Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 22 febbraio 2011 — Mahagében Kft./Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-80/11)

2011/C 179/10

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Mahagében Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2006/112 (1) debba essere interpretata nel senso che un soggetto passivo IVA che soddisfi tutte le condizioni sostanziali per la detrazione di quest’ultima, conformemente alla direttiva in parola, può essere privato del suo diritto alla detrazione da una normativa o una prassi nazionale che vieta la detrazione dell’IVA pagata in occasione dell’acquisto di beni qualora l’unica prova atta a dimostrare che la fornitura dei beni è stata effettivamente realizzata sia la fattura quale documento facente fede, ove il soggetto passivo non disponga di documenti provenienti dall’emittente della fattura tali da dimostrare che quest’ultimo disponeva dei detti beni, che era in grado di fornirli e che ha adempiuto i suoi obblighi di dichiarazione. Se lo Stato membro possa imporre, in forza dell’art. 273 della direttiva, per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare le evasioni, che il destinatario della fattura disponga di altri documenti atti a provare che l’emittente della fattura disponeva dei beni di cui trattasi e che questi ultimi sono stati forniti o trasportati a favore del destinatario della fattura.

2)

Se la nozione di dovuta diligenza, prevista all’art. 44, n. 5, della legge ungherese relativa all’IVA sia compatibile con i principi di neutralità e di proporzionalità, riconosciuti in diverse occasioni dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in merito all’applicazione della direttiva, riguardo alla quale l’amministrazione fiscale e la costante giurisprudenza hanno disposto che il destinatario della fattura deve accertarsi del fatto che l’emittente di quest’ultima sia soggetto passivo dell’imposta, che abbia registrato contabilmente i beni, che disponga delle fatture di acquisto dei medesimi e che abbia adempiuto i suoi obblighi in termini di dichiarazione e di pagamento dell’IVA.

3)

Se gli artt. 167 e 178, lett. a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma o una prassi nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione alla condizione che il soggetto passivo destinatario della fattura dimostri che la società emittente della fattura ha agito in modo conforme al diritto.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).