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5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 29 dicembre 2010 — ADSITS «Balkan and Sea properties»/Direttore della Direzione «Contenzioso e riscossione» di Varna

(Causa C-621/10)

2011/C 72/27

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: ADSITS «Balkan and Sea properties».

Convenuto: Direttore della Direzione «Contenzioso e riscossione» di Varna

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 80, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretato nel senso che, nel caso di cessioni fra parti collegate, qualora il corrispettivo sia superiore al valore normale, la base imponibile è pari al valore normale dell’operazione solo se il cedente non ha interamente diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte sull’acquisto ovvero sulla produzione dei beni che costituiscono l’oggetto della cessione.

2)

Se l’art. 80, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che, qualora il cedente abbia esercitato il diritto all’intera detrazione dell’imposta assolta a monte su beni e prestazioni di servizi che costituiscono l’oggetto di cessioni successive fra parti collegate con un valore superiore al valore normale, e tale diritto a detrazione non sia stato rettificato ai sensi degli artt. 173-177 della direttiva, lo Stato membro non può prevedere misure in forza delle quali la base imponibile sia esclusivamente pari al valore normale.

3)

Se all’art. 80, n. 1, della direttiva 2006/112, siano enumerati in via tassativa i casi che costituiscono i presupposti in presenza dei quali lo Stato membro può prendere misure in forza delle quali, nel caso di cessioni, la base imponibile è pari al valore normale dell’operazione.

4)

Se una disposizione nazionale come quella di cui all’art. 27, n. 3, punto 1, dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge relativa all’imposta sul valore aggiunto) sia ammissibile a condizioni diverse da quelle elencate nell’art. 80, n. 1, lett. a), b) e c), della direttiva 2006/112.

5)

Se, in un caso come quello presente, la disposizione di cui all’art. 80, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112, sia munita di efficacia diretta e possa essere applicata direttamente dal giudice nazionale.


(1)  GU L 347, pag. 1.