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19.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Gran Bretagna) il 12 gennaio 2011 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Philips Electronics UK Ltd

(Causa C-18/11)

2011/C 89/20

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Resistente: Philips Electronics UK Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Nel caso in cui uno Stato membro (quale il Regno Unito) includa nella propria base imponibile gli utili e le perdite di una società costituita e fiscalmente stabilita in un altro Stato membro (quale i Paesi Bassi), nella misura in cui tali utili derivino da un’attività esercitata nel Regno Unito dalla società con sede nel Paesi Bassi, tramite uno stabilimento permanente con sede nel Regno Unito, se costituisca restrizione alla libertà di stabilimento nel Regno Unito di un soggetto di uno Stato membro ai sensi dell’art. 49 TFUE (ex art. 43 CE) il fatto che il Regno Unito escluda il trasferimento, mediante sgravio di gruppo e a favore di una società stabilita nel Regno Unito, delle perdite realizzate nel Regno Unito da una società non residente tramite uno stabilimento permanente sito nel Regno Unito medesimo, ove tali perdite, totalmente o parzialmente, ovvero gli elementi considerati ai fini del calcolo delle perdite medesime «corrispondono ad una somma — ovvero siano insite nella medesima, che, ai fini dell’imposta straniera, sia, in qualsivoglia maniera (e in un qualsivoglia periodo), deducibile dagli utili — o imputabile ai medesimi — non fiscalmente imponibili nel Regno Unito e realizzati dalla società o da altro soggetto», vale a dire il fatto di consentire il trasferimento delle perdite subite nel Regno Unito nel caso di uno stabilimento permanente ivi situato solamente qualora risulti con certezza che, alla data della domanda, sia esclusa la deducibilità o l’imputabilità al di fuori del Regno Unito (ivi incluso un altro Stato membro, quale i Paesi Bassi), ove non sia sufficiente che lo sgravio utilizzabile al di fuori del Regno Unito non sia stato, in effetti, invocato e le circostanze siano tali da escludere equivalenti condizioni di trasferimento delle perdite realizzate nel Regno Unito da una società ivi fiscalmente residente;

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se tale restrizione possa risultare giustificata:

a)

unicamente in base alla necessità di impedire una doppia utilizzazione delle perdite, ovvero

b)

unicamente in base alla necessità di mantenere l’equilibrio nella ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, ovvero

c)

cumulativamente in base alla necessità di mantenere l’equilibrio nella ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e alla necessità di impedire una doppia utilizzazione delle perdite.

3)

In caso affermativo, se la restrizione sia proporzionata rispetto a tali giustificazioni.

4)

Nel caso in cui la restrizione dei diritti della società stabilita nei Paesi Bassi non risultasse giustificata, ovvero nel caso in cui tale restrizione non risultasse proporzionata ad alcuna giustificazione, se il diritto dell’Unione europea imponga al Regno Unito di porre rimedio alla situazione della società stabilita nel Regno Unito riconoscendole, ad esempio, il diritto di chiedere lo sgravio di gruppo sui propri utili.