimento della sede è stato annotato nel registro delle imprese di detto Stato membro, e, in caso affermativo, in quale misura.

4)

Se lo Stato membro ospitante possa esaminare una domanda di registrazione presentata a detto Stato da una società che effettua una trasformazione internazionale intracomunitaria applicando le norme del proprio diritto interno concernenti la trasformazione delle società a livello nazionale, vale a dire esigendo dalla società che questa soddisfi tutti i requisiti imposti dal proprio diritto interno in caso di trasformazione nazionale (per es. preparazione del bilancio e di un inventario del patrimonio), oppure se gli artt. 43 CE e 48 CE obblighino detto Stato a distinguere la trasformazione internazionale intracomunitaria dalla trasformazione a livello nazionale, e in caso affermativo, in quale misura.